Divisione ereditaria e tutela del contraente in caso di inadempienza del condividente (breve nota a Tribunale di Verbania 12 luglio 2022 n. 1489). – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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La divisione ereditaria rientra tra quelle per le quali l’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010, prevede il tentativo di mediazione obbligatorio e rappresenta parte consistente dell’attività di mediazione civile.
Il caso oggetto della sentenza del Tribunale di Verbania numero 1489 del 12 luglio 2022 è particolarmente interessante, laddove indirizza l’attenzione sulla problematica della tutela del condividente, successivamente alla conclusione dell’accordo in mediazione nel caso di inadempimento di una delle altre parti (nel caso specifico, mancata stipula dell’atto notarile di
divisione, che avrebbe dovuto recepire gli accordi assunti in sede di mediazione).
Parte attrice, stante l’inadempimento suddetto, agiva in giudizio deducendo l’assenza della controparte all’appuntamento fissato con il notaio, per la stipula dell’atto di divisione, chiedendo
che venisse data esecuzione all’accordo di mediazione con ordine di scioglimento della comunione
e divisione secondo il verbale di conciliazione, con condanna al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di giudizio.
La parte convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale per
il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, con istanza di rigetto delle
domande avversarie.
Il Tribunale di Verbania, rilevata, in via preliminare la tardività dell’eccezione di improcedibilità
della domanda, nel merito qualificava l’accordo raggiunto in mediazione come contratto di divisione, come tale non meramente obbligatorio, in quanto le parti, nel contratto suddetto, avevano
prestato il consenso all’assegnazione dei beni, con impegno a riprodurlo in forma pubblica, innanzi
ad un notaio, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari.
In conseguenza di quanto sopra, non potendo, quindi, qualificare l’accordo raggiunto come contratto preliminare di divisione, ma atto definitivo, il Tribunale piemontese escludeva la possibilità di agire con esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., al fine di
ottenere l’esecuzione coattiva del contratto non concluso.
La sentenza in commento consente alcune brevissime considerazioni in tema di efficacia del verbale
di mediazione, conclusasi con accordo delle parti.
Secondo il dettato dell’articolo 12, comma. 1, del D.lgs 28/2010, “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e
rilascio, l’esecuzione degli obblighi d fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine
pubblico. L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai
sensi dell’art 480, secondo comma del codice di procedura civile (…)”.
L’articolo 474 c.p.c., invece, nell’elencare i titoli esecutivi fa riferimento ai provvedimenti ed agli
altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, cosicché, in forza del predetto art. 12, co. 1, D.lgs 28/2010 il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege, risultando ricompresi nell’ambito dei titoli con efficacia esecutiva richiamati dall’art 474, n.1, c.p.c., (gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente
efficacia di titolo esecutivo).
Sul piano strettamente operativo, ai sensi dell’articolo 12, comma. 1, D.lgs 28/2010, l’accordo deve
“essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, secondo comma, del codice di
procedura civile.”
Qualora, invece, l’accordo sia sottoscritto dalle sole Parti, ai fini dell’efficacia di titolo esecutivo
sarà necessario l’ottenimento del decreto di omologa emesso dal Presidente del Tribunale, previo
accertamento della regolarità formale del verbale di accordo e del rispetto dei principi dell’ordine
pubblico e delle norme imperative.

L’efficacia esecutiva dell’accordo raggiunto in mediazione è sicuramente un altro, notevole vantaggio di questa risoluzione stragiudiziale della controversia, che si aggiunge a quello della rapidità del procedimento e dei costi contenuti, rispetto ad un contenzioso giudiziale.
Inoltre, occorre considerare che la condivisione dell’accordo di mediazione, dovrebbe evitare, nella
maggior parte dei casi, la necessità dell’esecuzione forzata del verbale, con conseguente maggiore durevolezza dell’accordo e dei risultati che con il medesimo sono stati perseguiti.

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