Novità sulla mediazione civile e commerciale – dell’avv. Marco Benecchi

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Saranno operative dal 30 giugno 2023 le novità in materia in materia di mediazione e negoziazione contenute nel Capo IV, sezione I, intitolato “modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato”.

Ecco alcune novità.

1) Viene estesa l’obbligo di mediazione a nuove materie:

  • associazione in partecipazione
  • franchising
  • consorzio
  • contratti d’opera, di rete, di somministrazione
  • società di persone e subfornitura

L’espletamento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

2) L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e parteciparvi.

Il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore devono essere approvati dall’assemblea con la maggioranza indicata nell’art. 1136 c.c. nel termine indicato nel verbale o nella proposta.

In caso di mancata approvazione entro il termine la conciliazione viene considerata non conclusa.

3) Lo svolgimento della mediazione non preclude:

  • la concessione di provvedimenti urgenti,
  • la concessione dei provvedimenti cautelari
  • la trascrizione della domanda giudiziale

4) La riforma da al Giudice il potere di favorire la conciliazione della causa, consentendo l’espletamento del tentativo di mediazione fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Nella motivazione dell’ordinanza il Giudice dovrà valutare:

  • natura della causa
  • stato di istruzione
  • comportamento delle parti
  • altre circostanze utili

La mediazione demandata è condizione di procedibilità e se non viene esperita entro l’udienza fissata il giudice dichiara l’improcedibilità.

5) Il magistrato deve frequentare corsi e seminari in materia di mediazione

6) la durata massima della mediazione è di tre mesi prorogabili di altri tre prima della scadenza e mediante accordo sottoscritto dalle parti.

Il termine decorre dal deposito della domanda o dalla scadenza indicata dal Giudice, in caso di mediazione demandata e non è soggetta a sospensione feriale.

7) Sebbene sia consigliata la partecipazione delle parti, in caso di giustificati motivi, è possibile delegare un rappresentante informato sui fatti munito dei poteri di comporre la controversia.

L’assistenza dell’avvocato è indispensabile nelle materie obbligatorie di mediazione o in caso di mediazione demandata dal Giudice.

8) La mediazione può avvenire anche mediante collegamento audiovisivo da remoto. In tal caso ogni atto è formato e sottoscritto seguendo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale è può essere inviato a mezzo pec.

Anche il verbale conclusivo viene firmato dalle parti digitalmente oltre dagli avvocati e mediatori.

10)  In caso di mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore può formulare su propria iniziativa una proposta conciliativa da allegare al verbale.

11) Favorire la mediazione anche per controversie che coinvolgano la pubblica amministrazione

12) In caso di mancata partecipazione alla mediazione il Giudice può:

– desumere argomenti di prova in giudizio,

– in caso di mediazione come condizione di procedibilità, condannare la parte che non ha partecipato al primo incontro al versamento del doppio del contributo unificato,

– in caso di mediazione obbligatoria o demandata condannare la parte soccombente a pagare in valore della controparte di una somma equitativamente determinata

– in caso di assenza in mediazione della pubblica amministrazione senza giustificato motivo provvede alla condanna del doppio del contributo unificato

13) E’ consentito il gratuito patrocinio, quando è raggiunto un accordo, per la parte non abbietta che necessita di un avvocato nell’ambito di mediazione obbligatoria.

Nessuna indennità è dovuta all’organismo di mediazione dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

 

 

 

 

 

 

 

 

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