La sentenza del Tribunale di Torino, sezione VIII, numero 709, del 17 febbraio u.s., costituisce una valida occasione per una una breve riflessione sulla questione della perentorietà o meno del termine per l’esperimento della mediazione, nonché sulle problematiche ad essa correlate.
Il caso dal quale trae origine la sentenza in commento riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare condominiale da parte di una condomina, vittoriosa in giudizio, anche riguardo l’eccezione sollevata dal condominio relativa all’improcedibilità della domanda per eccessiva durata del procedimento di mediazione e alla carenza di interesse ad agire dell’attrice.
Circa l’ultima questione, il Tribunale ha rilevato che il deposito del verbale negativo di mediazione è avvenuto in data 29.7.2021, quindi in modo tempestivo in correlazione alla domanda giudiziale notificata al Condominio, a mezzo PEC, in data 28.9.2021, tenuto conto della sospensione dei termini.
Circa, invece, le eccezioni con le quali il Condominio ha ritenuto l’improcedibilità della domanda per durata del procedimento di mediazione oltre i termini di legge, il Tribunale, richiamato il disposto dell’articolo 71-quater disp. att. c.c., ha affermato che è la norma che prevede la possibilità di proroga del procedimento di mediazione, al fine di permettere all’amministratore di presentarsi in mediazione autorizzato da delibera assembleare e che le proroghe che il mediatore ha ritenuto di concedere sono state sollecitate proprio dal Condominio, che in giudizio ha lamentato, nonostante ciò, l’eccessiva durata della mediazione.
Dunque, implicitamente, il Tribunale di Torino ha ritenuto che il termine per la definizione della mediazione non sia perentorio e, anzi, l’ordinarietà del termine in oggetto sarebbe proprio prevista dall’articolo 71 quater disp. att. c.c., coerentemente con lo spirito della mediazione, vale a dire la deflazione dei procedimenti giurisdizionali, con definizione dei medesimi al di fuori del processo, in termini brevi e con costi limitati.
Lo scrivente ritiene assolutamente condivisibili i principi espressi dal Tribunale di Torino, in quanto è nella struttura deformalizzata della mediazione e nello scopo del procedimento suddetto, agevolare le parti affinché addivengano ad un accordo stragiudiziale, con notevole risparmio di costi e di tempo per le parti coinvolte. La possibilità di prorogare i termini previsti dal D.M 28/2010, al fine di concludere il procedimento, rientra proprio nell’ottica di consentire alle parti di poter utilizzare tutto il tempo necessario per elaborare un accordo (nel caso di specie, come si legge nella sentenza, la particolarità è che dettotermine era stato richiesto dal condominio, il quale poi si era lamentato, contradditoriamente, del suo stesso comportamento in sede di giudizio).
Peraltro, ad avviso dello scrivente, anche sotto il profilo strettamente giuridico, stante la diversità ontologica tra mediazione e giudizio, i termini relativi alla mediazione non sono da ritenere perentori, ma derogabili per volontà delle parti, fatti salvi i limiti temporali dell’eventuale udienza fissata successivamente alla mediazione nel caso, ad esempio, di mediazione demandata dal giudice.
Tuttavia, anche in tal caso, ci si potrebbe chiedere se, nel caso la mediazione non si fosse ancora conclusa, entro la data di tale udienza e le parti fossero vicine ad un accordo, sia possibile chiedere un differimento della suddetta udienza, al fine di poter concludere il procedimento di mediazione.
Lo scrivente propende per la tesi favorevole, per le ragioni meglio sopra esposte e in quanto sia il mediatore, che i giudici, non possono sottrarsi ad una prospettiva di collaborazione con le parti per la definizione della controversia.
Infine, mi si permetta una brevissima chiosa concettuale: se è pur vero che la mediazione agisce in ottica deflattiva del contenzioso, deve cominciare a diffondersi, ad avviso dello scrivente, il concetto che l’unico scopo delle ADR non è la mera deflazione del
contenzioso, rappresentando, le ADR medesime, uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie, sostitutive del giudizio, ma non subalterne ad esse. In questo senso va letto e interpretato, a mio avviso, il concetto di “Alternatività” dei procedimenti rispetto al giudizio. A riprova di ciò, vi è, tra l’altro, l’insegnamento del Prof. Luiso, il quale ci ricorda, costantemente, la perfetta sovrapposizione ed equivalenza, in termini di valore, tra sentenza e accordo stragiudiziale in mediazione o in negoziazione assistita.
Sono Avvocato del Foro di Savona (SV) e mediatore civile e commerciale con DPL Mediazione. Esercito la professione di avvocato civilista nell’ambito del diritto privato, con particolare riguardo alla responsabilità civile, alla contrattualistica ed al diritto di famiglia e delle successioni.
Sono Presidente della Sezione di Savona dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – ONDIF e della sezione dell’Unione Nazionale Avavocati Mediatori – UNAM della medesima città.
Sono autore di articoli per la rivista ONDIF “Diritto e processo”, coautore del volume di diritto civile “Un anno di sentenze” (editore Giappicchelli 2019, 2020 e 2021), del volume “Tutela del credito”, facente parte della collana “Le Fonti del diritto italiano” (curatori del volume Professori Alpa e Mariconda, ed. Giuffrè, 2021, in corso di pubblicazione), nonchè collaboratore della riviste “Persona e Danno” e “Nuova giurisprudenza Ligure”.
Ho scelto di essere mediatore civile e commerciale perché ritengo che sia uno strumento fondamentale per una giustizia che valorizzi le necessità ed i bisogni effettivi delle persone, tramite il loro coinvolgimento diretto nel procedimento. Proprio per questo auspico che la mediazione sia sempre di più uno strumento valorizzato dal nostro ordinamento per la risoluzione dei problemi che i clienti ci sottopongono.