L’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sull’esenzione degli accordi presi in esecuzione della separazione personale dei coniugi – dell’avvocato Mara Scarsi

Condividi questo Articolo

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 11.05.2022 n.260, resa in seguito ad interpello, ha affermato che laddove la stipula del contratto di mutuo costituisce “condicio sine qua non’ per dare esecuzione agli accordi di separazione e rientri tra i contratti della crisi coniugale, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi , può rientrare tra gli “atti realizzativi degli accordi coniugali” rientranti tra quelli relativi al procedimento di separazione o divorzio ex articolo 19 legge 6.03.1987 n.74. Precisa però l’Agenzia Entrate che tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale.

Il regime agevolato è consentito nei limiti dell’ammontare indicato dall’accordo di separazione e destinato alla ex moglie.

 

L’articolo 19 della legge 06.03.1987 n.74 prevede che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa

La Corte Costituzionale, con sentenza 10.05.1999 n.154, aveva dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non estende l’esenzione in essa prevista a tutti gli atti, documenti e provvedimenti del giudizio di separazione personale dei coniugi.

L’interpello che ha dato origine alla recentissima interpretazione dell’Agenzia Entrate, era stato proposto dai coniugi che negli accordi di separazione consensuale avevano stabilito che l’immobile acquistato in regime di comunione di beni, e adibito a casa coniugale, in virtù della separazione sarebbe stato attribuito per intero al marito il quale contestualmente all’atto di trasferimento, avrebbe corrisposto alla moglie una somma destinata anche all’estinzione del finanziamento già contratto congiuntamente dai coniugi nel 2016. L’istante riferiva che avrebbe acceso un nuovo finanziamento interamente a lui intestato che sarebbe stato condicio sine qua non per eseguire gli accordi di separazione e chiedeva pertanto all’Agenzia delle Entrate se tale finanziamento rientrasse nel regime di esenzione di cui all’art.19 legge 06.03.1987 n.74.

Con circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 era stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione di cui al citato articolo 19 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che con ordinanza 17.02.2021 n.4144 ha sancito che l’esenzione si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici.

Con la risposta 11.05.2022 n.260 l’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che il contratto di mutuo stipulato dal coniuge per il trasferimento in suo favore della casa coniugale, benefici del regime di esenzione di cui all’art.19 citato perché trova la propria causa nella separazione del coniugi e nel nuovo assetto che essi decidono di dare ai loro interessi economici e patrimoniali.

Altro da visitare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *