Mancata partecipazione al primo incontro di mediazione per presunta infondatezza della domanda: una interessante sentenza (breve nota alla sentenza della Corte di appello di Genova Sentenza n. 652 del 13 luglio 2020) – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza in commento, si è pronunciata in relazione ad una fattispecie che ha visto la mancata partecipazione di una parte in mediazione, in forza dell’asserita risoluzione della controversia, nonché dell’inutilità della mediazione, stante la temerarietà delle pretese fatte valere dalla controparte.
I giudici di primo grado, ritenute non sufficienti le motivazioni addotte, al fine di giustificare la mancata
partecipazione alla mediazione, condannavano la parte appellante al pagamento della sanzione di cui all’art. 8, co. 5, DLgs 28/10.
La Corte d’Appello respingeva il gravame proposto precisando, anzitutto, che la valutazione compiuta di
manifesta infondatezza delle ragioni della controparte era stata smentita dall’esito del giudizio.
Inoltre, riteneva del tutto irrilevante la prognosi di impossibilità di una conciliazione, in quanto l’introduzione della mediazione nel nostro ordinamento trova il proprio fondamento nella necessità di
consentire alle parti di trovare un accordo amichevole, proprio laddove questo non sia raggiungibile con i soli mezzi di cui i contendenti ed i loro procuratori.
Dunque, in sintesi, secondo i giudici genovesi, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del
procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri
successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità; caratteri non presenti nel caso di specie.
Di conseguenza, la Corte d’Appello ha ritenuto corretta, altresì, la condanna della parte assente in
mediazione, alle spese di lite.
La sentenza, ad avviso dello scrivente, è interessante, laddove sanziona una condotta piuttosto frequente,
purtroppo, nella realtà quotidiana della mediazione, vale a dire l’atteggiamento di chi non ritiene di
partecipare al procedimento sostenendo, unilateralmente, la non serietà delle pretese di controparte.
Tale atteggiamento, peraltro, non dovrebbe più trovare spazio, con riferimento alla mediazione riformata dal decreto legislativo 149/2022, in quanto la riforma prevede l’obbligo di partecipazione personale al primo incontro di mediazione e, come in precedenza, la possibilità per il giudice di tenere conto della mancata partecipazione, nel successivo giudizio, ai sensi dell’articolo 116 c.p.c. Ad una modifica legislativa assolutamente condivisibile, si auspica possa seguire un cambiamento culturale, che possa portare ad un implementazione sempre più efficiente e diffusa delle ADR nel sistema di giustizia italiano, del quale fanno parte, ormai, a pieno titolo.

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