IL CONTENUTO DEL VERBALE DI MEDIAZIONE – DELL’AVV. CHIARA BEVILACQUA

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Sommario. 1. Incipit – 2. Il contesto normativo e la ratio del legislatore. – 3. Limiti al contenuto del verbale di mediazione.

 

  1. Incipit

Il verbale è il documento predisposto dal mediatore assieme alle parti del procedimento, che attesta quanto è accaduto durante l’incontro di mediazione.

Il contenuto di tale atto riguarda sia l’identificazione delle parti e il profilo fattuale – giuridico dell’incontro, sia quanto è stato disposto nel merito all’interno di tale contesto.

Va da sé che quanto riportato nel verbale è strettamente legato al rispetto del principio di riservatezza.

Innanzitutto occorre premettere che per le parti la riservatezza costituisce un diritto disponibile e reciproco, ciò significa che il principio di disposizione trova un suo naturale limite nel rispettivo diritto della controparte a vederne rispettato il proprio.

 

  1. Il contesto normativo e la ratio del legislatore.

 

La legislazione comunitaria (art. 7 Direttiva n. 2008/52/CE) ha previsto che, nell’ottica della garanzia di riservatezza, gli Stati membri siano chiamati a rendere relativa assicurazione, per cui i mediatori, così come i soggetti partecipi alla procedura di mediazione, non possano essere gravati dell’onere di rendere la propria testimonianza nell’ambito di un procedimento giudiziario oppure arbitrario.

Vengono fatti salvi i casi nei quali, quanto precede si renda necessario per ragioni di ordine pubblico dello Stato membro; la comunicazione dell’accordo risultante dalla mediazione resta necessaria ai fini dell’applicazione oppure dell’esecuzione dello stesso.

Il principio di riservatezza rimane pur tuttavia suscettibile di essere sottoposto a deroga in determinate condizioni. Il che – nell’ottica del legislatore comunitario – ha luogo allorché vi sia urgenza di ricorrere all’utilizzo delle informazioni riservate e ciò si verifica quando vi siano interessi di carattere superiore ovvero meritevoli (il riferimento è al 23° considerando della Direttiva cit.).

A livello nazionale la riservatezza è un diritto regolato dal codice in materia di dati personali, d.lgs. n. 196/2003, nonché dal successivo d.lgs. n. 101/2018 che recepisce il regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR).

Il decreto legislativo n. 28/2010 all’art. 9 («Dovere di riservatezza») prevede che gli atti resi nel corso dello svolgimento della mediazione rimangano celati a soggetti terzi cui è dunque precluso il relativo accesso. Inoltre al mediatore è precluso di rilevare anche alle altre parti, salvo esplicito consenso, quanto i mediandi abbiano dichiarato in sede di sessioni separate.

Si tratta di un vantaggio che viene, intanto, a radicare sulla possibilità, in tal modo offerta alle parti di non spogliarsi, attraverso la diffusione degli atti, di quella sorta di riservato contenimento dei presupposti e del contenuto della controversia.

Invero, tale previsione risponde al fine di rimuovere quelle titubanze, quelle preoccupazioni, legate più che altro all’accettazione del rischio che, attraverso l’esercizio completo delle varie fasi della mediazione, la parte possa eccessivamente rendere evidenti le proprie ambizioni e i mezzi dei quali essa intende avvalersi, così da vedere portata all’attenzione di quella avversaria, la stessa strategia della quale la parte interessata intenda eventualmente avvalersi nella sede processuale.

Il successivo art. 10 («Inutilizzabilità e segreto professionale»)  dispone che le informazioni assunte in costanza del procedimento mediativo si estraniano dalla possibilità:

  • di essere utilizzabili;
  • di rimanere sottoponibili a prova attraverso il ricorso a mezzi quali la testimonianza oppure l’istituto del giuramento decisorio.

