FORMULA ESECUTIVA E RIFORMA “CARTABIA” – dell’avv. Maria Rita Miliani

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La riforma, ancora una volta, ha stravolto, senza adeguato supporto, uno dei principi cardine del nostro ordinamento, il concetto di “titolo esecutivo”.
Ante 28/2/2023 per ottenere un titolo esecutivo, idoneo a dare inizio all’azione forzata, era necessario far apporre la c.d. formula esecutiva, ossia una vera e propria formula che contenesse il comando, rivolto agli Ufficiali Giudiziari, di porre in esecuzione il titolo in calce; la mancata apposizione impediva agli aventi diritto la possibilità di recuperare coattivamente il proprio titolo.
Nell’intento di agevolare questa procedura che, in alcuni casi come per il decreto di esecutorietà, richiedeva di attendere il verificarsi di alcune condizioni imposte dalla legge, il Legislatore della
Riforma ha abolito il concetto di “copia esecutiva” sostituendolo con quello della “copia attestata
conforme all’originale”.
Tale potere di attestare la conformità, sempre secondo la riforma, è stato acquisito oltre che dagli
Avvocati dal altri soggetti professionisti non sempre avvezzi al settore legali, tra cui ad esempio il
Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) ausiliario del Giudice, che annovera tra gli iscritti nelle liste
architetti, ingegneri, periti, medici.
E se nel primo caso l’addetto ai lavori con qualche interpretazione estensiva o analogica, facendo
riferimento a casi simili è in grado di cavarsela, il CTU cosa potrà mai fare se non rivolgersi ad un
avvocato che lo possa aiutare ad attestare la conformità di una copia del decreto di liquidazione
estratta dal fascicolo telematico?
Tutto ciò premesso, anche in punto “copia esecutiva” l’intento del legislatore di snellire un procedimento ormai consolidato ed affrontato con estrema serenità, non trova giustificazione nell’incertezza che il settore legale è chiamato ad affrontare, in balia di una normativa senza raccordo e precisazioni sulle modalità operative che la Riforma ha introdotto.

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