Sottoscrizione dell’invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita e improcedibilità della domanda Invito negoziazione assistita privo di firma e autentica – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 395 del 2023, in commento, si è espresso nel senso
di ritenere che l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita privo della sottoscrizione
della parte e della relativa autentica dell’avvocato, determini l’improcedibilità della domanda.
La pronuncia trae origine dal ricorso ex art 702-bis c.p.c., proposto da una società, nei confronti di
un condominio, al fine del recupero della somma di oltre 7mila euro, a titolo di corrispettivo per
l’esecuzione di lavori di installazione e manutenzione dei contabilizzatori di calore effettuati
nell’edificio condominiale.
Il condominio, costituitosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l’improcedibilità della domanda
a causa del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, ex art. 3 del dl 132/2014;
nel merito, invece, deduceva l’avvenuta risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del
condominio.
Il giudice assegnava, quindi, termine di quindici giorni per l’introduzione del procedimento di
negoziazione assistita.
Il Tribunale, successivamente, dichiarava improcedibile la domanda, in accoglimento
dell’eccezione di parte resistente, circa il mancato invito a stipulare una negoziazione assistita,
obbligatorio nel caso di specie, in quanto controversia non eccedente il valore di euro
cinquantamila euro, ai sensi dell’articolo 3 del d.l. 132/2014.
In particolare, il Tribunale rilevava che, non solo la società non aveva trasmesso l’invito a stipulare
la negoziazione assistita prima dell’instaurazione del giudizio, ma quando, su invito del Giudice, si
era attivato in tal senso, l’invito non rispettava le formalità previste dal dl 132/2014, in quanto privo
della sottoscrizione della parte e privo della sua autenticazione da parte dell’avvocato, secondo
quanto previsto dall’art. 4 del dl 132/2014, con conseguente improcedibilità della domanda e
condanna del resistente alla refusione delle spese di lite.

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