INFILTRAZIONI DI ACQUA E PROVVEDIMENTI DI URGENZA – dell’avv. Giuseppe Piccardo

Condividi questo Articolo

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 10 ottobre 2022 in commento, ha statuito circa
la possibilità di attivazione di una tutela d’urgenza, con riferimento all’esecuzione
indifferibile di lavori, all’interno dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva, al fine di
procedere alla rimozione delle conseguenze delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla
terrazza di uso esclusivo di proprietà di un altro condomino, qualora la situazione sia
talmente grave da non consentire la conclusione di un giudizio di cognizione e, quindi, il
differimento dei lavori da eseguire. Le spese di ripristino dovranno essere ripartite, tra i
condomini, secondo il criterio stabilito dall’articolo 1126 c.c.
La vicenda trae origine dal ricorso proposto ai sensi dell’articolo 700 c.p.c,. presentato dal
proprietario di un’unità immobiliare, al fine di sentire ordinare alla proprietaria della
sovrastante terrazza, nonché al Condominio, di intervenire immediatamente per eliminare
le infiltrazioni d’acqua, che provocavano danni ingenti all’interno dell’appartamento, quali
la formazione di macchie e muffe, cattivo odore, nonché deterioramento della
pavimentazione e delle murature dei locali, idonee, in assenza di immediati interventi, a
rendere l’immobile inagibile; il tutto, risultava meglio documentato e rilevato in un
elaborato peritale di parte, allegato al ricorso.
Il Tribunale di Firenze, accoglieva le domande proposte rilevando, sotto il profilo del fumus
boni iuris, il riscontro di quanto lamentato, in modo chiaro e preciso, dal ricorrente, nella
citata perizia di parte e che risultava, altresì, da circostanziata documentazione fotografica,
con riferimento alla corrispondenza tra le macchie all’interno dell’immobile del ricorrente e
le porzioni dell’involucro lesionato.
Circa, invece, il presupposto del periculum in mora, il Tribunale di Firenze ravvisasa il
pericolo attuale e concreto che il ricorrente potesse subire un pregiudizio grave e
irreparabile, in quanto la situazione non consentiva di attendere i tempi di un giudizio
ordinario, considerato che un ritardo nei lavori di ripristino dei locali avrebbe avuto, quale
conseguenza, un significativo e repentino deterioramento delle condizioni dell’immobile,
già precarie, con conseguente pericolo per la salubrità dell’ambiente.
Infine, con riferimento alle spese per i lavori sulle parti comuni, spettanti al Condominio, il
Tribunale conferma l’applicabilità dei criteri di cui all’articolo 1126 c.c., come ritenuto dalla
giurisprudenza di legittimità.

Altro da visitare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *