LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E DELLE ADR: LA MEDIAZIONE IN MATERIA CONDOMINIALE – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E DELLE ADR: LA MEDIAZIONE IN  MATERIA  CONDOMINIALE

 

In data 17 ottobre u.s. è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo numero 149 del 10 ottobre 2022, di attuazione della legge delega di riforma del processo civile, per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata.

Il decreto legislativo suddetto è stato pubblicato unitamente

Le ADR sono disciplinate, nel decreto legislativo in commento, all’articolo 7 (Capo IV, Sezione I) , rubricato ”Modifiche in materia di mediazione. Negoziazione assistita e Arbitrato”.

Di notevole impatto pratico, nell’ambito della riforma della mediazione, è  l’introduzione dell’articolo 5 – ter, relativo alla mediazione condominiale, il quale prevede il riconoscimento, in capo all’amministratore di condominio, della legittimazione attiva e passiva e che il verbale di mediazione contenente l’accordo debba essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei condomini, entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta conciliativa, la quale decide con le maggioranze di cui all’articolo 1136 c.c.. In caso di mancata approvazione nel termine, la conciliazione deve intendersi conclusa.

La riforma, dunque, secondo lo scrivente sembra superare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, di cui alla previsione del comma 3 dell’art. 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile, in tema di partecipazione dell’amministratore alla mediazione (v. di recente, in giurisprudenza, Cass. Ord. 8.6.2020 n. 10846, reperibile  in banca dati One legale, https://onelegale.wolterskluwer.it), secondo la quale la condizione di procedibilita` delle controversie in materia di condominio non puo` dirsi realizzata se all’incontro di mediazione l’amministratore partecipi privo di una delibera assembleare assunta con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2 c.c.).

L’amministratore, dunque, assume legittimazione attiva e passiva in mediazione, quale rappresentante dei condomini, senza, quindi, necessità della presenza personale e della partecipazione di questi ultimi alla mediazione medesima. Pertanto, non sarà più necessaria alcuna preventiva delibera assembleare di adesione o meno alla mediazione, come avviene attualmente.

Circa, invece, la necessità di approvazione della proposta o dell’accordo conciliativo, da parte dell’assemblea dei condomini, la norma sembra rinviare, genericamente, alle maggioranze di cui all’articolo 1136 c.c., che sono diverse e variabili, a seconda dell’oggetto della delibera da assumere. Dunque, sembrerebbe che il legislatore abbia abbandonato la strada del quorum deliberativo fisso, per orientarsi, in materia di  accordo di mediazione condominiale,  verso una maggioranza variabile, correlata all’oggetto del procedimento.

Infine lo scrivente rileva che la norma, nella sua attuale formulazione, pare non risolvere la questione  relativa alla partecipazione all’assemblea del condomino che sia controparte  nella procedura di mediazione. Sul punto, è intervenuta la  giurisprudenza più recente, esprimendosi nel senso che “in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, sia ai fini del “quorum” costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilita` per ciascun partecipante di ricorrere all’autorita` giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilita` di funzionamento del collegio” (Cass., 13 novembre 2020, n. 25680, reperibile in banca dati One legale,https://onelegale.wolterskluwer.it).

In considerazione dei principi sopra esposti e della divergenza di posizione tra condominio e singolo partecipante, sembra opportuna l’astensione del condomino controparte dalla partecipazione all’assemblea o, quantomeno,  l’opportunità di non tenere conto della quota del condomino presente in mediazione, nel computo della maggioranza richiesta per l’adozione della delibera, onde evitare che possa essere ravvisato un conflitto di interesse nella votazione, con conseguente  vizio della delibera.

La riforma apporta sicuramente novità positive in materia di ADR condominiale; tuttavia, da mediatore civile, lo scrivente rileva che le mediazioni condominiali hanno un tasso piuttosto basso di definizione con accordo, anche in considerazione del numero di parti coinvolte, rappresentate dall’amministratore, ma in contrasto  tra di loro. La partecipazione diretta dei condomini in mediazione, seppur sicuramente poco “pratica” sotto il profilo operativo, potrebbe essere un modo per coinvolgere direttamente le parti nel procedimento ed instaurare un dialogo diretto in una sede stragiudiziale, sicuramente maggiormente appropriata rispetto a quella delle aule di giustizia, per la risoluzione dei complessi problemi condominiali.

 

 

 

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2 risposte

  1. Finalmente qualcuno che auspica la partecipazione diretta dei condomini in mediazione. Per rendere il tutto più realizzabile, suggerisco che sia il mediatore, previo assenso del responsabile dell’organismo, ad andare lui alla riunione di condominio. Per quanto superfluo, tale particolarità andrebbe evidenziata nella comunicazione di convocazione dell’assemblea.

    1. Grazie per il commento. Sostengo questa tesi e credo potrebbe aiutare a chiudere molte mediazioni.
      Preciso, per precisione di articolo, che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 10 ottobre 2022 n. 149 (unitamente al d lgs 150 e 151) l’articolo relativo alla normativa sulla mediazione condominiale è il 7.

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