OMESSA MANUTENZIONE PARTI COMUNI – dell’avv. Vanilla Tagliaferri

Condividi questo Articolo

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume  la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio e l’obbligo di contribuire “pro quota”, alle spese necessarie per la riparazione. Ciò  trova la sua fonte nella comproprietà non, nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile. Quindi l’obbligo di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati.

Altro da visitare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *