ADR E MONDO ASSICURATIVO: PROSPETTIVE E PREVISIONI Intervista al Dr.Umberto Guidoni. Co – Direttore Generale di ANIA – dell’Avv. Mara Scarsi

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Come noto, la recente Riforma del processo civile disciplinata dalla Legge Delega per l’efficienza
del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie 26.11.2021 n.206 e dal D.Lsg.vo di attuazione 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) ha
profondamente mutato l’intero “sistema giustizia” introducendo importanti novità. Oltre ai grandi
cambiamenti nel sistema processuale e del diritto di famiglia, la Riforma ha introdotto importanti
modifiche ed integrazioni anche al D.Lgs.vo 28/2010 che disciplina la procedura di mediazione.
Negli ultimi anni si è percepita una maggiore sensibilizzazione ed attenzione nei confronti di tale
istituto e più in generale verso tutte le procedure alternative di risoluzione dei conflitti da parte di
tutti i settori in cui tali strumenti sono stati previsti: si pensi ad esempio al mondo assicurativo per
cui l’obbligatorietà, vige sin dall’entrata in vigore del D.Lgs.vo 28/2010 e continua a permanere
anche dopo la Riforma.
Per comprendere meglio il punto di vista delle compagnie assicurative, il Dr.Umberto Guidoni, Co –
Direttore Generale di ANIA, che ringrazio per la disponibilità, ci chiarisce quali possano essere le
criticità legate allo scarso utilizzo degli strumenti ADR nel settore assicurativo.

1. Dr.Guidoni, secondo lei perché il mondo assicurativo è così lontano dalla mediazione o quantomeno lo è stato fino ad ora?
Vi sono stati molteplici fattori che non hanno permesso all’intero “sistema giustizia”, e dunque non solo alle imprese assicuratrici, di avvalersi pienamente e di trarre beneficio dalla mediazione a fini conciliativi (e degli ulteriori strumenti di ADR) che, se ben implementati, sarebbero, invece, molto utili ai fini di deflazione del contenzioso. Fin dall’entrata in vigore del decreto n. 28/2010, il settore si è interrogato sull’efficienza dello strumento della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (così come è stato implementato) in un ambito come quello assicurativo estremamente tecnico e iper regolamentato che ha bisogno di interfacciarsi con mediatori e Organismi di Mediazione (ODM) specializzati e con professionalità adeguate alle tecnicalità della materia assicurativa

1. Cosa conoscono le compagnie assicurative di questo istituto?
Le imprese conoscono tutti i diversi sistemi di ADR che si applicano al settore assicurativo, ciascuno
dei quali ha mostrato criticità, come ho spiegato nella prima risposta.

2. La recente Riforma sulla giustizia civile ha “stravolto” il giudizio con nuovi termini, nuovi poteri del Giudice e tante altre novità, tra cui il potenziamento delle procedure ADR, cosa pensa di questa Riforma e che impatto potrà avere sul mondo assicurativo?

L’impatto è ancora da valutare dal punto di vista più generale e processuale. Per quanto riguarda, invece, le modifiche apportate al sistema della risoluzione alternativa delle controversie (che era già particolarmente articolato per il nostro settore), la Riforma Cartabia non sembrerebbe avere un particolare impatto, visto quanto già previsto per il settore assicurativo.

3. Tra le novità della Riforma vi è la centralità della prima udienza e la previsione della
comparizione personale delle parti davanti al Giudice per il tentativo di conciliazione, forse prendendo un po’ spunto da quello che succede nel processo del lavoro. Crede che la
comparizione davanti al Giudice possa produrre effetti ai fini conciliativi quanto uno strumento ADR?

È auspicabile, vista anche la formazione a cui i giudici togati si devono sottoporre al fine di espletare
al meglio il compito che è stato assegnato loro.

4. In quali rami assicurativi  la mediazione o in generale gli strumenti alternativi al giudizio, potrebbero rappresentare un vantaggio per le compagnie?

È utile premettere che quando si parla di “assicurazione” è necessario sempre tener presente che non
esiste “l’Assicurazione”, ma esistono “le Assicurazioni” ed ogni ramo assicurativo ha le sue peculiarità e le sue caratteristiche e che, a fronte di questa varietà, si dovrebbe prevedere la possibilità di utilizzare lo strumento di ADR teoricamente più adeguato.
In ogni caso, le imprese sono consapevoli che gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, se ben svolti, potrebbero offrire vantaggi economici mediante la riduzione del contenzioso che incide negativamente sui tempi di gestione delle controversie stesse e sui relativi oneri che vanno a gravare sul costo dei sinistri a discapito della collettività degli assicurati; allo stesso tempo, la riduzione del contenzioso si tradurrebbe anche nel miglioramento dei rapporti delle imprese con la propria clientela, aumentando potenzialmente la costumer sastisfaction tramite la gestione delle eventuali controversie in modo più veloce e anche più economico.

5. Nella r.c. auto è stata prevista come condizione di procedibilità la negoziazione assistita? Dalle vostre analisi è stata utile?

Non ci risulta che la negoziazione assistita abbia avuto in ambito r.c. auto (si vedano le statistiche del
Consiglio Nazionale Forense- CNF, organo deputato dalla legge al monitoraggio dell’utilizzo dello strumento) la diffusione che il legislatore auspicava. Ciò perché si è voluto applicare alla r. c. auto uno strumento, nato nell’ambito del diritto di famiglia, che utilizza tecniche facilitative: gli avvocati cercano di individuare i bisogni e gli interessi dei clienti ed in questo ambito è possibile trovare degli interessi comuni tra i soggetti coinvolti. Nel settore della RCA, al contrario, è difficile poter individuare tra le parti interessi diversi dall’esatto soddisfacimento della pretesa patrimoniale e sussiste scarso spazio per soluzioni conciliative particolarmente originali. Da ultimo, si segnala che non è stata prevista una specifica incompatibilità tra l’avvocato che segue le parti durante la negoziazione assistita e l’avvocato che rappresenta le parti nel successivo eventuale giudizio, in modo da scongiurare potenziali conflitti di interesse.

6. Secondo lei potrebbe essere utile sensibilizzare il mondo assicurativo sulla mediazione quale strumento alternativo al giudizio e, se si, in che modo?

Le imprese si trovano ad operare in un sistema alquanto articolato e complesso che deve tener conto
di una varietà di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, quindi più che una ensibilizzazione sul tema, sarebbe necessaria una semplificazione degli strumenti messi a disposizione dei consumatori. Si tenga presente, infatti, che in ambito assicurativo esistono i seguenti strumenti di ADR di natura obbligatoria:
– mediazione a fini conciliativi per tutti i contratti assicurativi;
– negoziazione assistita per la r. c. auto;
– mediazione e consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis per la r. c. sanitaria;
– il futuro Arbitro Assicurativo istituito presso l’IVASS (AAS) per tutti i contratti assicurativi La semplificazione che potrebbe anche realizzarsi nei fatti: una volta divenuto operativo l’Arbitro Assicurativo (di cui deve essere ancora individuata in modo esatto la competenza), tale strumento
potrebbe attrarre presso di sé la risoluzione alternativa di una parte delle controversie del settore.
Ringrazio nuovamente il Dr.Guidoni per la disponibilità dimostrata ed auspico che dall’intervista
possano emergere utili spunti di riflessione.

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