IL COMODATO E LA MEDIAZIONE – dell’avv. Vanilla Tagliaferri

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Il comodato è un contratto mediante il quale una parte (comodante) permette ad un’altra (comodatario) di servirsi per un tempo e/o per un uso determinato di una cosa mobile o un immobile, con l’obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta.
Scaduto il termine di durata del comodato, qualora l’immobile non venga volontariamente rilasciato dal comodatario, il proprietario può agire giudizialmente nei confronti dell’occupante per ottenere la restituzione del bene.
In questo caso il proprietario potrà riottenere la disponibilità dell’immobile concesso attraverso l’azione prevista dall’art. 447 bis c.p.c., usufruendo di un rito più celere, che, in assenza di eccezioni e/o contestazioni, permetterà una soluzione in tempi relativamente brevi, si evidenzia che l’istruttoria è documentale.
La normativa prevede però che la fase giudiziale sia obbligatoriamente preceduta dal procedimento di mediazione avanti un Organismo abilitato. Tale opportunità deve essere vista come un momento volto alla definizione amichevole della controversia, le parti in lite sono infatti messe nelle condizioni di confrontarsi liberamente sui fatti controversi e su tutti gli aspetti sottesi e con l’ausilio del mediatore, figura imparziale ed equidistante, trovare una soluzione complessivamente rispondente alle aspettative  di  tutti.

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