MEDIAZIONE OBBLIGATORIA e CONTRATTO D’OPERA dell’avv. Elena Gorini

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A seguito della recente riforma Cartabia, si è ampliato l’ambito delle materie per le quali la mediazione preventiva costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tra le materie che sono state aggiunte rientra anche il contratto d’opera.

Si tratta, ai sensi dell’art. 2222 c.c., del contratto con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. A caratterizzare questo contratto è la personalità della prestazione, che è strettamente legata a chi la esegue.

Il contratto d’opera è tipico della piccola impresa o del singolo artigiano. Ad esempio il falegname che su commissione realizza un mobile o un orafo che su commissione realizza un gioiello.

Ma cosa succede se nasce una controversia (ad esempio in caso di realizzazione del mobile o del gioiello in modo difforme a quanto pattuito)?

Anziché rincorrere una soluzione drastica anche al prezzo di una causa lunga e dispendiosa,  il procedimento di mediazione può consentire alle parti di trovare insieme una soluzione rapida, in tempi brevi e certi, a costi contenuti, che possa essere soddisfacente per tutti.

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