Mancata partecipazione al primo incontro di mediazione per presunta infondatezza della domanda: una interessante sentenza (breve nota alla sentenza della Corte di appello di Genova Sentenza n. 652 del 13 luglio 2020) – dell’avvocato Giuseppe Piccardo

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La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza in commento, si è pronunciata in relazione ad una fattispecie che ha visto la mancata partecipazione di una parte in mediazione, ritenendo tale condotta giustificata a seguito di lettera inviata al mediatore, nella quale si precisava che ogni questione era già stata risolta e che la mediazione era da considerare del tutto inutile, stante la temerarietà delle pretese fatte valere in mediazione.
I giudici di primo grado, ritenute non sufficienti le motivazioni addotte, al fine di giustificare la mancata
partecipazione alla mediazione, condannavano la parte appellante al pagamento della sanzione di cui all’art. 8, co. 5, DLgs 28/10.
La Corte d’Appello respingeva il gravame proposto precisando, anzitutto, che la compiuta valutazione di
manifesta infondatezza delle ragioni della controparte, era stata smentita dall’esito del giudizio.
Inoltre, riteneva del tutto irrilevante la prognosi di impossibilità di una conciliazione, in quanto l’introduzione di tale istituto era stata determinata dalla necessità di consentire alle parti di trovare un
accordo amichevole, proprio laddove questo non era raggiungibile con i soli mezzi di cui i contendenti ed i loro procuratori potevano disporre. Dunque, in sintesi, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta, secondo la Corte d’Appello ligure, una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che presenti i caratteri della assolutezza e della non temporaneità, caratteri non presenti nel caso di specie.
Di conseguenza, i giudici, hanno ritenuto corretta la condanna della parte che non aveva partecipato alla
mediazione, alle spese di lite.
La sentenza, ad avviso dello scrivente, è interessante, laddove sanziona una condotta, purtroppo, piuttosto frequente nella realtà quotidiana della mediazione, vale a dire l’atteggiamento di chi non ritiene di partecipare alla mediazione, sostenendo, unilateralmente, la non serietà delle pretese di controparte. E ciò perché, come gli avvocati sanno bene, il cliente che si rivolge al professionista ritiene di avere, comunque, ragione e che la controparte sia sempre nel torto.
Tale atteggiamento, peraltro, non dovrebbe più trovare spazio, con riferimento alla mediazione riformata dal decreto legislativo 149/2022, e ciò in quanto la riforma prevede l’obbligo di partecipazione personale al primo incontro di mediazione e, come in precedenza, la possibilità per il giudice di tenere conto di detta, mancata partecipazione, nel successivo giudizio, ai sensi dell’articolo 116 c.p.c.
Ad una modifica legislativa, si auspica possa seguire un cambiamento culturale, che possa portare ad un
implementazione sempre più efficiente delle ADR nel sistema di giustizia italiano.

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