Informativa sulla mediazione e sorte del contratto tra cliente e avvocato ( breve nota a Corte di Cassazione , ord., 7.12.2022, n. 35971) – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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L’ordinanza in commento trae origine dal ricorso per Cassazione proposto da un legale, nei confronti di un condominio, avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva riconosciuto un indennizzo, ai sensi dell’articolo 2041 c.c., di importo ridotto, in considerazione dell’anticipo già percepito, per attività professionale svolta in sede di procedimento per ATP e di successivo giudizio di merito, a favore del Condominio medesimo I giudici di secondo grado avevano rilevato, in particolare, che la mancata allegazione, nell’atto introduttivo del giudizio, dell’informativa, in forma scritta, resa alla parte assistita, relativa alla possibilità di avvalersi della procedura di mediazione civile ex art. 4, comma 3, del d.lgs. 28/2010, avesse quale conseguenza l’annullamento del contratto d’opera professionale, a prescindere da qualsivoglia effetto processuale e che al difensore spettasse solo un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento, che già il tribunale aveva liquidato in base all’attività, secondo i parametri forensi vigenti.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 35971 del 7 dicembre 2022, confermava la sentenza di secondo grado, rilevando che al momento della proposizione del giudizio di merito (22.6.2013), la norma relativa all’obbligatorietà della mediazione non era in vigore, essendo stata dapprima prevista dall’art. 5, comma primo, del D.Lgs. n. 28 del 21.3.2010, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 272/2012, e reintrodotta, successivamente, dal D.L. 69/2013, con effetto dal 22.6.2013, Inoltre, la decisione precisava che il mandato professionale ricevuto aveva ad oggetto anche un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non rientrante nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, con conseguente procedibilità della domanda.
Inoltre, con riferimento alla sussistenza o meno dell’informativa sulla mediazione nella procura
sottoscritta dal cliente, la circostanza di fatto, semplicemente enunciata, è incompatibile con quanto
dedotto dalla sentenza di secondo grado, che ha ritenuto inadempiuto l’obbligo di cui al citato art. 4,
considerato, altresì, che l’informativa suddetta non può essere contenuta nella procura alle liti, in quanto avente diverso oggetto e funzione.
A conclusione della presente, breve, nota, lo scrivente rileva l’importanza dell’informativa inerente
la possibilità, per il cliente, di potersi avvalere della mediazione, in quanto nel corso della propria
attività professionale ha rilevato che molti non sono a conoscenza di detto strumento di risoluzione
delle controversie, in quanto l’avvocato viene affiancato, concettualmente, al contenzioso giudiziario, e non a strumenti diversi di risoluzione delle controversie.
In considerazione di quanto sopra, un rafforzamento degli obblighi della comunicazione di tale possibilità, a carico dei legali e, come previsto dalla riforma del processo civile, per i giudici, con riferimento alla mediazione familiare, soprattutto in relazione alle materie oggetto di mediazione facoltativa, è da salutare, ad avviso dello scrivente, con favore, in quanto finalizzato ad  implementare e a rendere maggiormente efficaci le ADR, non a scapito, ma a fianco degli strumenti
giurisdizionali.

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