FISCALIZZAZIONE ABUSO EDILIZIO – dell’Avvocato Vanilla Tagliaferri

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Per fiscalizzazione si intende la procedura prevista sia dall’art. 33, comma 2, sia dall’art. 34, comma 2, del DPR 6 giugno 2001 n. 380: la normativa  mira a tutelare l’integrità strutturale di edifici che, totalmente  legittimi o con un solo nucleo legittimo, vengono   trasformati o  costruiti, con delle difformità importanti che gravano  solo una parte dell’immobile.

La  norma prevede la demolizione, consente l’applicazione della  c.d. Fiscalizzazione a discrezione dell’amministrazione, nei casi in cui il ripristino o la demolizione della porzione illegittima non può essere eseguita senza arrecare pregiudizio alla parte legittima. Quindi la suddetta procedura  consente di evitare la demolizione, convertendola in una sanzione pecuniaria. Sul punto Corte di Cassazione Penale che, con sentenza n. 3579/2021 “...negli articoli 33 e 34 non si parla di accertamento di conformità, il quale è relegato agli articoli 36 e 37: nelle procedure di cosiddetta fiscalizzazione, dunque, si tramuta la demolizione in sanzione e basta, senza produrre nessun effetto sanante.  ” Ergo,  anche dopo aver pagato, l’immobile rimarrà  privo dello stato legittimo, ma la difformità non può essere rimossa, quindi ci si trova in uno stato  in cui l’immobile non è né sanato né demolibile. Per concludere quindi l’ attivazione della fiscalizzazione è appannaggio della Pubblica Amministrazione, la quale sceglie per questa procedura nel caso in cui sussistano i requisiti per convertire la sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria, al solo fine di tutelare ciò che è urbanisticamente legittimo. La  P.A. Potrà in ogni caso interloquire  con il privato.

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