Gli incentivi fiscali alla mediazione civile e commerciale nella legge di riforma delle ADR, ovvero della “Giustizia consensuale” – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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La legge di riforma del processo civile e delle ADR, di cui al Decreto legistlativo n. 149 del 10 ottobre 2022 prevede, tra l’altro, in materia di riforma del procedimento di mediazione, all’articolo  7, alcuni incentivi fiscali per le parti che intraprendano un percorso stragiudiziale di mediazione civile e commerciale, anziché un procedimento di natura contenziosa.

Detti incentivi, non sono da ricollegare, ad avviso dello scrivente, alla considerazione che le ADR,  in quanto percorsi stragiudiziali e impositivi, siano percorsi meno efficaci, rispetto a quello giudiziali, e come tali da incentivare e promuovere. In realtà, le ADR sono divenute parte integrante del sistema di risoluzione delle controversie, vere e proprie forme di giustizia complementare, che come tali si affiancano ai rimedi giudiziali e che possono essere efficaci solo se il sistema giudiziario è efficiente e tutela in modo adeguato i cittadini. E nella riforma, ad avviso dello scrivente, il cambio di passo dal 2010 ad oggi, quando le ADR rappresentavano un mero strumento deflattivo del contenzioso giudiziario, si percepisce ampiamente, nella direzione di quella che in dottrina è stata definita “Giustizia consensuale”.

In tale prospettiva, oltre ad un ampliamento delle materie oggetto di mediazione obbligatoria, il legislatore della riforma ha previsto alcuni incentivi fiscali, al fine di rendere maggiormente conveniente la mediazione, rispetto al processo civile, consistenti, in particolare, nell’esenzione  dal pagamento dell’imposta di bollo per atti e provvedimenti, nonché dell’imposta di registro sul verbale e l’accordo conclusivo, entro il limite di valore di centomila euro. In caso di successo della mediazione,  il credito di imposta sarà  pari all’indennità della mediazione, entro l’importo di euro seicento.

Circa la mediazione obbligatoria e delegata,  il credito di imposta è fissato sino ad euro seicento per ciascuna procedura, del compenso del proprio avvocato. In caso di accordo in mediazione a causa iniziata, si potrà recuperare sotto forma di credito di imposta anche il contributo unificato già versato per il giudizio che va ad estinguersi. Nel caso in cui si debbano affrontare più mediazioni, è fissato un importo massimo annuale dei crediti d’imposta pari a duemilaquattrocento euro per le persone fisiche e  ventiquattromila Euro per le persone giuridiche.

Inoltre, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta  commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio  estinto a seguito di un procedimento di mediazione, nel limite dell’importo versato e sino alla concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Ad avviso dello scrivente, la riforma, nel suo complesso, poteva essere più coraggiosa e gli incentivi fiscali maggiori, ma va evidenziato, favorevolmente, l’estensione del credito di imposta anche alle mediazioni facoltative e non solo a quelle obbligatorie; o almeno, così sembra allo scrivente, sulla base del testo delle norme  approvate dal legislatore.

Circa, invece, le possibili critiche alla riforma, sicuramente quella di più immediata evidenza è la non estensione degli incentivi fiscali all’altra procedura stragiudiziale considerata dalla riforma, vale a dire la negoziazione assistita; e non se ne comprende la ragione, considerato il medesimo scopo.

Da questo punto di vista, sicuramente un’importante occasione persa dal legislatore.

 

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