La peculiarità delle tecniche difensive e l’arte della mediazione nei procedimenti di separazione e divorzio: fra conflittualità e collaborazione. – dell’avvocato Chiara Bevilacqua

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I procedimenti di separazione e divorzio risentono da sempre del carattere speciale che li connota, della peculiarità dei diritti coinvolti, nonché della tipologia e del contenuto dei provvedimenti da emettere.

Particolare importanza rivestono, pertanto, in tale ottica, le tecniche difensive, le quali possono essere diversamente tratteggiate in ragione della competenza, esperienza e sensibilità degli avvocati, avuto particolar riguardo alla necessità di assicurare le esigenze di tutela della parte assistita e la protezione del superiore interesse del minore, che, ove presente, dovrebbe assurgere a valore e criterio guida anche nella gestione della difesa.

Un compito, quindi, quello del legale, da assolvere non solo nel dovuto rispetto delle norme processuali e deontologiche, ma anche nella consapevolezza che il processo rappresenta, soprattutto in queste peculiari controversie, l’extrema ratio, rimanendo sempre opportuno verificare la possibilità di addivenire a soluzioni condivise anche attraverso metodi di risoluzione del conflitto avente carattere stragiudiziale, fra i quali spiccano la mediazione familiare e la negoziazione assistita.

 

Ebbene, quando si discute di crisi familiare e del relativo procedimento, occorre volgere lo sguardo non solo agli aspetti sistematici e teorici coinvolti in siffatte controversie, ma anche spendere qualche doverosa considerazione in merito alle tecniche di difesa, di forma e stesura degli atti processuali, di produzioni documentali e strategie riguardanti la deduzione dei mezzi di prova.

Tuttavia, sebbene ogni processo di separazione e divorzio si presenti certamente come un unicum, una vicenda personalissima a sé stante, non assimilabile a tutte le altre e non si possa declinare a priori una tecnica unitaria, si possono comunque tratteggiare alcune linee guida e accorgimenti, che, sicuramente, i difensori delle parti, devono tenere a mente nel momento in cui si accingono alla stesura degli atti quali: il linguaggio più appropriato da utilizzare, il principio di sinteticità, la completezza e la comprensibilità.

 

Per quanto riguarda il primo aspetto, il linguaggio processuale si considera da sempre un linguaggio analitico, caratterizzato da una terminologia precisa, specifica e, il più delle volte, anche fin troppo minuziosa, in ragione dell’esigenza di evitare che da eventuali omissioni o mancanze possano derivare conseguenze pregiudizievoli.

Negli ultimi anni, però, si registra un’inversione di tendenza da parte del legislatore e della giurisprudenza di legittimità, volta, al contrario, a semplificare il linguaggio processuale ed evitare l’utilizzo di parole ed espressioni ridondanti e barocche, in quanto ci si è resi conto che solo la chiarezza e la sintesi costituiscono valori ineludibili per una razionale gestione del settore Giustizia e per la realizzazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

In un recente arresto, infatti, gli Ermellini hanno ricordato che: “il dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto esso collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui”[1].

 

Ogni avvocato che si occupa di controversie familiari dovrà, quindi, confrontarsi dapprima con il principio di sinteticità, il quale impone di adottare, nei rispettivi atti processuali, un linguaggio chiaro, per quanto possibile contenuto, privo di espressioni ridondanti, inutili ripetizioni e affaticamenti tali da rendere difficoltosa la lettura, oltreché ardua la comprensione della fattispecie all’organo giudicante.

Il linguaggio e il contenuto degli atti processuali deve, poi, essere completo e ciò in considerazione del fatto che spesso le controversie familiari presentano casi assai complessi dovuti: alla presenza di figli, alla durata del matrimonio, alla concatenazione e articolazione dei fatti che hanno condotto alla crisi, alla sofferenza ed al disagio della relazione, alla complessità degli aspetti economici, i quali possono richiedere un grado di approfondimento superiore al fine di meglio illustrare all’organo giudicante tutti gli elementi (soprattutto fattuali), utili ai fini della decisione finale.

A fronte, quindi, delle considerazioni che precedono, si può affermare che, nei processi di separazione e divorzio, una corretta tecnica processuale di redazione degli atti, trattandosi di valore strettamente compenetrato ai canoni di regolarità e di efficienza del processo stesso, debba coniugare il principio di sinteticità con quello di completezza e di chiarezza, in quanto solo una lettura il più possibile agevole e fruibile può essere funzionale all’effettività della decisione ed ad una sua eventuale impugnazione.

