MEDIAZIONE SU ORDINE DEL GIUDICE 15 GG TERMINE ORDINATORIO O PERENTORIO – dell’Avv. Mariarita Miliani

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Si parla di mediazione delegata o ope iudicis quando la mediazione, predisposta su ordine del
giudice, apre una parentesi non giurisdizionale all’interno del processo.
Nel caso in cui la stessa costituisca condizione di procedibilità il giudice rinvierà la causa ad
un’udienza successiva, normalmente alla scadenza del termine massimo per la conclusione del
procedimento di mediazione (3 mesi), e contestualmente assegnerà un termine di 15 giorni per la
presentazione della domanda.
Tale termine sarà da considerare peretorio? Cioè se non rispettato farà decadere la parte dal
diritto ad esercitare l’azione?
In primis la Corte di Cassazione con la sentenza n.40035 del 14/12/2021 risponde negativamente
stabilendo che, il decorso del termine di 15 giorni non renderà, di per sé, la domanda
improcedibile, risultando ben più utile l’esperimento della procedura di mediazione entro l’udienza
di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento” si intende il primo incontro delle parti
innanzi al mediatore, conclusosi senza accordo.
Anche la dottrina è concorde nel ritenere che il decorso del termine non possa produrre
l’improcedibilità della domanda purché, il tentativo di mediazione sia incardinato in tempo utile o
prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.
A ciò si aggiunga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori salvo che sia la legge stessa ad
espressamente dichiararli perentori, e l’art.5 c.2 d.lgs.28/2010 non definisce tale termine perentorio
oltre a non ricollegare l’improcedibilità della domanda al mancato esperimento del tentativo di
mediazione delegata entro 15 giorni.
A fronte di tanto, possiamo concludere che il mancato rispetto del suddetto termine produrrà
una decadenza, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda, solo se
all’udienza di verifica fissata dal giudice, il procedimento non sarà iniziato o concluso per
una colpevole inerzia della parte che ha ritardato l’istanza, ma non certo per il mancato
rispetto dei 15 giorni indicati dal giudice.

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