Mediazione e forma della procura – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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Il Tribunale di Genova, con la sentenza numero 393 del 15 febbraio 2022, si è pronunciata sulla questione relativa alle formalità necessarie alle cui deve attenersi l’avvocato che voglia rappresentare il proprio assistito in sede di mediazione, quale parte attiva, al fine di evitare l’eccezione di improcedibilità della domanda.. In particolare i giudici genovesi precisano che  è insufficiente una procura speciale sostanziale da parte del cliente in favore del proprio avvocato, che non sia stata altresì autenticata da notaio, evidenziando che la normativa in materia di procedimento di mediazione prevede che ai relativi incontri debbano partecipare le parti personalmente, in quanto la partecipazione diretta delle parti è connaturata alla ratio sottesa alla mediazione . Di conseguenza, in caso di impossibilità della parte a presenziare personalmente agli incontri di mediazione, la medesima può delegare un terzo conferendogli, all’uopo, poteri sostanziali mediante procura notarile.

La sentenza in commento trae origine da una controversia relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, nel corso della quale una parte aveva sollevato eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 5 del D.M 28/2010 s.m.i, in quanto la parte era rappresentata in mediazione con una procura autenticata dal difensore, a sè stesso, e non da un notaio. La pronuncia del Tribunale ligure, in motivazione, richiama in modo espresso la decisione della Corte di Cassazione 27 marzo 2019 n.  8473  , “la procura speciale rilasciata allo scopo (n.d.r. lo scopo di rappresentare la parte in sede di mediazione) non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore“.
Infatti, in particolare, il Tribunale di Genova evidenzia che “ La vexata questio, in merito alla forma che la procura deve rivestire per conferire ad un rappresentante i necessari poteri per partecipare al procedimento e sottoscrivere i relativi verbali, è stata di recente affrontata dalla Sentenza della Suprema Corte del 27.03.2019 n. 8473, nella quale si deduce che la procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da un Notaio. A tale conclusione si perviene laddove i Giudici della Suprema Corte ritengono che: “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia (omissis). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale (omissis). Pertanto, proseguono i Giudici di Piazza  Cavour (…) è necessaria una procura sostanziale, che non rientra tra i poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”, id est deve essere autenticata da un Notaio”.

Dunque, le argomentazioni del Tribunale di Genova sono relative al potere di autentica della firma del proprio cliente, avuto solo ed esclusivamente riguardo al mandato alle liti in suo favore, come previsto dall’art. 83, comma 3 c.p.c., norma eccezionale, che non può essere fatta oggetto di un’interpretazione estensiva.
Inoltre, poiché la partecipazione ad un incontro in sede di mediazione è nell’ambito di una procedura stragiudiziale, deriverebbe, secondo i giudici, che l’avvocato, in tale sede, non avrebbe alcun potere di rappresentare gli interessi del proprio cliente, salvo il rilascio a proprio favore di una procura notarile soggetta alle formalità di legge per  il suo rilascio. La Suprema Corte precisa, altresì, la ratio di fondo di tale orientamento,  e precisamente quello secondo il quale “ Il conferimento dei poteri al procuratore che partecipi al procedimento di mediazione con procura speciale notarile, nella quale venga indicato dettagliatamente l’oggetto del procedimento ed il limite dei relativi poteri, garantisce innanzitutto il procuratore stesso da possibili eccezioni del rappresentato in merito al proprio operato, Infatti, qualora venga concluso un accordo da un rappresentante privo dei necessari poteri, ovvero i cui poteri gli siano stati conferiti con un atto privo delle forme richieste dalla legge ovvero ancora abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli in conformità alle disposizioni che regolano la fattispecie del falsus procurator di cui all’ art. 1389 c.c. sarà tenuto a risarcire il danno che il terzo contraente abbia sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità dell’accordo concluso
Infine, il Tribunale di Genova, prima dei chiarimenti definitivi di cui all’approvata riforma del processo civile e successivamente a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 18 settembre 2020 n. 19596, precisa che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntvo, il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità  è la parte opposta,  attore sostanziale e creditore effettivo.

Lo scrivente ritiene che la sentenza in commento, seppur conforme ai precedenti della Suprema Corte in materia e seppur chiara nelle argomentazioni svolte, si ponga in quella linea interpretativa che formalizza eccessivamente il procedimento di mediazione, appesantendolo, forse, oltre il necessario. Infatti, se è vero che una procura notarile dà massima certezza della delega conferita ed  esoneri il mediatore da responsabilità, è anche vero che nessuna disposizione di legge preveda l’intervento del Notaio e che la mediazione sia ben diversa, nella sua struttura e nel suo fine, dal procedimento giudiziario. Una eccessiva procedimentalizzazione della mediazione, ad avviso dello scrivente, ne snaturerebbe il contenuto e le finalità, assimilandola a ciò che non è , vale a dire al giudizio contenzioso.

La riforma del processo civile non sembra aver preso posizione con riferimento alla questione in oggetto; in ogni caso, a sommesso avviso dello scrivente,  la possibilità della mediazione on line, in ogni caso, ridimensionerà moltissimo la problematica, considerata la possibilità di parteciparvi agevolmente,  personalmente, anche a distanza

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