La civiltà del possesso – della dottoressa Maria Naccarato

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Ogni individuo quotidianamente esercita un potere più o meno limitato su ciò che gli appartiene, sia esso un bene mobile o immobile. La nostra società, molto più di altre, è fortemente legata all’idea del possesso e la maggior parte delle controversie civili nasce da un’egoistica smania di accumulo e crescita del proprio patrimonio personale. La nostra generazione, pertanto, rispecchia a pieno quel popolano arricchito del Mastro- Don Gesualdo di Verga con il suo attaccamento spudorato alla “roba” e incapace di guardare aldilà della sua mentalità materialistica. In realtà l’uomo di ogni tempo mostra un senso di protezione verso ciò che possiede e più la società si sviluppa ed organizza, più gli uomini definiscono un proprio spazio privato. Durante la preistoria, periodo nel quale non possiamo naturalmente parlare di proprietà immobiliare o di diritto di proprietà su un determinato terreno, il possesso veniva rivendicato da cacciatori e raccoglitori, rispetto a  ciò che si procuravano, intoccabile da parte di terzi. Si inizierà a parlare di proprietà privata vera e propria nel periodo della protostoria, quando l’agricoltura organizzata iniziò a diffondersi e con essa anche lo sviluppo dell’organismo sociale che rese necessario proteggere il frutto del proprio lavoro dall’intrusione di altre persone. Nella civiltà occidentale le prime norme riferite alla proprietà privata, come la si conosce oggi, si elaborano durante l’epoca romana. Il diritto privato odierno ha, infatti, moltissimi istituti che già esistevano all’epoca dei romani, e tra questi con alcune notevoli differenze, si ritrova anche il diritto di proprietà. Tali provvedimenti non riguardavano solo gli oggetti, le case e i terreni, ma  purtroppo, si estendevano anche agli esseri umani; questi infatti ,in quanto schiavi, diventavano di proprietà del loro padrone, oggetti di vendita e scambio. Oggi a livello Costituzionale, il diritto di proprietà viene legittimato dall’articolo 42 e seguenti, e disciplinato dal Codice Civile, sia in merito al suo utilizzo, sia rispetto alla sua gestione, anche in materia di successione ereditaria. Le fondamenta legislative in tale contesto vengono consolidate soprattutto dall’articolo 832 del Codice Civile, e da moltissimi altri che chiariscono ogni dubbio sulla gestione di questa delicata argomentazione . Fondamentale può essere l’ausilio della mediazione civile che si occupa anche di fenomeni ad essa connessi, come l’usucapione. Quest’ultimo può definirsi come un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e può verificarsi attraverso l’esercizio del possesso su un bene per un determinato arco di tempo e secondo alcune precise modalità. Si può ottenere, tramite usucapione, sia un bene mobile che un bene immobile attraverso diverse operazioni, regolate da legge. Essa,i nfatti, afferma che l’acquisto della proprietà può avvenire tramite l’esercizio del possesso per vent’anni per i beni immobili e i diritti reali immobiliari, al contrario per i beni mobili è sufficiente, salvo l’esistenza di un titolo certificato, l’esercizio del possesso, acquistato in buona fede, per dieci anni. In ogni caso il proprio potere su un bene dev’essere esercitato in modo continuo, pacifico, senza interruzione e con manifestazione dello stesso. Ad oggi tale argomentazione è fra le principali cause di controversie tra parti che richiedono un intervento, prima che giuridico, di mediazione e, se possibile, di pacificazione. Proprio per questo, il lavoro e la figura del mediatore è necessaria in quanto può agevolare, prima di riempire le fila nei tribunali e di allungare di molto i tempi , la risoluzione della controversia con i mezzi più giusti. Inizialmente non è stato semplice riconoscere alla mediazione un ruolo di operatività anche rispetto a tale tema. A cambiarne le sorti è stata la direttiva del 2008 del Parlamento e del Consiglio Europeo, essa ha rappresentato il punto di partenza, normativamente parlando, dell’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano di un procedimento di risoluzione, al di fuori del contesto prettamente giuridico, anche per particolari tipi di controversie a carattere civilistico, regolate prima esclusivamente dai tribunali. Tale direttiva trova attuazione all’interno dell’ordinamento italiano nel decreto legislativo del quattro marzo del 2010 che regolamenta l’operato della mediazione finalizzato alla pacificazione delle controversie civili e commerciali. Aldilà di resistenze iniziali, oggi la giurisprudenza riconosce ai mediatori la possibilità di poter agire in questo settore, attraverso una loro procedura, considerata valida al pari di quella adottata in tribunale. A tal proposito, secondo quanto stabilito nel marzo del 2012 dal tribunale di Como, le controversie che si legano al tema dell’usucapione vengono considerate problematiche di diritti reali e, come tali, rientrano nella gestione della mediazione obbligatoria, come tiene a precisare la direttiva del 2008. Dunque nel caso in cui bisogna trattare una lite per usucapione, la mediazione può far ottenere alle parti, tramite l’accordo conciliativo, lo stesso risultato giuridico validato dalla sentenza del tribunale. L’accordo di mediazione prende in oggetto il diritto reale e ne gestisce la regolazione al meglio, pur di sciogliere il problema fra le parti. Ovviamente chi fra i contendenti riceve il bene l’ottiene a titolo derivativo poiché la procedura per ottenerlo è il verbale di mediazione, non a titolo originario come garantirebbe una sentenza. Tale procedimento può entrare in gioco anche per regolamentare la divisione ereditaria tra gli eredi, laddove gli stessi hanno raggiunto una pacifico accordo per risolvere ogni controversia relativa alla successione. Sappiamo anche dalla sentenza del 13/07/2020 del Tribunale di Milano che l’accordo conciliativo siglato dalle parti per la successiva scoperta di un testamento non può essere annullato, salvo rare circostanze. Attraverso questa carrellata di norme comprendiamo l’importanza che la mediazione ha nello scioglimento di problemi legati al nostro piccolo universo della “roba” e, invece di restare scettici, dovremmo prendere consapevolezza dell’enorme contributo che essa può fornire in ambiti che spesso consideriamo lontani dal suo operato. La mediazione, in realtà, rappresenta ad oggi lo strumento a cui far riferimento più efficace per accertare l’usucapione di un diritto reale, soprattutto perché la procedura avviene in tempi contenuti (normativamente parlando può durare al massimo tre mesi) e ha costi notevolmente inferiori a quelli di una interminabile causa. Vi invito dunque a non temere le novità e a far uso delle nostre metodiche conciliative per risollevare conflittualità ed incomprensioni nella vita di tutti i giorni. Vi rassicuro inoltre confermandovi che, come saggiamente scriveva Abraham Lincoln, ogni volta che c’è un conflitto tra diritti umani e diritti di proprietà, i diritti umani devono prevalere e per un bravo mediatore i primi hanno sempre la meglio sui secondi.

 

Per le fonti di riferimento consultare:

http://www.vivavoceweb.com/2017/08/14/storia-della-proprieta-privata/

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