Mediazione e compensi (maggiorati) per l’avvocato che concilia – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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Con la sentenza in commento (Cass 29 marzo 2024 n. 8576), la suprema Corte ha stabilito il
principio secondo il quale l’avvocato che raggiunge la conciliazione in sede giudiziale o con
transazione della vertenza, consegue il diritto ad un compenso aumentato del 25%, con riferimento
a quello liquidabile, secondo le tabelle di legge, per la fase decisionale .
La sentenza trae origine dal ricorso proposto da un legale contro alcuni ex clienti, volto ad ottenere
il pagamento dei compensi professionali per l’attività difensiva svolta in favore dei medesimi, con
riferimento a cause civili definite con accordo conciliativo delle parti.
Il giudice di primo grado aveva liquidato il compenso relativo alle fasi di studio, introduttiva e
conciliativa, nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ai sensi
del D.M 55/2014 (art. 4, comma 6).
L’avvocato, tuttavia, ritenendo di aver diritto ad un compenso maggiore per la transazione
raggiunta, ricorreva in Cassazione, lamentando che il giudice di primo grado avesse liquidato il
compenso medesimo per la fase di conciliazione nella misura del 25% di quanto previsto per tale
fase, anziché in quella del 25% di quanto liquidabile per la fase decisionale, interpretando il tutto
nel senso della previsione del riconoscimento al legale sia del compenso per la fase decisionale non
svoltasi, sia un aumento del 25% di esso.
La Corte di Cassazione, nel richiamare l’orientamento costante sul punto, hanno affermato che le
attività svolte in fase di conciliazione conclusa con accordo, devono essere compensate
considerando quanto previsto dal D.M 55/2014 per la fase decisoria, con un aumento del 25% (di
recente, nello stesso senso, Cass. n. 24462/2023).
Dunque, secondo i giudici di legittimità, il D,M. 55/2014, all’articolo 4, deve essere interpretato nel
senso di prevedere in favore dell’avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale, o la
transazione della controversia, l’aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti
liquidabile per la fase decisionale, al fine di incentivare la definizione stragiudiziale del contenzioso
civile, con il riconoscimento di una maggiorazione del compenso, pari al compenso liquidabile per
la fase decisionale, normalmente aumentato sino ad un quarto, oltre l’aumento di un quarto per la
fase decisionale, non svoltasi, unitamente ad una ulteriore maggiorazione sino ad un quarto (o
meglio di un quarto, dopo il D.M 147/2022), secondo gli attuali parametri forensi.

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