CONTRATTI BANCARI – mezzi per far valere i propri diritti – decorrenza della prescrizione per l’attore e per la banca – di Laura Bianchi

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La nozione di contratto di conto corrente si trova nell’articolo 1823 del codice civile che lo definisce come il contratto – a prestazioni corrispettive- con il quale le parti si obbligano ad annotare le reciproche rimesse in conto, considerandole inesigibili ed indisponibili sino alla chiusura del conto stesso.

La specie di conto corrente rilevante per il tema qui analizzato, è il conto corrente bancario, in sostanza un deposito di denaro da parte del correntista presso un istituto di credito. Le norme sul conto corrente ordinario, secondo l’art. 1858 cc, si applicano, in quanto compatibili, al conto corrente bancario., che è lo strumento tecnico indicativa della misura del deposito.

Giuridicamente, il contratto di deposito bancario, ex art. 1834 cc., è un deposito di una somma di denaro, della quale la banca acquista la proprietà, obbligandosi a restituirla alla scadenza o alla richiesta del depositante.

Si tratta di un contratto atipico con il quale la banca, dietro un corrispettivo, si obbliga a fornire un servizio di cassa per conto del correntista diverse operazioni, sul presupposto che il deposito sia sufficiente.

In conto corrente si possono, infatti,  eseguire operazioni di deposito, apertura di credito o altre operazioni bancarie e il correntista può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito. 

Da queste considerazioni, emerge il rilievo delle scritture contabili che riguardino le operazioni eseguite.

E quando i conti non tornano?

Dalle ultime pronunce della Suprema Corte si possono ricavare utili principi.

In primo luogo, in caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite o per indebiti addebiti il termine entro cui si prescrive il diritto a contestare è comunque di 10 anni dal ricevimento dell’estratto conto.

Secondo la sentenza Cassazione SS.UU. n. 24418 del 2010, però, la prescrizione del diritto alla restituzione ha decorrenza diversa a seconda del tipo di versamento effettuato – solutorio o ripristinatorio ossia avente natura di pagamento oppure volto a ripristinare la provvista  

Si poneva – dopo questo arresto- la questione se, nel formulare l’eccezione di prescrizione, la banca dovesse necessariamente indicare il termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè rintracciare le date precise di eventuali singoli versamenti solutori, dopo i quali l’istituto di credito possa dire iniziata l’inerzia del titolare del diritto al fine di farla valere come eccezione di prescrizione o se potesse semplicemente limitarsi ad opporre detta inerzia, lasciandone al giudice la verifica. Orbene la corte è tornata sul tema, pronunciandosi nel senso che “l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass. 15895/2019).

Ben si comprende, quindi, come sia necessaria – per il correntista -la cronologia dei versamenti – la puntuale e corretta scrittura contabile sull’estratto conto. 

E quando le contabili non si trovano?

Il diritto del correntista ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, se questa è stata chiesta e non ottenuta, può essere esercitato in sede giudiziale ex art 210 cpc.  Il Giudice istruttore emette un ordine di esibizione su istanza dell’attore, che ne anticipa la spesa, dal momento che l’esibizione del documento nel processo è nel suo interesse.

Una recente pronuncia ribadisce l’assunto secondo cui, quando detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato: «Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 10settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c.

La stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.

Nella fattispecie, un albergatore conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di X la banca Y per chiedere, tra le altre cose, che fosse dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi passivi maturati sul conto corrente «e comunque di qualsiasi eventuale altro e diversamente individuato e nominato contratto bancario», con conseguente risoluzione di essi «per colpa e inadempimento» della banca, nonché per condannare la banca Y alla restituzione «di quante somme corrisposte a tale titolo di interessi passivi.

Nel caso in esame, tuttavia, l’originario attore (il dante causa del ricorrente) non aveva prodotto gli estratti conto e non aveva nemmeno l’esibizione, ex articolo 210 c.p.c, ragion per cui la Corte d’appello interessata ha ritenuto che l’attore non avesse soddisfatto il proprio onere probatorio e la Cassazione ha successivamente respinto il ricorso.

Grava sulla parte che invochi l’intervento officioso del giudice l’onere di allegare e provare l’esistenza di una situazione eccezionale che legittimi l’utilizzo di tali poteri, ovvero l’impossibilità o particolare difficoltà di assolvere altrimenti all’onere probatorio (Cass. 30 dicembre 2009, n. 28047). In ogni caso, l’ordine di esibizione di un documento non può essere disposto allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475). Ergo, se il cliente, o chi per lui, ha esercitato il diritto di cui al quarto comma dell’articolo 119, e la banca non vi ha ottemperato, l’ordine di esibizione è, in presenza dei presupposti ora indicati, indubbiamente impartito in conformità alla previsione normativa. Se il cliente non ha effettuato la preventiva richiesta, inadempiuta, non vi sono margini per l’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c.

Sistemi alternativi?

Oltre alla via ordinaria, per risolvere l’inadempimento da parte della banca al dovere di informazione circa la tenuta conto, sono previsti il ricorso all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario – e il ricorso per decreto ingiuntivo. Pro veritate, i contratti bancari sono una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo preliminare di mediazione ex Dlgs 28/2010 art. 5.

In caso di accordo, il verbale di mediazione che esprime la volontà delle parti, tutelate dai propri avvocati, è immediatamente esecutivo, con tutti i vantaggi che ciò comporta.

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