LA MEDIAZIONE IN MATERIA DI SUCCESSIONI EREDITARIE – dell’avv. Pamela Paviotti

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L’art. 5 D. Lgs. 28/2010 e ss.mm. include le controversie relative a “successioni ereditarie” tra quelle
per le quali la mediazione è condizione di procedibilità ex lege.
A riguardo, ci si può interrogare sulla nozione di “successioni ereditarie” e dunque sull’estensione
dell’ambito di applicazione di tale previsione, nonché sulla validità di eventuali clausole di
mediazione inserite all’interno di un testamento.
Quanto alla prima questione, è da ritenersi che l’ampiezza della dicitura determini la possibilità di
ricomprendere tra le controversie per le quali la mediazione è obbligatoria ex lege sia quelle derivanti
da successione legittima che quelle derivanti da successione testamentaria.
L’unico limite è dato dall’art.2 D. Lgs. 28/2010 e ss.mm., il quale prevede la mediabilità delle sole
controversie riguardanti “diritti disponibili”, con la conseguenza che a contrario non potranno essere
oggetto di mediazione tutte le questioni riguardanti diritti indisponibili (ad es. controversie
riguardanti status e diritti della personalità).
Si pensi, ad esempio, alla possibilità offerta dall’art.254 c.c. di riconoscere il figlio nato fuori dal
matrimonio tramite un’apposita dichiarazione inserita all’interno del testamento: in tal caso, la
mediazione non potrà mai avere ad oggetto un’opposizione a tale riconoscimento, ma potrà avere ad
oggetto diritti patrimoniali discendenti dallo status così acquisito.
Quanto alla seconda questione sopra proposta, e dunque se sia possibile inserire clausole di
mediazione all’interno di un testamento, deve ritenersi anzitutto che le stesse siano assolutamente
valide, visto e considerato altresì che la legge già impone un obbligo di mediazione in materia.
Ci si può chiedere, in aggiunta, se sia possibile per il testatore imporre dei vincoli ai beneficiari in
termini di scelta dell’organismo di mediazione, di scelta del mediatore o di inserimento di clausole
penali volte a garantire l’effettività della partecipazione all’esperimento del tentativo di mediazione.
Anche la risposta a tale ultimo interrogativo è positiva: clausole di tal fatta non paiono limitare
significativamente la libertà dei beneficiari della disposizione testamentaria e, anzi, paiono
rispondere al più alto intento di facilitare la composizione di eventuali controversie evitando il
ricorso alla giustizia ordinaria, deflazionando conseguentemente il contenzioso.
Anche laddove le suddette clausole fossero qualificate come condizioni, è peraltro da ritenersi che le
stesse siano pienamente lecite dal momento che non sono volte ad escludere la possibilità di ricorso
alla tutela giurisdizionale, ma semplicemente a rinviarla ad una fase eventuale e successiva
all’eventuale esperimento della mediazione con esito negativo.
In tal senso, e per concludere, è doveroso evidenziare che tali clausole non potranno mai spingersi
sino a far predeterminare il contenuto di un accordo a un terzo (fosse anche il mediatore, al quale è
pertanto radicalmente preclusa la possibilità di formulare una proposta di accordo ex art. 11 D. Lgs.
28/2010 e ss.mm.) o a sanzionarne l’eventuale mancata conclusione, in quanto ciò andrebbe a
collidere da un lato con i principi di cui agli artt.631 e 632 c.c. e dall’altro con il più generale
principio di libertà negoziale delle parti.

FONTI:
– M. Marinaro, “Diritto della mediazione civile e commerciale”, 2023, Gruppo 24 ore;
– M. Saraceno, “L’autonomia testamentaria per la risoluzione stragiudiziale delle controversie fra i
successori”, in Riv. Arb., 3, 2020;
– Cass. Civ., 27.03.2019, Sent. n.8473 in Giur. It., 2019, 10, con nota di P. Luiso.

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