Responsabilità sanitaria: inammissibile l’azione diretta verso le compagnie assicurative – dell’Avvocato Mara Scarsi

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L’articolo 8 della legge Gelli Bianco (L.08.03.2017 n.24) stabilisce che chi intende esercitare davanti al Giudice Civile un’azione per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria deve esperire preliminarmente la mediazione (ex art 5 D.Lgs.vo 28/10) o presentare ricorso ex art 696 bis cpc davanti al Giudice competente. La presentazione del ricorso ex art 696 bis cpc costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale[1].Il successivo articolo 12 della L.24/17 prevede che “Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle aziende sanitarie o socio sanitarie pubbliche e private..”. Il sesto comma dell’art.12 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 12 stesso applicano “a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”Il Tribunale di Pavia con ordinanza 19.02.2022 ha dichiarato inammissibile l’azione diretta proposta contro le compagnie assicurative attraverso un’analisi delle norme della legge 24/17 che distinguono la fase “conciliativa” o preliminare del procedimento dalla fase “processuale”.Trattavasi di un procedimento introdotto con ricorso ex art 696 bis cpc, cui era seguito un giudizio di merito introdotto ex art 702 bis cpc con cui l’attore (danneggiato) aveva convenuto in giudizio, le strutture sanitarie e le compagnie assicurative. Le compagnie costituendosi, avevano eccepito l’inammissibilità della domanda proposta nei loro confronti, eccezione a cui parte attorea aveva poi aderito.Il Tribunale aveva dichiarato di aderire all’orientamento giurisprudenziale che ammetteva la partecipazione delle compagnie assicurative al procedimento ex art 696 bis cpc, ritendendola necessaria oltre che per le finalità conciliative che caratterizzano il procedimento, anche per la previsione del procedimento stesso come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il procedimento di cui all’articolo 696 bis, e più in generale degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, ha finalità conciliative e deflattive, oltre che di definizione della controversia in tempi celeri. In quest’ottica la Legge Gelli-Bianco, all’articolo 8, prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione attraverso la CTU preventiva ex art 696 bis cpc a cui le parti, incluse le compagnie assicurative “devono” partecipare.Ad avviso del Tribunale di Pavia l’espressione di cui all’articolo 12 Legge 24/17Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8…” non può avere altro significato che quello di evitare che anche la partecipazione diretta delle compagnie nella fase prodromica del giudizio di merito rimanga subordinata a quanto prevede il sesto comma dell’art.12 laddove tale comma prevede l’applicazione dell’articolo 12 solo in seguito all’emanazione dei decreti attuativi [2].Il Tribunale è chiaro nell’affermare che fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi “..non sussistono le condizioni per riconoscere ai danneggiati i diritto “di andare oltre” il rapporto di spedalità con la struttura o con il medico curante aventi titolo nel contratto o nel fatto illecito.non potendosi ingerire nell’autonomo rapporto di assicurazione che lega unicamente l’assicurato all’assicuratore”[3]Il danneggiato è soggetto estraneo al contratto di assicurazione sia sul piano sostanziale che processuale; egli non potrebbe peraltro invocare disposizioni contrattuali valide tra assicurato ed assicuratore. Sul piano processuale sarà solo il contraente che potrà decidere se chiamare o meno la compagnia in garanzia. Sotto questo aspetto intervengono i complicati meccanismi “interni” di gestione dei sinistri che prevedono anche la gestione del rischio in proprio, scelta non sindacabile dal creditore.[4]Mara Scarsi12.04.2022

[1] Art 8 comma 2 L.24/17

[2] Articolo 10 comma 6 Legge 24/17

[3] Nello stesso senso Trib.Frosinone Sez.I 14.09.2021 n.863; Trib.Torino Sez.IV 4.10.2021 n.4462

[4] Cass Civ.26019/2011 richiamata nell’ordinanza Trib.Pavia 19.02.2022

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