Domanda riconvenzionale: è ancora utile la mediazione? – della dottoressa Maria Naccarato

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Ogni giorno, in una società sempre più variegata ed esigente come la nostra, abbiamo a che fare con controversie di ogni tipo e per fronteggiarle ci costringono a ricercare mezzi il più possibile tempestivi e risolutivi. Tra queste, nell’ultimo periodo, si sta sentendo molto parlare di domanda riconvenzionale in ambito giuridico. Essa consiste, nel corso di un processo civile, in un’accusa, mossa da una persona ad un’altra, che sceglie di agire non solo difendendosi, ma contrattaccando l’avversario ed allargando l’oggetto della causa. È ciò che in ambito bellico chiamiamo contrattacco ed anche li si devono scegliere le strategie e gli uomini più valorosi se si vuol vincere la battaglia. Dunque la domanda sorge spontanea: si può ricorrere, anche in questo contesto, alla mediazione? Nel caso in cui ovviamente una mediazione sia già stata effettuata prima della proposizione della domanda riconvenzionale. Se si, come si procede? Tale questione è stata sollevata  da un giudice  di fronte alla Corte di Cassazione, ma quest’ultima non si è espressa sul tema. Lo stesso però ha provato a delineare, considerando l’art. 5 dlgs 28/2010, una procedura e le varie problematiche ad essa legate. In primis, secondo il Tribunale di Verona (12.5.2016), non si può escludere la possibilità di ricorrere nuovamente alla richiesta di mediazione e l’onere spetterebbe all’attore originario. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di instaurare la nuova mediazione ne conseguirebbe l’improcedibilità dell’intero giudizio, ciò è quanto rileva l’ordinanza del Tribunale di Roma del 25/10/2022. Questa interpretazione sembra essere più rispettosa del testo dell’art. 5 dlgs 28/2010, ma dannosa per la parte che l’ha richiesta, in più comporterebbe un aumento dei costi e la possibilità da parte del convenuto di non introdurre la domanda riconvenzionale in sede di originaria mediazione per ostacolare e ritardare le ragioni di giustizia del richiedente. Se la domanda riconvenzionale viene richiesta dopo il procedimento di mediazione, essa cambiare gli interessi in gioco e compromettere la possibilità che le parti arrivino a risolvere stragiudizialmente la loro controversia. Nel caso di intervento ad opera del giudice, la mancata partecipazione di alcune parti del giudizio alla procedura di mediazione potrebbe determinare la non piena corrispondenza dell’oggetto della mediazione. Il Tribunale di Palermo, con le ordinanze del 27 febbraio 2016 e del 6 maggio 2017, ha escluso l’obbligo di estensione della mediazione obbligatoria in seguito alla chiamata del terzo. Nel frattempo il Tribunale di Verona il 12/05/2016 e quello di Civitavecchia il 5.01.2023, hanno affermato che se si ricorre alla mediazione, l’onere graverebbe sulla parte che ha accusato senza aggravio per chi viene leso. Sempre il Tribunale di Verona afferma la necessità di ricorrere alla mediazione per ogni domanda proposta in giudizio non solo quelle introduttive, dunque la parte dovrebbe introdurre la riconvenzionale in mediazione. Il Tribunale di Taranto il 02.05.201 , quello di Roma il 18.01.2017, quello di Palermo l’11.7.2011 e il 27.02.2016, quello di Prato il 13.12.2021 ritengono assolto l’obbligo con la mediazione precedente la prima udienza avente ad oggetto la sola domanda principale. Secondo questa chiave di lettura non sarebbe possibile ammettere che vengano formulate domande riconvenzionali al solo fine di costringere il giudice a mandare le parti in mediazione, così da dilazionare i tempi del processo. Secondo altri non sarebbe necessario rinnovare il tentativo di mediazione, lì dove la domanda riconvenzionale proposta lasci invariati i soggetti del processo e gli interessi ed i bisogni in gioco. Viceversa, nell’ipotesi in cui la domanda successiva cambi le pedine in gioco e le loro necessità, allora necessario sarebbe ricorrere ad una nuova mediazione. Il giudice dovrebbe quindi ordinare il nuovo