NUOVO PROCESSO AVANTI IL GIUDICE DI PACE – dell’avv. Mariarita Miliani

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La modifica legislativa a cui siamo andati incontro ha sollevato un coro unanime di critiche preoccupato di assimilare in poco tempo nuovi modelli procedimentali che hanno portato cambiamenti rilevanti rispetto ai modelli precedenti e non sempre adeguatamente regolati.

Ad esempio il procedimento avanti il Giudice di Pace è stato uno dei maggiormente toccati dalle modifiche, plasmato al “procedimento semplificato” di cui agli artt.281 decies e ss c.p.c.

  1. La prima modifica riguarda l’atto introduttivo del giudizio, non sarà più un atto di citazione, bensì un ricorso nel quale, pur non presentando novità rispetto al passato, in mancanza di richiami espliciti, appare opportuno indicare i mezzi di prova di cui il ricorrente intenda avvalersi, in quanto, come si vedrà meglio qui di seguito il Giudice di Pace potrebbe precluderne la formulazione nonché produzione.
  2. A fronte del deposito il Giudice designato per la trattazione, entro 5 gg dalla designazione, dovrà fissare con decreto la data di udienza e il termine di costituzione del convenuto che dovrà costituirsi non oltre 10 gg prima dell’udienza.
  3. Successivamente il ricorrente dovrà notificare al convenuto ricorso e decreto di fissazione di udienza, con almeno 40 gg (60 gg per notifica all’estero) liberi rispetto alla data di udienza e di seguito dovrà depositare il ricorso e il decreto notificati ai fini della propria costituzione di giudizio (incombente fortemente criticato).
  4. Il convenuto, ricevuta la notifica, avrà l’onere di costituirsi depositando propria comparsa di costituzione e risposta entro il termini di 10 gg prima dell’udienza, dovrà proporre le proprie difese, prendere specifiche posizioni sulle contestazioni attoree, formulare le proprie istanze istruttorie nonché tutte le eccezioni in senso stretto come riconvenzionali e chiamate in causa di terzi.
  5. Come nel vecchio rito il Giudice di Pace in prima udienza dovrà tentare la conciliazione e ove questa non riesca dovrà procedere con la trattazione ed istruzione della causa, solo su richiesta delle parti e ove sussista giustificato motivo, il Giudice di Pace potrà concedere alle parti un termine non superiore a 20 gg per precisare e modificare le domande e produrre mezzi di prova, ecco il punto dolente, il Giudice di Pace potrebbe non rilevare la necessità di concedere il termine per integrare.
  6. Arrivati alla fase della decisione il Giudice di Pace, fatte precisare le conclusioni, inviterà le parti a discutere oralmente la causa e all’esito potrà pronunciare immediatamente sentenza ovvero potrà riservarsi di depositarla entro il termine di 15 gg.

Vediamo pertanto come, al di là del cambiamento di forma della domanda iniziale, siano sorte criticità che solo il tempo e le pronunce potranno risolvere, una fra tante il cambiamento del rito a “cavallo” dell’entrata in vigore della riforma, ad esempio l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso antecedentemente al 28/2/2023 dovrà essere proposto con citazione o ricorso?

Altra difficoltà che potrebbe generarsi deriva dal mancato richiamo al primo comma dell’art.281 duodecies c.p.c., buco legislativo che non consente al Giudice di Pace di disporre il passaggio dal rito semplificato al rito ordinario, fatto sicuramente giustificato dalla tendenziale minore difficoltà delle controversie, ma che con l’aumento della competenza (altra innovazione) potrebbe portare ad un incremento della complessità delle cause.

Questo breve approfondimento vuole evidenziare come una riforma così “impattante” sul nostro processo doveva essere maggiormente assimilata, approfondita e se il caso rimodulata invece di essere anticipata dal primo luglio 2023 al primo marzo 2023.

avv.Mariarita Miliani

 

 

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