Riforma Cartabia: novità in vigore dal 1° gennaio 2023 – della dottoressa Laura Bianchi

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Dal prossimo mese entreranno in vigore nuove regole in tema di procedura civile, segnatamente:

  • per il deposito telematico;
  • per le procedure da remoto;
  • per la trattazione scritta.

 

A seguito di emendamento del Governo, la manovra ha anticipato a questa data alcune importanti disposizioni.

Viene dunque interessato il D.lgs10 ottobre 2022, n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Il testo in vigore dal: 18-10-2022, all’Art.35 prevedeva una disciplina transitoria, che viene anticipata.

 

Ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione, si applicano, dal 1° gennaio 2023, le disposizioni degli articoli

  • 127, terzo comma,
  • 127-bis,
  • 127-ter
  • 193, secondo comma,
  • del codice di procedura civile,

e 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Lo stesso dicasi per i procedimenti pendenti davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche.

Le modifiche al ricorso in Cassazione e le norme sugli atti dell’Ufficiale giudiziario del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del cpc hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

Sempre dal’1° gennaio, i seguenti articoli del codice di procedura civile, modificati dal decreto attuativo si applicano anche ai giudizi introdotti e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

372, Produzione di altri documenti;

375, Pronuncia in camera di consiglio

376, Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

377, Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente

378, Deposito di memorie di parte

379, Discussione

380, Deliberazione della sentenza

380-bis, Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso

380-bis.1, Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice

380-ter, Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

390, Rinuncia

391-bis, Pronuncia sulla rinuncia

 

Si applica anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023, e non più al 30 giugno, l’Art. 363-bis, Rinvio pregiudiziale, che qui sotto si riporta.

«Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;

2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;

3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

L’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l’ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il primo presidente, ricevuta l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l’enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l’inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’articolo 378.

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti».

 

State tranquilli:

Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

 

 

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