Valore della controversia e mediazione condominiale: la ripartizione delle spese tra i condomini – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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La sentenza della Corte di Cassazione numero 25721 del 4 settembre 2023, ha chiarito, con
riferimento alle controversie relative alla quota di partecipazione dei singoli condomini alle spese
condominiali, che il valore della controversia deve essere determinato tenendo in considerazione
l’importo complessivo della delibera e non quello relativo alle spese del singolo condomino che
agisce in giudizio.
Quanto sopra, in accoglimento del ricorso con il quale un condomino impugnava una delibera,
ritenendo l’insussistenza dell’obbligo di contribuzione delle spese di manutenzione del giardino
condominiale e delle spese straordinarie deliberate dall’assemblea.
Il giudice di pace aveva rigettato l’impugnazione proposta dal condomino, mentre il Tribunale, in
secondo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto il procedimento non superava il
valore di 1.100 euro, ai sensi dell’articolo 113, comma 2 c.p.c., ante 2017.
In Cassazione, il ricorrente aveva rilevato che la contestazione doveva intendersi a tutta la delibera
assunta dal condominio e che, a sensi di legge, il valore della controversia era pari al valore di detta
delibera, e non alla quota di spese a carico del condomino.
La Suprema Corte, come anticipato, ha condiviso la tesi sostenuta dal condomino impugnante, in
conformità all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in ipotesi di domanda proposta da
un condomino al fine di contestare la quota di partecipazione alle spese condominiali attribuita, il
valore da considerare, ai fini della competenza giudiziale, va rapportato all’intero ammontare della
spesa oggetto di delibera assembleare (della cui frazione in capo all’impugnante si controverte), così
come risulta dal riparto approvato.
I giudici di legittimità ritengono maggiormente corretta detta impostazione, in quanto in linea con il
generale orientamento giurisprudenziale affermatosi con riferimento all’articolo 12 c.p.c..in quanto
l'effetto invalidante della (eventuale) pronuncia di accoglimento dell’impugnazione proietta la
propria efficacia sull’intera delibera condominiale, come nei confronti del condominio continua ad
operare l'obbligatorietà ex art. 1137 co. 1 c.c. in caso di rigetto dell’impugnazione proposta.
Inoltre, secondo i giudici, le questioni pregiudiziali di competenza devono essere risolte in modo
sommario e snello, al fine dell’operatività della garanzia del giudice naturale precostituito per legge

(art. 25 Cost.).
Peraltro, secondo la Suprema Corte, il criterio di determinazione della competenza proposto, si
rivela maggiormente corretto al fine di evitare che per risolvere, preliminarmente, la questione di
competenza, si finisca per anticipare l’accertamento di merito relativo alla debenza o meno delle
quote. La sentenza in commento, peraltro, è utile, ad avviso dello scrivente, anche al fine della
corretta identificazione del valore da indicare in mediazione in quanto, anche se riferita ad ipotesi
giudiziale, si impone una corrispondenza tra valore dichiarato in mediazione e quello dichiarato
nell’eventuale procedimento giudiziario trattandosi della medesima questione, trattata in sede
diversa, e proprio in quanto identica ininfluente sotto il profilo della modifica del suo valore.
Ovviamente, fatta salva la possibilità di definire la mediazione come meglio ritenuto dalle parti.

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