Fotografie creative con piena tutela autorale e fotografie semplici con meri diritti connessi; sono di fatto tutte fotografie, ma in base al diritto sono di categoria diversa.
Recentemente le fotografie semplici sono state oggetto di una modifica legislativa, che ha in parte ridotto la distanza tra le due categorie.
La legge 2 dicembre 2025, n. 182 (pubblicata nella Gazz. Uff. del 3 dicembre 2025, n. 281), inerente “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, tra le sue tante ed eterogenee disposizioni, con l’art. 47 ha modificato l’articolo 92 della legge 22 aprile 1941 n. 633 ( qui di seguito “Legge Diritto d’Autore”), sostituendo le parole «vent’anni» con «settant’anni».
Dal 18 dicembre 2025 pertanto (data di entrata in vigore della modifica legislativa), il diritto esclusivo di utilizzazione economica delle fotografie semplici dura non più vent’anni, bensì settant’anni dalla produzione della fotografia.
Portata della modifica legislativa.
Dato che i diritti di utilizzazione economica delle fotografie creative (opere fotografiche) hanno durata per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’autore (art. 32-bis Legge Diritto d’Autore), l’avvicinamento di tutela temporale – sebbene sia stato rilevante – non ha comportato una effettiva equiparazione delle fotografie semplici a quelle creative, considerata la diversa decorrenza del settantennio 1 .
La recente modifica legislativa, non ha inoltre inciso sulla distinzione tra fotografie creative e semplici. Tale distinzione permane e da essa continuano pertanto a discendere altre differenze quali: (i) il riconoscimento normativo (art.20 e ss, Legge Diritto d’Autore) di diritti morali in relazione alle sole fotografie creative (con conseguenti dubbi e divergenze interpretative giurisprudenziali in merito alla sussistenza o meno di tali diritti anche in relazione alle fotografie semplici); (ii) l’onere di indicare il nome del fotografo e l’anno dello scatto previsto ex lege per le sole fotografie semplici pubblicate (e non per le fotografie creative), quale condizione per rendere opponibili a terzi i diritti del fotografo e far considerare
abusiva l’altrui non consentita utilizzazione (art.90 Legge Diritto d’Autore); (iii) l’attribuzione espressa (art. 85-ter Legge Diritto d’Autore), solo in relazione ad opere con piena tutela autorale e quindi solo in relazione alle fotografie creative, di diritti esclusivi di utilizzazione economica (della durata di venticinque anni) in favore di chi lecitamente (in ipotesi, eredi di un fotografo che ritrovano foto rimaste nascoste), le pubblichi per la prima volta in epoca in cui sia già scaduta la protezione del diritto patrimoniale d’autore (quindi oltre i settant’anni dalla morte del fotografo).
Possibili effetti della modifica all’art. 92 Legge Diritto d’Autore sulle controversie inerenti fotografie.
Alla luce di quanto sopra viene da chiedersi quali potrebbero essere gli effetti delle recente modifica legislativa su controversie inerenti fotografie; se cioè potrà derivarne una riduzione di discussioni su aspetti solitamente da valutarsi nei contenziosi di settore (ad esempio in merito a cosa si debba intendere per creatività e se la foto oggetto della lite lo sia o meno) e/o se potranno emergere nuovi profili di incertezza.
E’ presumibile ritenere che, laddove sia in discussione (per profili economici) la violazione di diritti di utilizzazione di fotografie scattate da meno di settant’anni, potrà risultare in concreto irrilevante che si tratti di fotografie semplici o creative. Le discussioni in merito a cosa si debba intendere per creatività e se una foto sia creativa oppure non lo sia: potranno presumibilmente entrare in gioco in una casistica più limitata; non scompariranno però del tutto, posto che il carattere creativo di un’opera è presupposto della
piena tutela autorale e la distinzione tra le due tipologie di fotografie è comunque rimasta nella Legge Diritto d’Autore, con le conseguenti differenze in termini di protezione, a cui si è fatto cenno.
E’ inoltre ipotizzabile che, in conseguenza della modifica legislativa di cui trattasi, potranno sorgere questioni derivanti dalla successione nel tempo di norme, dato che la recente modifica non è stata accompagnata dalla previsione di una disciplina transitoria. A quali fotografie semplici si applica il nuovo testo dell’art.92 della Legge Diritto d’Autore? Alle sole fotografie scattate dopo l’entrata in vigore della modifica oppure anche a fotografie scattate in precedenza?
In base all’art. 11 delle preleggi al Codice Civile “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Risulta pertanto senz’altro pacifico che godranno della nuova più lunga protezione temporale le fotografie semplici scattate a partire dal 18 dicembre 2025.
Correlativamente, laddove – in relazione ad una fotografia semplice – al 18 dicembre 2025 fosse già decorso il ventennio dallo scatto (e quindi si fossero già estinti i connessi diritti esclusivi di utilizzazione economica), in virtù della norma riformata non si verificherà alcuna resurrezione di diritti già estinti. Per ottenere una più ampia tutela temporale (rispetto al ventennio) le fotografie in questione dovrebbero essere diversamente qualificate, non come semplici, bensì come creative.
Il caso intermedio (di fotografie semplici per le quali, al 18 dicembre 2025, il ventennio dallo scatto non fosse ancora decorso), è quello che potrà probabilmente dare adito a maggiori questioni e interpretazioni. In sintesi: (i) qualora, al fine di identificare la normativa applicabile, si ritenga rilevante il momento genetico della fotografia, ciò porterebbe a ritenere che le fotografie scattate da meno di vent’anni al 18 dicembre 2025 vedranno spirare al termine del ventennio dallo scatto i relativi diritti di
utilizzazione economica; (ii) ove, invece, si ritenesse rilevante il fatto che al 18 dicembre 2025 i diritti di cui trattasi siano ancora in essere (non si siano ancora estinti per decorso del tempo appunto o per altro fatto, quale – ad esempio – la pregressa implicita rinuncia da parte dello stesso autore, che avesse messo a
disposizione del pubblico la fotografia per libera e gratuita utilizzabilità), si potrebbe ritenere applicabile alle fotografie semplici il più lungo e favorevole termine previsto dalla normativa riformata; l’effetto concreto di tale seconda tesi renderebbe fotografie, che erano prossime al ventennio al 18 dicembre 2025, ancora per molti anni non liberamente utilizzabili e riproducibili, se non con il consenso dell’autore. 2 Fin da ora, sono quindi realisticamente ipotizzabili i seguenti ambiti di incertezza operativa e
potenziale controversia. Soggetti ed enti che si occupano di riproduzione e digitalizzazione di immagini per finalità culturale, di documentazione e informazione collettiva, si troveranno a dover valutare attentamente il materiale a loro disposizione e in alcuni casi probabilmente a riconsiderarne e rinviarne la riproduzione
(se non ottenuti i debiti consensi), in quanto quel che ritenevano a breve riproducibile senza necessità di riconoscimenti economici potrebbe rientrare nella più estesa protezione 3 . Contratti inerenti l’uso di fotografie, che le parti hanno negoziato e concluso considerando e presupponendo una durata ventennale dei diritti esclusivi, potrebbero essere rimessi in discussione. Fotografie semplici realizzate da meno di vent’anni al 18 dicembre 2025, cadute in pubblico dominio non per volontà dell’autore bensì per effetto di illeciti e non consentiti utilizzi da parte di terzi o comunque utilizzate senza l’autorizzazione del rispettivo titolare, potrebbero tornare ad essere azionate (come base di diritti esclusivi vigenti ancora per molti anni)
da parte degli autori ed i diritti e le aspettative dell’autore potrebbero venire in conflitto con il legittimo affidamento di libera disponibilità medio tempore generatosi in capo a terzi.
Considerazioni conclusive.
Pare evidente che gli ambiti di possibile incertezza operativa e controversia sopra ipotizzati e similari, difficilmente potranno trovare soluzioni soddisfacenti in sede di contenziosi giudiziari. I tempi della giustizia civile, in Italia, possono costituire di per sé il principale problema per le parti. Le sentenze, secondo diritto emesse dall’autorità giudiziaria (sulla base di allegazioni e prove che le parti devono fornire), finiscono inoltre per essere decisioni secondo la logica della vittoria o della sconfitta (il diritto c’è o non c’è,
l’utilizzo è abusivo o non lo è).
Un equo bilanciamento di interessi in un contesto negoziale può invece portare a soluzioni ben più articolate, decise e ponderate dalle parti. Le fotografie possono essere utilizzate in tanti modi. Alcuni diritti di utilizzo possono essere mantenuti in capo al fotografo, altri possono essere ceduti a terzi per usi e tempi concordati. Anche se una fotografia in sé è un unicum, accordi in merito a tempistiche e modalità di suo utilizzo possono arrivare a contemperare e soddisfare gli interessi di più parti.
Lo spazio negoziale della mediazione civile e commerciale (che tra l’altro, ove le parti lo ritengano utile, può includere anche la consulenza tecnica da parte di esperti del settore), comunque
volontariamente attivabile (al di fuori dei casi in cui è anzi condizione di procedibilità di domande giudiziali), si pone come metodo alternativo di risoluzione delle controversie con grandi potenzialità (ad oggi ancora sottovalutate), per affrontare controversie inerenti la materia del diritto d’autore e tra queste pertanto quelle inerenti fotografie.
Chissà se la recente modifica legislativa in tema di fotografie semplici, con i connessi ambiti di incertezza (che da un lato introduce per effetto della successione di norme nel tempo e che dall’altro lato comunque lascia ancora aperti in relazione alla dualità fotografie semplici e creative), potrà finalmente essere occasione per un più diffuso diverso approccio di gestione delle controversie inerenti fotografie e cioè per considerare più frequentemente le “controversie fotografiche” (così come altre inerenti il diritto d’autore) tra quelle opportunamente mediabili.
1 Si pensi infatti ad una fotografia scattata all’età di ventitre anni da persona vissuta fino a novantacinque: (i) se la foto fosse qualificata semplice, il diritto esclusivo di utilizzazione economica arriverebbe a scadenza quando ancora era in vita l’autore delle scatto; (ii) se invece la foto fosse qualificata creativa, passerebbero agli eredi diritti di utilizzazione
economica ancora per settant’anni dopo la morte dell’autore dello scatto.
2 Esemplificando: i diritti esclusivi di utilizzazione economica di una foto scattata il 30 giugno 2006 scadrebbero il 30 giugno 2026 secondo la prima tesi ed il 30 giugno 2076 secondo la seconda tesi. Ad avviso di chi scrive (in assenza di una diversa e specifica disciplina transitoria) la tesi più corretta è la seconda, che peraltro trova base anche in principi affermati recentemente dalla Corte di Cassazione in tema di successione di norme nel tempo. Cassazione civile sez. III, con la sentenza in data 14/09/2022, n. 27015, ha affermato che: “qualora sopravvenga una nuova norma che prolunga un termine […] originariamente previsto, essa è applicabile se il termine risulta già avviato ma non ancora
consumato, mentre non lo è al termine già consumato; qualora invece sopravvenga una nuova norma che abbrevia un termine […], la sua applicazione a un termine già in atto integra una retroattività non consentita dall’art. 11 prel.” .
Cassazione civile sez. III, con la sentenza in data 24/06/2025, n. 16899, ha affermato che : “in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, il principio dell'irretroattività, fissato dall’;art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso”.
3 Tale questione è stata già ampiamente sollevata in sede di lavori preparatori rispetto alla proposta di legge AC 2224 Amorese Mollicone “Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d’autore relativo alle fotografie”, più ampia nei contenuti ma prevedente anche l’estensione a 70 anni della protezione temporale delle fotografie semplici, confluita nella recente modifica legislativa.