 

In tale ottica, pertanto, particolare importanza assumerà il giudice nella direzione del giudizio e nella verifica del rispetto dei valori di lealtà e trasparenza, nonché delle rispettive tecniche utilizzate dai difensori nel processo.

Infatti, nell’ipotesi in cui il comportamento delle parti o dei loro difensori non sia improntato ai valori appena ricordati, il giudice potrà spendere i propri poteri istruttori officiosi, tenendo pur sempre conto della condotta delle parti ai fini della decisione, con ogni opportuna conseguente valutazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 116, comma 2, c.p.c., fino all’adozione delle misure sanzionatorie rappresentate dalla responsabilità aggravata di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., che, in quanto norma a carattere generale, è applicabile a tutti i processi, e dall’art. 709-ter c.p.c., volto a tutelare il rispetto dei provvedimenti giudiziali relativi ai minori.

 

Se è vero che all’avvocato è richiesto di utilizzare un linguaggio delle tecniche ben precise, è altrettanto vero che i procedimenti di separazione e divorzio coinvolgono aspetti emotivi e relazionali legati al tradimento del patto di fiducia tra i coniugi, che può essere difficilmente risolvibile in un contesto giudiziale e che richiedono ulteriori abilità da parte del professionista.

In questo scenario si inserisce il percorso di mediazione familiare, che mira  a cambiare il modo di comunicare delle parti, ponendole in una posizione di ascolto reciproco, con l’obiettivo di riorganizzare la loro relazione tramite un accordo da loro costruito e per ciò destinato a essere durevole.

L’arte della mediazione è un’arte nobile e il mediatore familiare ne incarna i valori.

Le tecniche di comunicazione e di negoziazione che entrano in campo durante una mediazione familiare sono infatti molteplici. Quella del mediatore non è un’attività improvvisata, ma richiede competenze e preparazione.

Al di là degli aspetti giuridici, spesso in una separazione sono altre le ragioni che spingono i coniugi al conflitto e che nel tempo si possono radicare in questioni di principio.

La capacità del mediatore di andare oltre ai fatti riportati, di leggere anche la comunicazione non verbale e para-verbale, di intravedere lo stato d’animo delle parti e di trovare la chiave di volta, spesso nascosta, per arrivare alla vera ragione del conflitto, può permettergli di traghettare i coniugi verso una soluzione che li veda veramente protagonisti attivi e, in caso di raggiungimento di un accordo, equamente soddisfatti.

Il mediatore familiare deve essere un abile ascoltatore, ossia deve saper cogliere il maggior numero di informazioni possibili sulla coppia attraverso l’ascolto delle parole (comunicazione verbale), del tono e del volume della voce (comunicazione para-verbale) e degli altri elementi rilevanti, quali, ad esempio, la postura, i gesti e la prossemica (comunicazione non verbale).

Un’altra importante dote è l’empatia, ossia la capacità di comprendere i sentimenti altrui, adattando il proprio comportamento e il proprio linguaggio allo stato d’animo degli interlocutori.

Inoltre, indispensabile è la diplomazia, intesa come la capacità di gestire la situazione con abilità e cautela, riuscendo a veicolare con successo le richieste o le proposte del coniuge verso l’altro, in un contesto conflittuale e pertanto non favorevole.

Possono essere utili le tecniche di ascolto attivo, nonché la cosiddetta “riformulazione”, ossia la ripetizione da parte del mediatore, con termini più semplici e scevri di contenuti polemici, di quanto espresso dalle parti. Così come potrebbe essere utile prospettare alle parti lo scenario peggiore e migliore che potrebbe delinearsi, trovando o meno un accordo.

In tal modo si riattiva il dialogo, si apprende un nuovo modo di comunicare che, sebbene la relazione coniugale sia terminata, possa aiutare la coppia a portare avanti la relazione genitoriale in modo durevole e costruttivo.

 

 

Avvocato Chiara Bevilacqua

chiarabev@gmail.com

www.avvocatochiarabevilacqua.it

[1]     Cfr. Cass., civ., sentenza n. 35247/2021.

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