IL RUOLO DELL’ ADDETTO ALL’UFFICIO PER IL PROCESSO NEL NUOVO RITO CIVILE: AUSILIO ORGANIZZATIVO E SOSTANZIALE – del dottor Francesco Pizzigallo

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1) Il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n.151, 2) Il decreto legislativo Capo I, 3) Il decreto
legislativo Capo II, 4) Art.171 bis c.p.c. e ruolo dell’addetto u.p.p.

Il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n.151
Con il 28 febbraio parte, in anticipo rispetto alla originaria data del 30 giugno, il nuovo processo civile fortissimamente voluto dall’ex guardasigilli Cartabia e sostenuto da un’ampia maggioranza parlamentare. Si tratta di una riforma che affida all’addetto u.p.p. un ruolo non secondario nel
supporto al giudice, che era già previsto dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n.151 e nello
specifico ai Capo I Disposizioni generali (artt.1-4) e II Compiti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione (artt.5-11). Vediamoli innanzitutto nel dettaglio.
Il decreto legislativo Capo I
Nell’art.1 delle disposizioni generali vengono individuate le strutture organizzative dell’ufficio per il
processo presenti in ambito giudiziario civile nei tribunali e nelle corti d’appello. L’art.2 chiarisce la
mission dell’ufficio per il processo nel garantire la ragionevole durata del processo attraverso due
strumenti: l’innovazione dei modelli organizzativi e la maggiore efficienza delle tecnologie informative e comunicative. L’art.3 attribuisce ai capi degli uffici il ruolo di direzione e coordinamento di queste strutture con il coinvolgimento non solo della parte togata ma anche della dirigenza amministrativa. L’art.4 elenca i componenti dell’ufficio: a) giudici onorari di pace, b) giudici ausiliari di corte d’appello, c) i tirocinanti ex art.73, d) coloro che svolgono la formazione professionale ex art.37 co.5, e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie, f) gli addetti u.p.p. e l’altro personale di supporto reclutato nell’ambito del PNRR, g) 500 unità di III area da assumere a tempo indeterminato con decorrenza 2023, h) ogni altra figura professionale che svolga una o più attività previste dal decreto n.151.
A tutti, salvo per casi particolari che riguardano tirocinanti e magistrati onorari, viene concesso, salvo decisione contraria del giudice, accesso ai fascicoli processuali, di partecipare alle udienze, anche non pubbliche, dinanzi al collegio e anche accedere limitatamente alla camera di consiglio, oltre che essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione. Il tutto da svolgere con obbligo di riservatezza, segretezza e astensione da deposizione testimoniale.
Il decreto legislativo Capo II
Compiti degli uffici per il processo. L’art.5 ad una prima analisi semantica offre un interessante spunto di riflessione in quanto utilizza la parola supporto per tre volte, assistenza una sola volta, poi le parole raccordo e coordinamento, ancora raccolta, catalogazione e archiviazione e all’inizio del testo le parole attività preparatorie e di supporto. Quest’ultima è rivolta ai compiti del magistrato e quindi prevede studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità’ della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione. In una sola parola collaborazione diretta con il magistrato, che ritorna con il supporto per le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. nonché nei procedimenti contemplati dall’art. 348 bis c.p.c. Negli altri casi il supporto è dal lato informatico, organizzativo e dell’efficienza, mentre l’assistenza è rivolta all’analisi dei flussi statistici e al monitoraggio dell’attività di ufficio, dei cui provvedimenti giudiziari va fatta raccolta, catalogazione e
archiviazione. Il raccordo e coordinamento è previsto fra l’attività del magistrato e quella dei servizi
delle cancellerie e dei servizi amministrativi. Nel secondo comma dell’art.6 viene attribuito agli
u.p.p. presso la corte di appello il compito prioritario di monitorare i fascicoli in scadenza di termini
e di improcedibilità di impugnazione.
Art.171 bis c.p.c. e ruolo dell’addetto u.p.p.
Il punto di raccordo fra l’addetto all’ufficio per il processo e il nuovo rito civile risiede nel supporto
per le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., che prevede “Scaduto il termine di cui all’articolo
166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del
contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo
comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo
comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di
cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della
domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all’articolo 171-ter. Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter. Se non
provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati
dall'articolo 171-ter. Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.” Si tratta di
un evidente cambio di organizzazione del lavoro processuale del giudice, nonché delle parti, nel
rito ordinario che passa anche per le memorie del nuovo art.171 ter c.p.c. e culmina nell’udienza
ex art.183 c.p.c. Per usare la felice sintesi della prof. Silvana Della Bontà (Cfr. pag.16 La (nuova)introduzione e trattazione della causa nel processo di prime cure e i poteri lato sensu conciliativi del giudice. Un innesto possibile? Giustizia consensuale 2-2022) si passa dal “deposito di quel triplice ordine di memorie che ante riforma costituivano l’appendice scritta di trattazione, e che post diventeranno invece una sorta di ‘prefazione scritta’ della prima udienza, dovendo quelle
essere depositate anteriormente alla sua celebrazione.” Al primo bivio processuale del giudizio e al
primo provvedimento il giudice si appresta all’emissione del decreto con il supporto previsto
dall’art.5 comma 1 lettera b del d. lgs. 151/2022 delle norme sull’UPP. Una scelta di supporto per il
giudice che è peraltro stata considerata come obbligata e naturale negli incontri pre riforma
organizzati e aperti al mondo accademico dagli Ordini degli Avvocati di Milano e Bari fra gli altri.

Sarà l’addetto upp a relazionare il giudice assegnatario sulla verifica e regolarità del contraddittorio
ai fini di un eventuale pronuncia di provvedimenti, nell’ordine della norma, di integrazione del
contraddittorio nel caso di litisconsorzio necessario, di intervento iussu iudicis, di nullità della
citazione e della comparsa di risposta, di chiamata di terzo da parte del convenuto, di
dichiarazione di contumacia, di difetto di rappresentanza e autorizzazione, di ordine di
rinnovazione della notificazione della citazione affetta da nullità in caso di convenuto contumace, di
ordine di notificazione di comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali alla parte
contumace. Oltre a relazionare lo stesso giudice, nell’adozione del provvedimento di questa breve
finestra processuale, sulla possibile indicazione alle parti di questioni rilevabili d’ufficio, di
condizioni di procedibilità della domanda e presupposti per il rito semplificato.
Senza dimenticare quello che nella lettera a) del citato art.5 comma 1 riguarda “la selezione dei
presupposti di mediabilità della lite” utile nella prima udienza ex art. 183 c.p.c. ai fini, in presenza
delle parti, del tentativo giudiziale di conciliazione.
Dal 28 febbraio si richiederà, in conclusione, all’addetto all’ufficio per il processo, che nelle parole
di auspicio dell’ex ministra Cartabia dovrebbe essere un giovane giurista, un supporto non solo
organizzativo ma “sostanziale” sulla base del quale il giudice assegnatario potrà anche valutarne la
qualità professionale o, per usare le parole del Presidente della Corte si Appello di Milano Giuseppe Ondei all’inaugurazione dell’anno giudiziario, sciogliere il dubbio se assomiglia “al cigno
di Leda: bellissimo in apparenza ma chi c’è dentro è tutto da scoprire”.
Una figura, quella dell’addetto all’ufficio per il processo, che al di là dei numeri della stabilizzazione
nel post PNRR che animano i discorsi, i post social e le chat degli addetti, è già stabilizzata de
facto ed ex lege nel nuovo processo civile.
Dott. Francesco Pizzigallo

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