IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ E INVALIDITA’ – dell’avv. Pamela Paviotti

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Il diritto allo studio delle persone con disabilità e invalidità trova garanzia a livello costituzionale, in relazione ai principi espressi dall’art. 34 comma 1 (“La scuola è aperta a tutti”) e dall’art. 38 comma 3 (“Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”).

Al fine di rendere effettivo il diritto all’istruzione, l’art. 34 della Costituzione evidenzia come sia compito precipuo della Repubblica quello di promuovere il conferimento di borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze in favore degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

Apparentemente, dunque, il conferimento di borse di studio e/o di altre tipologie di aiuti sociali parrebbe un “privilegio” vincolato al solo rispetto dei requisiti di capacità, meritevolezza e assenza di mezzi riferibili al singolo studente.

Una tale interpretazione restrittiva sarebbe fortemente limitante, in quanto comporterebbe la paradossale conseguenza che lo studente con disabilità e/o invalidità che non rispetti pienamente i suddetti parametri si trovi doppiamente disincentivato nella scelta di intraprendere gli studi universitari, sia a causa della propria condizione personale, che a causa dell’assenza di aiuti.

Tale apparente problema interpretativo può essere in realtà facilmente risolto ricorrendo ai più generali principi di cui all’art. 2  e all’art. 3 della Costituzione.

La Costituzione Italiana, infatti, garantisce i diritti dell’uomo sia come singolo sia come parte della società, sottolineando la pari dignità sociale e l’uguaglianza di tutti i cittadini, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, con l’espressa affermazione dell’impegno della Repubblica a rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e/o sociale che possa essere di ostacolo al pieno raggiungimento di tale uguaglianza (cfr. artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana).

Dall’approvazione della Costituzione Italiana fino ad oggi, la Repubblica si è dunque prodigata per cercare di garantire il diritto allo studio delle persone con disabilità e invalidità, sia a livello statale sia regionale, nel rispetto dei criteri di riparto delle competenze sanciti dall’art. 117 della Costituzione[1].

In particolare, con D. Lgs. n.68/2012, il legislatore statale ha revisionato la normativa di principio in materia di diritto allo studio e di valorizzazione dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti, riconfermando i criteri di riparto delle competenze legislative di cui al summenzionato art. 117 della Costituzione (cfr. art.3 comma 2: “ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni), al fine di garantirne l’uniformità e l’esigibilità su tutto il territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto”).

Nello specifico, a tutela del diritto allo studio delle persone con disabilità e/o invalidità, l’art. 9, secondo comma, del suddetto decreto ha altresì previsto un regime di esenzione totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari a beneficio degli “studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento”.

Il legislatore non ha, tuttavia, specificato se tale regime di esenzione totale sia da considerarsi un vero e proprio LEP e se, dunque, rappresenti un vincolo da rispettare da parte di ogni legislazione regionale.

La Regione Lombardia si è interrogata sul punto e, con Nota Prot. n.E1.2019.0357019 del 29.07.2019, ha concluso che la suddetta norma “configura a favore degli studenti con disabilità un vero e proprio LEP per la sua capacità di garantire l’effettiva realizzazione del diritto all’istruzione costituzionalmente garantita dagli artt.3, 34 e 38 Cost. e dalla sua capacità di eliminare concretamente gli ostacoli che limitano il loro accesso e il conseguimento dei più alti gradi dell’istruzione”, invitando espressamente gli Atenei ad adeguarsi a tale principio e a diffonderne la conoscenza tra gli studenti.

Ciò nonostante, può capitare che studenti in possesso dei requisiti per ottenere l’esenzione totale – non adeguatamente informati dell’esistenza di tale diritto – paghino le tasse universitarie e si ritrovino successivamente a doverne chiedere il rimborso. In tale situazione, potrebbe insorgere una controversia con gli Atenei, i quali, di norma, concedono rimborsi solo laddove la richiesta pervenga durante l’anno accademico di riferimento e prima che sia avvenuto il versamento della relativa tassa alla Regione.

Dal momento che – come visto supra – l’esenzione ex art. 9 comma 2 D. Lgs. n.68/2012 rappresenta un vero e proprio LEP, al fine di garantire l’effettività del sostanziale diritto all’esenzione riconosciuto agli studenti con disabilità e/o invalidità, è da ritenersi più corretto che l’Università provveda sempre al rimborso, fatta eccezione per il caso in cui sia in grado di dimostrare di aver dato adeguata pubblicità al suddetto diritto e di aver fornito una specifica informativa al momento dell’iscrizione dello studente (ad esempio: creando all’interno del sito istituzionale una sezione dedicata, posta in primo piano, facilmente consultabile e comprensibile, nonché inserendo un’apposita voce nei moduli per l’immatricolazione).

Si ravvisa dunque l’urgenza – in questo, come in altri settori (es.: lavoro, mobilità, prestazioni assistenziali, caregiver etc.) – di assicurare alle persone con disabilità e/o invalidità l’esigibilità di diritti che, pur formalmente riconosciuti, non si possono ancora ritenere pienamente effettivi.

FONTI:

– Nota Regione Lombardia Prot. n.E1.2019.0357019 del 29.07.2019;

– “La tassa regionale per il diritto allo studio universitario: il regime applicato agli studenti con disabilità e/o invalidità”, a cura di Pezzini-Leone, consultabile sul sito www.crui.it;

– “La giurisprudenza sui diritti delle persone con disabilità nel primo semestre del 2023” a cura del gruppo di studio coordinato dal Prof. Giuseppe Arconzo e composto dal dott. Stefano Bissaro, dalle Avv. Laura Abet e Giulia Bassi (LEDHA) e dall’avv. Haydée Longo, consultabile sul sito https://humanall.unimi.it.

[1] Il terzo comma dell’art.117 Cost., in particolare, prevede che la legislazione in materia di istruzione sia concorrente, con la conseguenza che la potestà legislativa in tale ambito spetta alle Regioni, che devono, tuttavia, esercitarla nel rispetto dei principi fondamentali la cui definizione spetta allo Stato. In tal senso, al secondo comma del medesimo articolo, tra le materie di legislazione esclusiva statale si ritrovano alla lett. m) la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e alla lett. n) le “norme generali sull’istruzione”.

 

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