MEDIAZIONE DELEGATA PROPRIA E IMPROPRIA IN APPELLO – della dottoressa Giovanna Del Bene

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Parte della dottrina distingue tra due tipi di mediazione delegata: propria e impropria.
Mediazione Delegata Propria
Il giudice può disporre la mediazione in qualsiasi fase del giudizio, inclusa l’appello, quando ritiene
che ci siano buone possibilità di risolvere la controversia in modo amichevole.
La mediazione delegata propria viene disposta con un’ordinanza motivata, che valuta la natura
della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e altre circostanze rilevanti
Può essere disposta anche se la mediazione obbligatoria è già stata tentata senza successo.
in appello, il giudice non è obbligato a disporre la mediazione, ma può farlo a sua discrezione. Tale
principio è stato ribadito nella recente sentenza n. 527/2025 datata 4.4.2025 della Corte di Appello
di Ancona. Questo significa che il giudice può decidere se avviare la mediazione in base alle
circostanze specifiche del caso e alla sua valutazione discrezionale.
Mediazione Delegata Impropria
La mediazione delegata impropria si verifica quando il giudice rileva che le parti non hanno
esperito la mediazione obbligatoria prima di avviare il giudizio. In questo caso, il giudice ordina la
mediazione come condizione di procedibilità della domanda.
In questo caso, deve essere disposta entro la prima udienza del procedimento di primo grado.
Il giudice può disporre la mediazione delegata impropria d’ufficio o su eccezione sollevata dalla
parte convenuta.
Una recente pronuncia della Cassazione di cui all’ordinanza n.5474/2025, Sez. 2, pubblicata il
1/03/2025 (altresì richiamata nella sentenza della Corte di Appello di Ancona sopra citata)
conferma che “in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010,
il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (c.d. “mediazione delegata
impropria”); ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è
obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado
d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo
quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2 (ora art. 5 quater
c.d. “mediazione delegata propria”), (Sez. 3, n. 4843 del 19 febbraio 2019)”.
In sintesi, la mediazione delegata propria è una scelta discrezionale del giudice basata sulla
valutazione del caso, mentre la mediazione delegata impropria è una misura correttiva per
garantire che la mediazione obbligatoria sia stata tentata prima di procedere con il giudizio.

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