esperimento della mediazione obbligatoria. Ad oggi, alla luce di questo excursus, in giurisprudenza si oscilla tra chi è a favore del ricorso alla mediazione obbligatoria da estendere alle domande riconvenzionali e chi ne è contrario, soprattutto se a sollevarle sono chi viene citato in giudizio o terzi intervenuti. Per alcuni non è necessario nemmeno sospendere il giudizio a causa del mancato esperimento di mediazione, ciò soprattutto per evitare di allungare i tempi del processo. Possiamo ricordare inoltre che la Cassazione civile il 23.02.2022, con l’ordinanza n. 6001 ha stabilito che se la mediazione è disposta dal giudice, l’integrale della materia del contendere, comprensiva della domanda riconvenzionale va sottoposta all’organismo di mediazione. Eppure,nonostante questa carrellata di enunciazioni, la questione è ancora oggi nel vivo del suo dibattito, soprattutto per via della recentissima ordinanza del Tribunale di Roma del 13 giugno 2023 che sposta la riflessione su un aspetto che non può essere affatto ignorato. La mediazione ,infatti,differisce di molto dalla prassi processuale e, allo stesso tempo, essa tende al distacco dalla sfera asettica del diritto. È proprio in tale differenziazione che possiamo cogliere il vantaggio nell’applicare lo strumento conciliativo piuttosto che quello strettamente processuale che tende alla contrapposizione tra le parti e allo scontro. Pensiamo all’utilità della figura del mediatore nel caso di oggetti di causa che abbiano una portata di banale rilevanza nel nostro quotidiano( ad es: il permesso di costruzione di un pergolato nella nostra abitazione o problemi relativi a confini territoriali ecc.), i cui tempi, se affidati alla tradizionale giurisprudenza, diventano pressoché infiniti. Essa, invece, presuppone una procedura che snellisce di molto anche i costi, mirando al benessere di entrambe le parti. Ed è qui che entra in gioco un altro tassello importante che l’ordinanza del 2023 solleva: il diritto e la prassi processuale tendono a stabilire chi abbia torto o ragione, mentre il mediatore tende a sciogliere un conflitto di esigenze tra le parti, ponendosi come obiettivo una soluzione finale che soddisfi gli interessi di ambedue. Il mediatore stabilisce un rapporto di familiarità, ascolto e comunicazione per fare in modo che il suo operato funzioni  e perciò deve necessariamente non guardare ai formalismi del diritto, ma cercare una soluzione costruita ad hoc per i suoi assistiti, che ne rispecchi esigenze e sani il reale motivo della controversia, spesso lontano dall’oggetto iniziale di causa. Infatti la domanda di mediazione e quella giudiziale sono completamente diverse, la prima deve spiegare il fatto senza inquadrarlo giuridicamente, diversamente da quanto previsto dall’atto di citazione che include una prassi più ostica. Se ci pensate bene ciò che le parti, nella maggior parte dei casi, cercano è essere ascoltati e ascoltarsi per risolvere quanto prima ciò che li affligge, spesso è attraverso un confronto che riescono a perdonarsi e a trovare un compromesso. Alla fine siamo uomini e i nostri sentimenti tendono a prevalere, quasi sempre, sulla razionalità. Dunque, anche nel caso della domanda riconvenzionale, un buon mediatore tenderà a risanare la controversia, seguendo molto più da vicino la problematica e con più umanità. Tutto questo sarà mirato ad alleggerire , non solo il disagio dei soggetti coinvolti, ma anche le fila nei tribunali. Vi invito a considerare quanto affrontato brevemente in queste pagine e a riflettere,ancora una volta, sull’ausilio dell’istituto della mediazione e sull’opportunità di risoluzione che essa offre.

Maria Naccarato

 

Per le fonti consultate:
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/sollevata-questione-pregiudiziale-interpretativa-innanzi-alla-corte-di-cassazione-per-la-risoluzione-della-questione-di-diritto-riguardante-l-obbligo-1289.aspx

https://www.altalex.com/documents/2023/08/24/formalismi-minimo-mediazione-condizione-procedibilita

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