Ritorno alla normalità? Allentamento delle misure restrittive per i viaggi in Europa di Ilaria Francesca Bergna

Condividi questo Articolo

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

D.P.C.M. n. 52 del 2 marzo 2021 e le nuove regole per gli spostamenti nel territorio europeo – Ordinanza del Ministero della Salute n. 22 del 27 gennaio 2022 – “Corridoi covid free” e allentamento misure restrittive spostamenti da/per Stati o territori di cui all’elenco C del D.P.C.M.

Le misure emanate dal Governo presieduto da Mario Draghi si pongono in continuità con le misure precedenti dal punto di vista formale e sostanziale: da un lato viene infatti ribadito l’utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per dettare la disciplina fondamentale delle restrizioni sul territorio nazionale, dall’altro viene mantenuta la suddivisione del territorio in zone di differente colore, c.d. zone “bianca”, “gialla”, “arancione” e “rossa” a seconda del rischio sanitario rilevato (numero dei contagi ogni 100.000 abitanti, numero di accesso ai reparti ospedalieri ordinari e numero di accesso ai reparti di terapia intensiva).

1. D.P.C.M. n. 52 del 2 marzo 2021 e le nuove regole per gli spostamenti nel territorio europeo

Il D.P.C.M. n. 52 del 2 marzo 2021, il primo emanato dal nuovo Presidente del Consiglio, continuava a basarsi sulle previsioni legislative contenute nei decreti legge d’emergenza emanati ormai quasi due anni fa (in particolare, il d.l. n. 19 del 25 marzo 2020, e il d.l. n. 33 del 16 maggio 2020).

L’ allegato 20 del predetto decreto indica una divisione delle nazioni/territori in diversi elenchi, per ciascuno dei quali sono state e sono tuttora disposte misure restrittive per il transito da/per il territorio nazionale.
Nel dettaglio ci si occuperà in questa sede delle misure restrittive disposte per il transito da/per gli Stati di cui all’ elenco C, ovvero: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

All’ entrata in vigore del D.P.C.M. le misure inizialmente previste nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C

dell’allegato 20, si applicava l’obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque fosse deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, dell’attestazione negativa ad un test molecolare o antigenico.

In caso di mancata presentazione dell’attestazione il soggetto era tenuto a sottoporsi ad un periodo di quarantena/isolamento fiduciario presso il proprio domicilio.
Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni erano esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedevano, durante il periodo di isolamento fiduciario, al contattano telefonico con il soggetto interessato, richiedendo informazioni circa le zone di soggiorno e il percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione. Veniva inoltre accertata l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi.

Veniva altresì informata la persona relativamente al divieto di contatti sociali, di spostamenti e viaggi, oltre l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

II. Ordinanza del Ministero della Salute n. 22 del 27 gennaio 2022 – “corridoi covid free” e allentamento misure restrittive spostamenti da/per Stati o territori di cui all’elenco C
Con ordinanza n. 22 del 27 gennaio 2022 il Ministero della Salute ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2022 delle misure di prevenzione anti Covid-19 (tampone negativo all’imbarco in partenza e al ritorno e ulteriore tampone da effettuarsi nello stato estero se il soggiorno è superiore a sette giorni) per il transito da/per i territori facenti parte del programma sperimentale denominato “Corridoi turistici covid free”.

Le mete originariamente interessate erano Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam), alle quali sono state aggiunte Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia – limitatamente all’isola di Phuket, Oman e Polinesia francese.

Dal 1° febbraio 2022 i soggetti autorizzati allo spostamento verso le mete oggetto di sperimentazione dei “Corridoi turistici Covid-free”, devono presentare al vettore all’atto dell’imbarco o a chiunque sia deputato a effettuare controlli, l’attestazione rilasciata

dall’operatore turistico, denominata “Travel pass corridoi turistici”, contenente le informazioni relative agli spostamenti, alla permanenza presso le strutture e alla polizza covid.
Il test molecolare o antigenico previsto per l’ingresso nel territorio nazionale può essere effettuato, altresì, entro le ventiquattro ore successive al rientro nel territorio nazionale, con obbligo di isolamento fiduciario fino all’esito dello stesso.

Per quanto invece attiene agli spostamenti da/per Stati o territori di cui all’elenco C allegato al DPCM del 2 marzo 2021, l’ordinanza dispone che a partire dal 1° febbraio 2022, le misure di cui all’ art. 2 dell’ordinanza del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021 (relative all’obbligo di esibire al vettore o a chiunque preposto al controllo al momento dell’imbarco il Passenger Locator Form, la certificazione verde Covid-19 e l’esito negativo del tampone molecolare o antigenico rapido (e in mancanza di questo la sottoposizione all’isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per 5 giorni)) non sono più in vigore.

Dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 per l’ingresso nel territorio nazionale (nel caso di provenienza da uno dei paesi di cui all’elenco C) si applicano le disposizioni di cui all’ art. 3 dell’ordinanza del 22 ottobre 2021.
Le misure preventive richieste per l’uscita e l’ingresso da/nel territorio nazionale sono: presentazione al vettore o a chiunque sia predisposto ai controlli al momento dell’imbarco:

  1. Del Passenger Locator Form, ovvero un modulo di localizzazione del passeggero, compilato in formato digitale nei termini e secondo la tempistica individuata con circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria;
  2. La presentazione di una delle certificazioni verdi Covid-19 alternativamente al Certificato Digitale UE /Green Pass rilasciato a seguito di completa guarigione da Covid-19 e cessazione dell’obbligo di isolamento (o certificato equivalente), o al Certificato Digitale UE/Green Pass o certificato equivalente rilasciato a seguito di test molecolare o antigenico condotto con tampone e risultato negativo (test molecolare da effettuare nelle settantadue ore precedenti l’ingresso in Italia, test antigenico da effettuare nelle quarantotto ore precedenti l’ingresso in Italia).

In caso di mancanza della presentazione del Passenger Locator Form debitamente compilato online e di una delle certificazioni di cui al punto due al momento dell’imbarco, il soggetto dovrà svolgere presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form un isolamento fiduciario di 5 giorni.

page3image765357808

Con decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato disposto che a

far data dal 5 febbraio 2022 la certificazione verde Covid-19 ha validità somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
Le certificazioni di cui sopra dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita del soggetto);

dalla

medesima

– dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
– data/e di somministrazione del vaccino;
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Si precisa altresì che i certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati equivalenti alla Certificazione verde Covid – 19.
Pertanto, possono essere utilizzati anche come green pass da vaccinazione, anche relativo alla dose booster, secondo le specifiche indicazioni d’uso di ogni tipologia di green pass in Italia, inclusa la validità temporale.
Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano; inglese, francese, spagnolo, tedesco.
Qualora il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.
La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde Covid -19 (Certificato Covid digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.

Dottoressa Ilaria Francesca Bergna

Altro da visitare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *