In tema di quadri e fotografie: limiti, confini, variabilità e incertezza degli accertamenti giudiziali di qualità dell’opera

Dall’esame di alcuni casi giudiziari, alcune riflessioni su confini ed effetti degli esiti giudiziari dei conflitti e sul possibile ruolo non solo alternativo, ma anche sussidiario delle procedure ADR negoziali.
A cura dell’Avv. Laura Gringeri

Introduzione

Il presente articolo prende spunto dai casi giudiziari, qui di seguito riassunti, inerenti opere di autori famosi e specificamente: un quadro ritenuto di Lucio Fontana ed una fotografia di Massimo Sestini.

Il caso giudiziario inerente quadro ritenuto di Lucio Fontana, inizia nel 2015. Una persona, proprietaria di un dipinto, acquistato l’anno precedente e ritenuto realizzato dal famoso artista, citava in giudizio la Fondazione Lucio Fontana, chiedendo l’autenticazione e catalogazione dell’opera, che la Fondazione aveva precedentemente rifiutato al venditore suo dante causa. L’attore adduceva di agire a tutela del suo diritto di proprietà, il cui pieno godimento (sotto il profilo economico e del valore di scambio) sarebbe stato leso dal rifiuto della Fondazione e dalla incertezza che ne derivava. La posizione della Fondazione, convenuta in causa, risultava essere in sintesi la seguente: sebbene fosse non contestato che la base pittorica dell’opera era riconducibile al noto artista, la Fondazione non riteneva di autenticarla e inserirla nel catalogo delle opere del maestro, in quanto il quadro era ritenuto compromesso da un incidente occorsogli, che aveva provocato la connessione del colore ancora fresco con un telaio esterno, rendendo così l’opera non conforme alla volontà dell’artista e scartata dallo stesso (come risultava confermato dall’assenza di data e firma). I giudici di entrambi i gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello di Milano) ritenevano accoglibile la domanda di accertamento giudiziale della autenticità del quadro. Il Tribunale di Milano riteneva però non coercibile la volontà della Fondazione di procedere alla catalogazione tra le opere del maestro. La Corte d’Appello [1], invece, condannava altresì la Fondazione a dare atto della decisione giudiziale dichiarativa della autenticità dell’opera, inserendone menzione in un’apposita autonoma sezione del catalogo.  La sentenza di secondo grado veniva impugnata dalla Fondazione. Nel 2025 (ad un decennio circa dal suo avvio), la vertenza giudiziaria vedeva il suo termine. La Corte di Cassazione si pronunciava [2] cassando la sentenza della Corte di Appello e concludendo nel merito per il rigetto di quanto chiesto dalla parte proprietaria del quadro, ritenendo inammissibili le azioni di mero accertamento della autenticità di un’opera d’arte.   

 

Passando invece alle vicende giudiziarie, anch’esse spunto delle riflessioni che seguono, inerenti una fotografia di Massimo Sestini, le stesse riguardano una famosa fotografia aerea di un barcone di migranti, scattata il 7 giugno del 2014 in occasione di una operazione di salvataggio nel canale di Sicilia [3]. Tale fotografia è stata oggetto di plurime vertenze giudiziarie conseguenti al suo utilizzo (da parte di differenti terzi), ritenuto dal fotografo per vari motivi non autorizzato e illegittimo. In base alle decisioni note e reperite da chi scrive: (a)  il Tribunale di Roma, con sua sentenza emessa nel 2020 [4]  ad esito di causa tra il fotografo e la RAI, ha deciso la controversia sottoposta al suo esame  affermando che la fotografia oggetto di causa fosse qualificabile come fotografia semplice, a sensi degli artt. 87 e ss. della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (quindi non  meritevole di piena tutela autorale in base alla normativa sul diritto d’autore), in quanto di carattere meramente giornalistico, senza elementi di natura artistica, a nulla rilevando che fosse stata premiata in un importantissimo concorso fotografico (nel World Press Photo 2015 nella sezione General News),  trattandosi di concorso relativo appunto a foto giornalistiche; (b) più recentemente, nel 2025, il Tribunale di Milano, con sentenze ad esito di altre due cause promosse dal fotografo (ciascuna contro personaggi politici che avevano utilizzato la fotografia di cui trattasi senza sua autorizzazione ed accostandola a messaggi che l’autore non condivideva), ha qualificato invece la fotografia di cui trattasi come opera fotografica, ai sensi dell’art. 2, n. 7, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 , opera degna cioè di piena tutela autorale secondo la normativa sul diritto d’autore, ritenendo precisamente quanto segue:  «Tale conclusione poggia sulla duplice considerazione che la fotografia in questione ha pacificamente ottenuto il riconoscimento da parte di organismi tecnicamente qualificati essendosi aggiudicata il secondo posto in occasione della manifestazione World Press Photo … e che la stessa presenta caratteri idonei a distinguerla immediatamente da una fotografia che si limita a riprodurre meccanicamente una scena reale. Infatti, la ripresa aerea e sagittale di un barcone in mare aperto, affollato di migranti che guardano tutti contemporaneamente verso l’obbiettivo posto in alto su un elicottero, coglie un particolare della vita reale arricchendolo di capacità tecnica e di forza evocativa del dramma dell’umanità protagonista del fenomeno migratorio » [5].  In sostanza, la medesima fotografia, vagliata in procedimenti giudiziari diversi, ha ricevuto valutazioni e qualificazioni differenti e antitetiche tra loro.

E’ chiaro che le opere delle arti figurative e in generale dell’ingegno umano di carattere creativo, possono diventare beni di scambio particolari.  Al loro valore estetico può aggiungersi un valore economico, dipendente sia dalla riferibilità ad un dato autore, sia da altre qualità e caratteristiche dell’opera.  Così, ad esempio, il fatto che sia incontestabile che un’opera sia stata realizzata da un autore già apprezzato dal pubblico o addirittura quotato sul mercato dell’arte, conferisce all’opera un valore economico ed un interesse di terzi all’acquisto che prescinde anche dal suo dividendo estetico. Sempre in tema di qualità e caratteristiche di opere e specificamente con riferimento alle fotografie, non tutte le fotografie godono della medesima tutela, in base alla legge sul diritto d’autore; i diritti dell’autore dello scatto possono essere diversi, in termini di durata e contenuti, a seconda che una fotografia sia qualificabile come fotografia creativa opera fotografica oppure come fotografia semplice. L’accertamento della tipologia di fotografia, utilizzata senza il debito consenso, può divenire quindi aspetto essenziale nelle controversie in cui si discute del suo illegittimo utilizzo.  Ciò, si può dire, sia tuttora così, sebbene – per effetto di recente modifica legislativa inerente le fotografie semplici –  la differenza tra le due categorie di foto sia ora in parte più attenuata [6]. 

E’ poi noto che l’art. 24 della Costituzione dispone che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Detto ciò, come può essere però possibile che una caratteristica importante quale l’autenticità o meno di un’opera non possa venire accertata in sede giudiziaria e che la stessa identica fotografia possa ricevere valutazioni giudiziarie ben diverse tra loro? Gli apparentemente bizzarri esiti, avutisi nei casi giudiziari sopra citati (il diniego della possibilità di ottenere un mero accertamento giudiziario della autenticità di un’opera, valutazioni antitetiche espresse in sentenze di tribunali in merito alla stessa identica fotografia), trovano in realtà radice in principi del nostro processo civile, i quali da un lato ne sono il cardine e dall’altro lato ne delimitano confini ed effetti. Infra, se ne tratterà sinteticamente per evidenziare come e perché siano risultati possibili gli esiti giudiziari sopra menzionati.

  •   Inammissibilità delle azioni di mero accertamento della autenticità di un’opera.

La conclusione del primo caso sopra citato, inerente cioè il quadro ritenuto di Lucio Fontana, secondo la Corte di Cassazione, che (con la sua ordinanza n. 3231 in data 9/02/2025) ha definito la decennale controversia, trova fondamento nel principio di diritto secondo cui:  « la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, onde i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati, non è ammissibile l’azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell’opera d’arte, al fine di rimuovere un’incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca della cosa oggetto del diritto di proprietà ».  

Nella medesima sua ordinanza, la Corte di Cassazione argomenta ed evidenzia che: 

  • « la questione controversa è questa: se, vertendo la giurisdizione civile su diritti e non su fatti, esista o meno un diritto assoluto all’autenticità dell’opera d’arte, tutelabile erga omnes, anche al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l’inadempimento o l’illecito, con un’azione di mero accertamento. Nella specie la controversia verte tra l’acquirente terzo e una Fondazione costituita a protezione del patrimonio dell’artista. La funzione dell’azione di accertamento è quella di reagire ad un comportamento altrui atto a pregiudicare l’esistenza o l’effettiva consistenza – non di una situazione di fatto ma – di un diritto soggettivo. Il limite alle azioni di mero accertamento è dato dall’interesse ad agire ex art.100 c.p.c., dovendo esservi un interesse concreto e attuale del titolare del diritto a rimuovere la situazione d’incertezza»; 
  • « Ritiene il Collegio quindi che vada pienamente condiviso l’indirizzo interpretativo secondo cui l’azione di accertamento dell’autenticità dell’opera d’arte non è ammissibile quando non sia strumentale alla tutela di un diritto già sorto (e non meramente potenziale) e quindi all’attuazione di un interesse concreto e attuale, risolvendosi in tal modo in un accertamento di una situazione di mero fatto, laddove tale azione è ammissibile quando è prodromica ad un’azione risarcitoria, di risoluzione, di annullamento (ad es., nel conflitto tra acquirente e venditore) »; 
  • « Non si può ritenere, invece, ammissibile azione di accertamento a tutela del bene giuridico opera d’arte, in relazione ad una qualità (la paternità artistica) del bene rilevante per l’esercizio del diritto di proprietà e per la determinazione del valore di mercato dell’opera ».

In altri termini, secondo la recente decisione della Corte di Cassazione, nella controversia – tra un acquirente e un venditore – nell’ambito della quale l’autenticità o meno dell’opera integri qualità

promesse, presupposte e/o essenziali del bene compravenduto e quindi abbia rilevanza ai fini delle azioni (risarcitorie, di risoluzione o di annullamento del contratto) esercitate dall’acquirente nei confronti del venditore, l’azione di accertamento della autenticità o non autenticità dell’opera è possibile e ammissibile; ciò in quanto l’accertamento della autenticità o non autenticità è prodromico e preliminare rispetto alle altre domande, che sono domande supportate da un interesse concreto.  Mentre, la sede giudiziaria, non è la sede per il mero accertamento in sé dell’autenticità di un’opera (circostanza di fatto, ma non diritto), chiesto non per un interesse concreto e attuale di tutela di un proprio diritto leso, bensì per porlo a corredo e supporto del valore dell’opera posseduta e di una sua migliore reddittività e valutabilità dal punto di vista economico.

 

  • Incertezze e variabilità delle qualificazioni giudiziali.

 

Passando invece alle opposte valutazioni giudiziarie che la stessa identica fotografia di Massimo Sestini ha ricevuto da parte di Tribunali, altri principi del processo civile che entrano in gioco sono: sia quello inerente i limiti di efficacia che può avere una decisione giudiziaria civile quand’anche definitiva e non più impugnabile (art. 2909 c.c.); sia il principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.).  Vediamoli sinteticamente. 

 

L’art. 2909 (Cosa giudicata) del nostro codice civile, dispone che: « L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». Il che – molto sinteticamente (e restando nell’ambito di trattazione di controversie inerenti fotografie) – equivale a dire che: (i) se le stesse parti, di una causa inerente l’indebito utilizzo di una fotografia (o loro eredi o aventi causa), si ritrovassero in giudizio a discutere altra controversia inerente la stessa fotografia, la pregressa e divenuta definitiva qualificazione della stessa (come fotografia semplice o fotografia creativa opera fotografica), sarà vincolante; mentre (ii) se la controparte del fotografo fosse diversa, la sentenza ottenuta in relazione a questione analoga in precedente giudizio con altra controparte, non farebbe stato. In altri termini, il fatto che una foto sia stata qualificata, come semplice oppure come foto creativa opera fotografica, non costituirebbe un successo o insuccesso incontrovertibile (neppure se passato in giudicato). Tale fatto, se dedotto nel successivo giudizio (non caratterizzato da identità di parti e domande rispetto al primo), costituirà solo un elemento probatorio indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice, ai fini della decisione della controversia sottoposta al suo esame.  Per completezza, va aggiunto che talvolta si parla anche della c.d. efficacia riflessa del giudicato, nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, titolari di rapporti dipendenti, oggettivamente e/o conseguenzialmente connessi a quello deciso in via definitiva in altro giudizio. Trattasi però di casistiche che attengono ad accertamenti sostanzialmente fattuali e in cui sia rinvenibile una conseguenzialità tra i rapporti oggetto dei due giudizi. Nei casi di cui stiamo parlando, ci stiamo invece riferendo a qualificazioni e non ad accertamenti fattuali. Inoltre, il fatto che il fotografo Alfa abbia chiesto in causa in passato il risarcimento danni per l’illegittimo utilizzo di sue foto all’utilizzatore Beta ed il medesimo Alfa in un successivo giudizio chieda risarcimenti a Gamma, non integra identità o conseguenzialità tra quanto chiesto nei due giudizi.

 

L’art. 2697 (Onere della prova) del nostro codice civile dispone, invece, che chi voglia far valere in giudizio un diritto o una eccezione debba provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.  I giudici civili decidono, sostanzialmente, sulla base degli elementi fattuali dedotti e provati in causa dalle parti. Anche ciò può rendere pertanto ben diversa una causa dall’altra, posto che diversi sono gli elementi che le parti possono avere in concreto dedotto in causa a sostegno delle rispettive tesi e quindi diverso l’ambito valutativo dei giudici chiamati a decidere.

 

Ne consegue che le sentenze, favorevoli o sfavorevoli che siano per una parte, che decidono contenziosi inerenti fotografie o altre opere in cui si discute di qualità e creatività non divengono assiomi validi in assoluto, nei confronti della collettività, bensì (anche qualora la decisione giudiziale sia divenuta definitiva e non più impugnabile) restano decisioni inerenti la singola controversia con valenza tra i soggetti che sono stati parti della stessa. In altri giudizi nei confronti di altre parti, potranno avere una rilevanza più limitata, di tipo meramente probatorio: un elemento di prova che il giudicante potrà valutare e considerare, insieme alle altre risultanze del processo, per formarsi il suo convincimento e decidere lo specifico caso sottoposto al suo esame.

Conclusione

Si è visto che i casi sopra citati trovano spiegazione in principi del nostro processo civile, quali – riassumendoli –  quelli secondo cui:  (i) la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, cosicché fatti e qualità possono essere accertati solo come fondamento di diritti fatti valere e non in sé; (ii) l’efficacia delle decisioni giudiziarie pur definitive è limitata al caso concreto deciso e alle parti del giudizio (o loro eredi o aventi causa); (iii) i giudici civili decidono, sostanzialmente, sulla base degli elementi fattuali dedotti e provati in causa dalle parti, a sostegno dei rispettivi diritti ed eccezioni fatti valere.

Dai medesimi casi giudiziari, ne deriva quindi lo spunto per le seguenti disincantate prese d’atto. La tutela nel processo civile ha dei limiti, che derivano da principi fondamentali di funzionamento dello stesso. La sede giudiziaria (anche non considerando i suoi tempi lunghi) non è la panacea per la risoluzione di tutti i conflitti. Vittorie e sconfitte giudiziarie per chi, dopo anni di causa, le ottiene oppure le subisce, non equivalgono ad escludere e ad avere certezza degli esiti di analoghi conflitti con altre controparti. La vittoria raggiunta con una sentenza può essere intesa e auspicata come raggiungimento di verità, ma vittoria in un giudizio e certezze di fatti e qualificazioni non sono sinonimi. 

Inoltre, in materie quali quelle connesse al diritto d’autore, che contemplano qualificazioni (da cui possono dipendere diritti e valore economico connessi alle opere di cui trattasi), passibili – come è ovvio –  di valutazioni anche molto discrezionali e soggettive (in più demandate a tecnici del diritto, non necessariamente anche esperti del settore), i confini dell’incertezza possono essere più ampi che in altri ambiti di conflitto. 

La consapevolezza dei limiti che può avere il modello tradizionale del nostro processo – giudizio è pertanto un passaggio estremamente importante, per un consapevole approccio ai conflitti, per una consapevole valutazione delle alternative di percorsi e contenuti.  

Metodi ADR, quali la mediazione e la negoziazione assistita, non sono solo utili per la deflazione del contenzioso giudiziario, non sono solo iter possibili che vale la pena di provare a percorrere prima di intraprendere un lungo e rigido percorso giudiziario di escalation conflittuale. Costituiscono in realtà anche procedimenti sussidiari rispetto al contenzioso giudiziario; nel senso che possono supportare l’aspirazione delle parti a trovare soluzioni concrete ed andare quindi ad integrare spazi che, in alcuni casi, il processo non arriverebbe a coprire. 

 

Note: 

[1] Corte appello Milano Sez. spec. Impresa, 28/06/2022, n. 2262 

[2] Cassazione civile sez. I, 9/02/2025, n. 3231 

[3] La foto di cui trattasi è visionabile al seguente link : https://www.worldpressphoto.org/collection/photo-contest/2015/massimo-sestini/1

[4] Tribunale sez. XVII – Roma, 26/05/2020, n. 7659 

[5] In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano, sezione XIV Civile Specializzata in Materia di Impresa A, con la sentenza n. 2958 pubblicata il 7 aprile 2025. Nel medesimo senso, con argomentazioni analoghe, si è poi ancora pronunciato il Tribunale di Milano, qualche mese dopo, con la sentenza n. 8613 pubblicata l’11 novembre 2025.

[6] Vedasi, in argomento, precedente articolo già in DPL Magazine 26/02/2026:  Laura Gringeri – Estesi da vent’anni a settant’anni i diritti sulle fotografie semplici, articolo reperibile su DPL Magazine e sul profilo Linkedin di DPL ai seguenti link : https://www.dplmagazine.it/articoli/per-le-controversie-condizionate-ex-lege-allesperimento-di-negoziazione-assistita-lesperimento-della-mediazione-soddisfa-la-condizione-di-procedibilita/ e

https://www.linkedin.com/posts/dpl-mediazione-2a1b36156_newslegali-dirittodautore-mediazione-activity-7432801666103447552-oTPm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAACWLARkB7cUbN8gQTR3yJB3pdGP326EUMek 

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