Prime applicazioni giurisprudenziali della riforma Cartabia in materia di mediazione (breve nota a Trib. Forlì, 25 gennaio 2023) – dell’Avv. Giuseppe Piccardo

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La sentenza del Tribunale di Forlì del 25 gennaio 2023 rappresenta una delle prime applicazioni giurisprudenziali, in materia di mediazione, post riforma del processo civile e delle ADR, di cui al
D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 149.
La decisione in commento trae origine da una controversia in materia bancaria, nel corso della veniva richiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancato assolvimento dell’onere della mediazione da parte del convenuto opposto, oltre che, nel merito, la carenza delle titolarità del credito e l’indeterminatezza della somma ingiunta.
La parte convenuta opposta riteneva integrata la sussistenza delle ragioni della pretesa e ribadiva la titolarità del credito.
Instaurato il procedimento di mediazione, le parti, nel primo incontro di mediazione, esprimevano il
loro rifiuto ad intraprendere il tentativo di mediazione, dichiarando la volontà di non voler proseguire in mediazione, in assenza di presupposti per addivenire ad un accordo.
Il Tribunale di Forlì, nel ritenere il rifiuto di proseguire la mediazione un ostacolo preconcetto all'avveramento della condizione di procedibilità della domanda, trattandosi di mediazione obbligatoria, ha affermato che tale atteggiamento non risulta essere conforme alla funzione dell’istituto.
In tale prospettiva, il primo incontro, non può essere un momento di mera “presenza”, privo di discussione e un confronto sui temi oggetto di mediazione, nell’ottica di verifica della possibilità
concreta di addivenire ad una composizione della vertenza.
Il tribunale romagnolo, nel valorizzare quanto sopra, si conforma e riprende l’orientamento già espresso da altri giudici di merito, in particolare quello del Tribunale di Firenze il quale, in data 19 marzo 2014, ha precisato che non solo occorre che le parti siano presenti al momento del primo  incontro, cd ;, ma è necessario superare tale fase preparatoria, in cui il mediatore dà le informazioni relative alla procedura La condizione di procedibilità si avvera, quindi, come precisato dal Tribunale di Forlì, soltanto da quando le parti potranno legittimamente abbandonare le trattative, non prima, così attuando ciò che prevede il nuovo articolo 8, sesto comma, del Dlgs 28/2010, come modificato dal Dlgs 149/22, in ottica di buona di cooperazione di buona fede e lealtà, nella prospettiva di una mediazione effettiva, e non meramente formale, così da poter procedere velocemente in giudizio, superando un passaggio obbligatorio poco gradito.
La volontà della Commissione Luiso, in materia di mediazione, è stata molto chiara nel voler configurare un primo incontro di mediazione come un incontro non formale , nel quale realizzare un confronto diretto tra le parti, prevedendo la presenza obbligatoria delle parti in mediazione, personalmente o tramite delegato.
A quanto sopra deve accompagnarsi, tuttavia, una forte sensibilità e professionalità dei mediatori,
laddove ravvisino una mera volontà delle parti e/o degli avvocati, di concludere quanto prima il
passaggio della mediazione, per procedere in giudizio, senza alcuna volontà di addivenire ad una
definizione della controversia.
La mediazione, infatti non è un inutile e gravoso ostacolo che il legislatore ha posto al giudizio civile, in ottica di deflazione del contenzioso per ragioni di organizzazione del sistema giustizia, ma un utile strumento di risoluzione delle controversie, nell’ottica di far emergere gli interessi e i bisogni effettivi delle parti.
Tutto quanto sopra, il Tribunale di Forlì lo ha fortemente valorizzato, con la sentenza in commento,
cogliendo in pieno lo spirito della riforma del processo civile e delle ADR, in corso di completamento sotto il profilo delle norme attuative dei principi in essa contenuti in materia di mediazione.

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