Accettazione dell’eredità e mediazione: una interessante pronuncia di merito – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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Con la sentenza del 3 aprile 2023, il Tribunale di Forlì si è pronunciato sulla questione relativa ai
presupposti soggettivi per l’esperimento del procedimento di mediazione, in caso di successione.
Il caso trae origine dall’azione giudiziale intrapresa dai figli di una condomina, in relazione
all’impugnazione di alcune delibere condominiali, nei confronti del condominio, nella loro qualità
di meri chiamati all’eredità, prima dell’avvenuta accettazione vera e propria della stessa e, quindi,
dell’assunzione della qualifica di eredi della loro madre.
L’azione in sede giudiziaria era preceduta da mediazione, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs.
28/2010..
Il Condominio riteneva di non aderire aderire alla mediazione che, quindi, si concludeva con esito
negativo.
In sede di giudizio instaurato dai figli della condomina deceduta, il Condominio convenuto
contestava, in via preliminare, la legittimazione e l’interesse ad agire degli attori, eredi della defunta
madre, ma non ancora formalmente tali, al momento dell’esperimento della mediazione, in quanto
tali solamente con la denuncia della successione e la voltura catastale della proprietà immobiliare
ereditata.
Il Tribunale di Forlì, in adesione alla tesi espressa dagli attori, riteneva che le condizioni dell’azione
dovessero sussistere al momento della decisione, ma che non fosse necessaria la loro presenza al
momento della proposizione della domanda in sede processuale; e ciò, in conformità al precedente
costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 170 del 30 gennaio 1963.
Dunque, secondo il Tribunale romagnolo,se è pur vero che la legittimazione e l’interesse ad agire in
giudizio dei figli della condomina si erano realizzati solamente nel momento dell’accettazione
dell’eredità, successiva alla presentazione dell’istanza di mediazione, è altrettanto vero che le
condizioni per l’azione dovevano sussistere al momento della decisione, potendo le stesse
sopravvenire in corso di causa.
La sentenza è, ad avviso dello scrivente, interessante, in quanto tocca un tema piuttosto innovativo,
vale a dire quello del rapporto tra mediazione e assunzione della qualità di erede, tracciando in
modo chiaro e lineare una soluzione che può essere utile ad affrontare casi, quali quello di specie,
frequenti nella realtà quotidiana del mediatore.

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