MEDIAZIONE OBBLIGATORIA DEMANDATA DAL GIUDICE: il TERMINE DI 15 GIORNI PREVISTO PER L’AVVIO NON E’ PERENTORIO – di Emanuela M. Vagani

Emanuela Vagani

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La Corte di Cassazione inizia a fare luce sulle diverse interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali formulate sulla natura del termine assegnato di 15 giorni per l’instaurazione della mediazione delegata, dichiarando che tale termine non ha natura perentoria e che, pertanto, in caso di non avvio dell’esperimento della mediazione entro tale scadenza, la circostanza non rende di per sé la domanda giudiziale improcedibile ma sarà necessario verificare l’effettivo svolgimento dell’esperimento della procedura di mediazione all’udienza di rinvio fissata dallo stesso giudice. La mediazione delegata rappresenta una parentesi non giurisdizionale che si può aprire all’interno del processo; infatti al Giudice viene attribuito il potere di inviare le parti in mediazione, qualora lo stesso ritenga che sia possibile una composizione della lite mediante la creazione di un accordo amichevole. Questo potere è attribuito al giudice anche nelle materie escluse dall’obbligatorietà nonché nei casi in cui l’attore, prima dell’introduzione del giudizio, abbia già (inutilmente) esperito il tentativo obbligatorio. Da ciò deriva che accanto alla mediazione obbligatoria ope legis è prevista anche una mediazione obbligatoria ope iudicis, quindi nel caso in cui il Giudice disponga in tal senso, l’esperimento della mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nello specifico l’articolo 5, comma 2 e 2 bis, del Decreto legislativo n. 28/2010 prevedono che : “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. (…) Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Prosegue il comma 2-bis:” Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”. Tali norme sono da leggersi in combinato disposto con l’art 6 del Decreto legislativo n. 28/2010, il quale prevede che: “1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi………”. Da quanto sopra deriva che il giudice qualora ritenga che, in ragione della natura, dello stato dell’istruttoria e del comportamento delle parti, la causa presenti indici di mediabilità, a livello operativo fissa l’udienza successiva alla scadenza del termine di tre mesi previsto per la durata della mediazione e, ove essa non sia stata già avviata, assegna altresì il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza n. 40035 del 8473 del 2021 (1), la quale ha affermato che il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per l’avvio della mediazione delegata non è perentorio, sempre che l’esperimento del tentativo di conciliazione sia stato svolto prima dell’udienza fissata per la verifica dell’esito dello stesso. La vicenda trae origine da un contenzioso in materia di pagamento e nello specifico di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di una società (materia non obbligatoria). In primo grado, a seguito di concessione della CTU, il giudice ordinava alle parti di esperire il tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, assegnava il termine di 15 giorni per l’avvio del procedimento e avvisava sia l’attore, sia il convenuto che se non avessero svolto la mediazione, la domanda giudiziale sarebbe stata dichiarata improcedibile. Con lo stesso provvedimento, il Giudice fissava udienza di rinvio a data successiva allo scadere del termine di tre mesi previsto per la durata della mediazione stessa. Il termine di 15 giorni veniva fissato a far data dal deposito della relazione tecnica. Il Ctu procedette al deposito della relazione prima della scadenza del termine a lui assegnato e tale deposito non veniva comunicato alle parti. Scaduti i 15 giorni per il deposito dell’istanza di mediazione, parte opposta chiese anticipazione di udienza che originariamente era stata fissata per settembre. Nelle more parte opponente instaurava la mediazione e depositava successiva istanza di differimento della nuova data d’udienza di cui all’anticipazione già concessa, motivata dalla necessità di concludere la mediazione, venendo così confermata nuovamente l’originaria data di udienza di settembre. In tale udienza veniva depositato verbale negativo di mediazione. La causa veniva decisa dichiarando l’improcedibilità della domanda in opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo. Gli appelli proposti dalle parti venivano rigettati. L’opponente, quindi, presentava ricorso per Cassazione ai fini dell’impugnazione della sentenza di secondo grado, deducendo diversi motivi di doglianza quasi tutti attinenti alla circostanza che entrambi i giudici, sia in primo che in secondo grado, avessero considerato il termine di 15 giorni assegnato per avviare la mediazione come perentorio con l’effetto di causare la dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancato rispetto dello stesso. Il ricorso veniva accolto in quanto i giudici della Suprema Corte affermavano che il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per l’avvio della mediazione non era perentorio. La Corte, ricordando che la mediazione demandata si sostanzia in un ordine da parte del giudice di esperire la conciliazione ricollegando allo stesso l’effetto di obbligatorietà dell’esperimento del procedimento, giunge alla conclusione della non perentorietà analizzando i percorsi giurisprudenziali ondivaghi sulla classificazione del ridetto termine (a volte ordinatorio e a volte perentorio) nonché citando la prevalente dottrina, la quale afferma che il mancato rispetto del termine di 15 giorni non comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale solo ove l’esperimento della mediazione sia stato attivato e/o concluso in tempo utile cioè prima dell’udienza fissata per il rinvio e la verifica dell’esito dello stesso. Inoltre la Corte aggiunge al suo ragionamento la circostanza che l’art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 non collega la dichiarazione di improcedibilità al mancato esperimento della mediazione delegata nel termine di 15 giorni assegnato dal giudice. A fronte di quanto sopra, la Corte ha ritenuto che se all’udienza di rinvio fissata con il provvedimento di mediazione delegata, i giudici verifichino che la mediazione si sia svolta in un momento successivo allo scadere del termine dei 15 giorni assegnato, ma che in ogni caso, si sia effettivamente svolta seppur con esito negativo, il giudice non potrà dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale. In conclusione, alla luce della recente sentenza della Cassazione, in tema di mediazione delegata, nell’ipotesi in cui il giudice ritenga che la questione oggetto del processo sia mediabile fra le parti e le invii in mediazione, l’esperimento del procedimento di mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed è necessario, affinchè tale condizione possa dirsi assolta, che il procedimento si svolga e si concluda prima della data fissata dell’udienza di rinvio. La Corte afferma cosi che il termine di 15 giorni assegnato alle parti per instaurare la mediazione ope judicis non è perentorio, con la conseguenza che non potrà essere dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale nel caso in cui il procedimento di mediazione si sia svolto successivamente allo scadere dei 15 giorni assegnati ma prima della data di rinvio d’udienza. Pertanto la Cassazione ha accolto il ricorso del debitore opposto e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello indicando il principio di diritto al quale dovrà attenersi:” «Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2 e comma 2 bis, D.Lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione».
Avv. Emanuela M. Vagani

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