Inoltre al mediatore sono applicabili le previsioni dettate in ordine al segreto professionale dalla disposizione di cui all’art. 200 del codice di rito penale, nonché quelle stesse garanzie che lo stesso codice attribuisce al difensore, segnatamente con la previsione di cui all’art. 103 c.p.p., relativamente all’eventualità di ipotesi di ispezione e di perquisizione.

Un ulteriore richiamo alla riservatezza è sancito dall’art. 11 del d.lgs. 28/2010 («Conciliazione), laddove in merito all’eventuale proposta di conciliazione esplicitata dal mediatore, fa espresso divieto allo stesso di rivelare ogni dichiarazione o informazione acquisita nel corso del procedimento, ferma restando la possibilità per il mediatore di motivare la proposta formulata.

 

  1. Limiti al contenuto del verbale di mediazione.

 

Le considerazioni di cui sopra indicano un punto fermo: ciò che riguarda il contenuto del verbale relativo al merito del procedimento mediativo deve rispettare il principio di riservatezza, ciò significa che, nel caso di mutuo consenso, quanto attestato durante le sessioni potrà essere riportato nel verbale.

Quid est riguardo a un eventuale disaccordo tra le parti circa quanto restituire nel verbale medesimo? Il mediatore è tenuto a rispettare determinati limiti?

In primo luogo il principio della riservatezza non si applica al contenuto relativo all’accertamento dell’identificazione delle parti, dei loro delegati e dei loro difensori, al fine di verificare se vi siano i presupposti soggettivi per dar corso alla procedura di mediazione e, quindi, all’informativa di cui al primo comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, poiché il suddetto principio riguarda le dichiarazioni delle parti riferite al solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione e cioè al merito della lite (in tal senso, cfr. Tribunale di Udine, Sezione I, sentenza 07/03/2018).

Viceversa, con riferimento al merito, occorre innanzitutto distinguere tra il verbale intermedio, il cui contenuto non è destinato a essere rivelato a terzi, rimanendo nella sola disponibilità delle parti e dell’organismo di mediazione, e il verbale definitivo, che ha compiuta rilevanza nei confronti dei terzi e quindi anche del giudice.

Ad avviso della scrivente, posto che non vi sono preclusioni legislative in merito al contenuto del verbale intermedio, in caso di disaccordo tra le parti il mediatore potrà riportare quanto da ciascuna dichiarato, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio e della rilevanza dell’atto ai fini della mediazione.

Invero, per il verbale definitivo occorre fare un ulteriore distinguo. Qualora si tratti di verbale di accordo, il contenuto di tale documento sarà composto nel consenso delle parti e allegato al testo dell’accordo stesso.

Diversamente, in caso di verbale negativo, che verrà sottoposto al giudice nel successivo procedimento giudiziale, il diritto di riservatezza dovrà essere applicato in modo più rigoroso. Ciò significa che una parte, ad esempio, potrà indicare fatti o atti che comprovano il suo diritto o l’infondatezza di quello della parte avversa. Pur tuttavia, tale diritto trova un limite nel rispettivo diritto altrui di non rivelare contenuti lesivi della propria riservatezza.

Ragionando a contrariis si lederebbe il principio cardine della mediazione per cui le parti devono sentirsi libere di poter affermare o dichiarare contenuti che il mediatore utilizza per accompagnare le stesse al raggiungimento dell’accordo, che è il fine ultimo dell’istituto della mediazione.

Da ultimo, e in assenza di una raccolta di prassi giurisprudenziali sul tema oggetto di odierna analisi, occorre tener conto che ogni organismo di mediazione è dotato di un proprio regolamento, ne consegue che la relativa disciplina sulla riservatezza conosce diversi gradi di elasticità. Fermo restando che nella prassi operativa un ruolo determinante è rivestito dalla sensibilità del singolo mediatore e che la questione relativa al contenuto del verbale potrebbe essere oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’organismo di mediazione.

 

Avvocato Chiara Bevilacqua

www.avvocatochiarabevilacqua.it

chiarabev@gmail.com

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