Responsabilità medica e tentativo di conciliazione: mediazione o ATP? (breve nota a Tribunale di Milano, sentenza 19 gennaio 2023 n. 97) – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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La sentenza del Tribunale di Milano numero 907 del 19 gennaio u.s. consente di focalizzare l’attenzione su un profilo peculiare della conciliazione in materia di responsabilità medica, ed in particolare quello del mezzo esperibile a tal fine, antecedentemente all’introduzione del giudizio contenzioso, in caso di suo fallimento.
La vicenda oggetto di disamina da parte del Tribunale lombardo riguarda, in estrema sintesi, la somministrazione di un farmaco a carico del SSN; il convenuto, preliminarmente, osservava e rilevava l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro e sollevava eccezione di improcedibilità della domanda in quanto non preceduta, trattandosi di azione risarcitoria, da ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis).
Il giudice, richiamato l'articolo 8 della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli – Bianco), che prevede
l’esperimento di ATP preventiva rispetto all’esercizio di azione civile di risarcimento danni derivanti da responsabilità sanitaria e medico – chirurgica, ritiene condizione necessaria per l’azione in giudizio l’esperimento di ATP, ai sensi dell' articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente., a pena di improcedibilità della domanda.
Tuttavia, il Tribunale di Milano (e su questo passaggio sta l’interesse della decisione), in alternativa
all’accertamento tecnico preventivo, ritiene possa essere esperito il tentativo di mediazione, ex art.
5 bis del Dlgs 28/2010, con possibilità di rilevare l’improcedibilità della domanda non oltre la prima
udienza.
Nel caso specifico, a seguito dello svolgimento dell’ATP, il CTU nominato si era espresso sull’oggetto della causa e, pertanto il Tribunale ha ritenuto adempiuta la condizione di procedibilità della domanda di cui all’articolo 8 della legge n. 24/2017, senza necessità, quindi, di procedere, ulteriormente, con la mediazione civile.
La sentenza è, ad avviso dello scrivente importante e chiarificatrice laddove precisa l’alternatività
tra ATP e mediazione, considerata la concorrenza delle ADR in materia sanitaria e condivisibile
laddove evita una sovrapposizione di strumenti conciliativi ante causam per un medesimo procedimento, con duplicazione di attività da parte dei legali delle parti e inutile protrarsi della
controversia.

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