Patrocinio gratuito in mediazione: luci sull’argomento. – della dottoressa Maria Naccarato

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Attualmente tra i recenti mezzi di cui si dispone in mediazione, la riforma Catarbia è sicuramente uno di
quelli più rilevanti per agevolare l’azione e l’operato della figura del mediatore all’interno del mondo
giuridico e per soddisfare al meglio le richieste delle parti coinvolte. Essa infatti,a partire dal 30 giugno
2023, ha assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente degli assistiti affinché possano usufruire dell’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione. Ovviamente ciò è garantito solo se viene raggiunto l’accordo di conciliazione. La Riforma non ha consentito però l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per chi sceglie la mediazione volontaria, essa è consentita solo per la mediazione obbligatoria o demandata dal giudice. Dal punto di vista dei vantaggi fiscali si è esenti da ogni spesa, tassa o imposta per i documenti e l’iter legato al procedimento di mediazione poiché, in base a quanto affermato dalla riforma, il verbale che contiene l’accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100 mila euro. Inoltre in caso di accordo, viene riconosciuto alle parti un credito di imposta proporzionato all’indennità corrisposta fino alla cifra di 600 euro. Sempre entro tale cifra, solo nel caso in cui ci troviamo di fronte ad una mediazione obbligatoria o demandata, le parti possono godere di questo ulteriore credito di imposta equiparato al compenso corrisposto al proprio avvocato. Se la mediazione si conclude con un insuccesso i crediti vengono ridotti della metà, ma se si conclude in positivo con la stipula di un accordo la parte riceverà, come credito d’imposta, anche l’importo del contributo unificato versato fino a 518 euro.
Ovviamente tutto l’iter burocratico dev’essere regolato da decreto ministeriale e per quanto concerne la
copertura delle spese di avvio e quelle di mediazione per il primo incontro si demandano alle parti al
momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione. Se la mediazione si conclude senza l’accordo, non sono dovuti ulteriori importi. Per le altre spese dovute agli incontri successivi e alla conclusione dell’accordo a stabilirne il corso è l’organismo di mediazione sempre considerando quanto espresso dal decreto ministeriale. Originariamente, però, la Corte di Cassazione aveva sollevato la problematica dell’estensione del patrocinio a spese dello Stato a favore degli avvocati per l’assistenza nella fase della mediazione con la sentenza 31.8.2020 n.18123 e aveva confermato l’esclusione del gratuito patrocinio per l’attività stragiudiziale in generale, ciò era stato poi affrontato dalla Corte costituzionale con sentenza 20.1.2022 n. 1. Solo con il decreto del 1 agosto 2023 sono stati enunciati i criteri per la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita. Il decreto 1.8.2023 prevede (art.4) che all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, spetta il compenso previsto dall’art.20, comma 1-bis del decreto parametrico 10.3.2014 n.55, ridotto alla metà. Con tale disposizione si è posto fine alla oscillante
giurisprudenza sui criteri di liquidazione del compenso in parola ed anche sulla spettanza o meno del
compenso. Il decreto 1.8.2023 prevede espressamente anche specifici controlli e verifiche sia da parte del
Consiglio dell’Ordine (art.6) che dal Ministero (art.7). Il decreto si è posto quindi come strumento per far
chiarezza. Infatti, nel momento in cui si è concepita la mediazione obbligatoria come strumentale e
necessaria ad accedere alla giurisdizione, si è capito che è “del tutto distonica e priva di alcuna ragionevole giustificazione l’esclusione del patrocinio a spese dello Stato , quando la medesima mediazione si sia conclusa con successo e non sia stata in concreto seguita dalla proposizione giudiziale della domanda”. La Corte ha poi sottolineato che mai esigenze di bilancio potrebbero giustificare la menomazione del diritto difesa: “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Capiamo bene quindi, ad oggi, dopo un lungo percorso di crescita in positivo della riforma, quanto tale provvedimento sia vantaggioso per coloro che prima non avrebbero potuto chiedere aiuto. Essa garantisce loro tutto il supporto di cui necessitano da parte di professionisti e permette di
risanare gap civili che, senza queste premesse, sarebbero rimasti irrisolti ancora per molto tempo. Inoltre se la mediazione si conclude positivamente, non solo si può godere dell’aiuto economico da parte dello Stato, evitando che lo stesso copra inutilmente le spese della mediazione e poi anche della causa in tribunale, ma si può valutare da più vicino l’efficienza della procedura conciliativa, molto spesso sottovalutata e rifiuta a priori, per ignoranza, a vantaggio dei vecchi sistemi. Infine questa possibilità, offerta dalla riforma, permette ad una larga fetta della nostra società, molto spesso minacciata nelle proprie esigenze per mancanza di mezzi economici sufficienti a soddisfarle, di essere tutelata e protetta. Consapevole dell’efficacia di tale provvedimento, la mia speranza, ad oggi, è che tale normativa, sebbene ultimamente sia al centro di concreti dibattiti, venga sempre più conosciuta e messa in pratica affinché si possa cogliere l’efficacia del nostro istituto e la sua importanza come strumento di pacificazione civile.

Maria Naccarato
Per le fonti: https://www.altalex.com/documents/news/2023/07/14/mediazione-gratuito-patrocinio-
crediti-imposta
https://www.cfnews.it/avvocatura/onorario-spettante-all-avvocato-della-parte-ammessa-al-patrocinio-a-
spese-dello-stato-nelle-procedure-di-mediazione-e-negoziazione-assistita/
https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/21/gratuito-patrocinio-da-subito-per-la-mediazione-
obbligatoria

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