Simmetria e interferenze tra mediazione e processo civile in una recente pronuncia di merito (breve nota a Trib. Treviso 18 ottobre 2022 n. 1871, Giudice Dr.ssa Merlo) – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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La sentenza del Tribunale di Treviso in commento, affronta il tema delle conseguenze dell’asimmetria tra mediazione e processo civile, con riferimento ad una controversia in materia di locazione.
La sentenza trae origine dall’azione giudiziaria promossa con ricorso 447 – bis c.p.c., dal proprietario di un immobile ad uso commerciale, al fine di ottenere la condanna del conduttore di varie somme a titolo di risarcimento di vari danni che riferiva di avere subito.
La parte convenuta, conduttrice dell’immobile, unitamente al rigetto delle domande di controparte e in via riconvenzionale il pagamento dell’indennità per la perdita di avviamento, riferiva che il tentativo di mediazione obbligatoria non era stato esperito, in quanto l’istanza di mediazione era carente sotto il profilo della quantificazione delle somme richieste, con la conseguenza che parte attrice rilevava, a propria volta, l’infondatezza della predetta eccezione di incompetenza ed eccepiva, invece, l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto proposta tardivamente e senza il preventivo svolgimento della mediazione, obbligatoria in materia di locazione, ai sensi del D.M.28/2010 e s.m.i.
Alla prima udienza il Giudice, dopo aver inutilmente esperito un tentativo di conciliazione tra le parti, concedeva i termini per il deposito di brevi repliche e controrepliche, rinviando a successiva udienza.
All’esito, il ricorrente, nella memoria autorizzata, oltre ad insistere per tutto quanto già dedotto, evidenziava l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente, sottolineando come le ragioni della pretesa fossero state correttamente indicate nell’invito alla procedura di mediazione; inoltre precisava che esse fossero ben note alla conduttrice, essendosi quest’ultima costituita nel precedente procedimento per accertamento tecnico preventivo. .
La conduttrice, inoltre, nella memoria autorizzata, ribadiva tutto quanto già dedotto nel proprio atto introduttivo ed insisteva, in particolare, nel rilevare l’ asimmetria tra domanda oggetto della mediazione e quello relativo alla successiva domanda giudiziale proposta in giudizio.
Il Tribunale di Treviso, si è espressa sul caso allo stesso sottoposto, affermando che:
a) la domanda di mediazione deve fare riferimento all’oggetto della controversia e non necessariamente anche a domande risarcitorie accessorie che possono essere avanzate nella fase giudiziale;
b) parte ricorrente aveva preventivamente attivato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel quale la resistente si era costituiva e dove era stato indicato lo scaglione di valore;
c) la mancata indicazione del quantum della domanda risarcitoria nell’invito alla mediazione non avrebbe leso il diritto di difesa della controparte; peraltro, la resistente non aveva partecipato alla procedura di mediazione, negandosi così la possibilità di approfondire gli intendimenti della controparte;
d) in sede di mediazione, la richiesta di una somma minore, rispetto alla domanda giudiziale, o la pretesa risarcitoria volutamente generica, non potrebbe comportare l’improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto sarebbe possibile, in fase di mediazione, la formulazione di una domanda diversa o minore , rispetto al petitum
immediato processuale, in quanto, se così non fosse, la mediazione sarebbe analogo ad un procedimento contenzioso.
In conseguenza di quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto avviato il procedimento di mediazione e, quindi, infondata l’eccezione di improcedibilità che è stata respinta.
Di seguito, il passaggio della sentenza che esprime i principi di diritto, sopra riassunti:
“Preliminarmente, quanto all’eccepita improcedibilità del giudizio per mancato esperimento da parte del ricorrente del tentativo di mediazione obbligatoria, l’eccezione risulta infondata, visto che il procedimento di mediazione è stato correttamente avviato, con conseguente verificazione dell’adempimento obbligatorio ex lege; infatti, l’obbligo stabilito dall’art. 4 D.Lgs. 28/2010 va riferito al nucleo della controversia, e non necessariamente anche a domande risarcitorie di carattere accessorio che è del tutto prevedibile siano avanzate con il compiuto dispiegarsi dell’attività difensiva delle parti, cioè nella fase giudiziale. Nel caso di specie, era stato preventivamente attivato, alla fine del 2020,
dall’odierna ricorrente un procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel quale la resistente risulta essersi costituita (cfr. doc. 10 resistente) e dove, peraltro, era indicato lo scaglione di valore entro il quale rientrava la domanda (5.200,00 – 26.000,00, cfr. doc. 16 ricorrente); pertanto, non può condividersi l'assunto di parte resistente secondo cui la mancata indicazione del quantum della domanda risarcitoria nell’invito alla mediazione le avrebbe precluso ogni possibilità di approntare un'adeguata difesa.
A ciò aggiungasi che la resistente, non partecipando alla procedura conciliativa stragiudiziale, si è negata qualsivoglia possibilità di approfondimento riguardo al completo intendimento della controparte. Del resto, seppur in fase di mediazione venga chiesto dieno rispetto alla domanda giudiziale, o la pretesa risarcitoria sia volutamente generica, ciò non permette di affermare l’improcedibilità in prima udienza; è fisiologico, infatti, che nella fase della mediazione – anche in via di istanza – si possa formalmente chiedere qualcosa di diverso o minore rispetto al petitum immediato processuale. Diversamente,
verrebbe del tutto vulnerata la ratio sottesa alla mediazione, rendendola nei fatti un duplicato processuale.
L’eccezione proposta da parte resistente è, quindi, infondata e va respinta”.
Ad avviso dello scrivente, la questione rimane aperta, in quanto se è pur vero che la mediazione è tutt’altro, rispetto ad un giudizio, è altrettanto vero che quando è obbligatoria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che deve avere il medesimo oggetto di quello dichiarato in mediazione.
Pertanto, è da ritenere che quantomeno l’oggetto della domanda giudiziale e quello di mediazione debbano, necessariamente coincidere, anche al fine della tutela del contraddittorio.
Con riferimento al caso di specie, tuttavia, lo scrivente ritiene che la soluzione proposta dal Tribunale di Treviso possa avere un fondamento laddove si precisa la coincidenza dell’oggetto della domanda, ma non l’esatta quantificazione dell’importo richiesto a titolo di risarcimento del danno. Infatti, esso non attiene all’oggetto della domanda, né al titolo della stessa, bensì ad una mera specificazione della medesima, non inerente i suoi presupposti, sempre che, in sede di mediazione e giudizio, venga salvaguardato il diritto al
contraddittorio, qualora entrambe le parti siano presenti in mediazione; circostanza non avvenuta nel caso oggetto della sentenza in commento. Tale circostanza, con tutta probabilità, potrebbe aver avuto rilievo, nella decisione finale del Tribunale veneto.

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