LA FORMA DELLA PROCURA IN MEDIAZIONE NUOVAMENTE AL VAGLIO DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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La questione relativa alla rappresentanza della parte in mediazione, già trattata dallo scrivente in
altri articoli su questa pagina, è tornata d’attualità a seguito di una recente pronuncia di merito che
hanno dato continuità all’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte e di merito,
secondo il quale ai fini della valida partecipazione del difensore della parte al procedimento di
mediazione delegata dal giudice, è necessario il rilascio di procura speciale, con poteri di natura
sostanziale.
La questione sottoposta al Tribunale di Napoli riguardava una impugnazione di delibera
assembleare avente ad oggetto la liberazione del cortile condominiale da diversi mezzi di
trasporto.
Si costituivano in giudizio il condominio, unitamente ad altri condomini, eccependo
l’improcedibilità dell’azione proposta per mancato esperimento del previo tentativo
obbligatorio di mediazione, a sensi di legge, unitamente all’inammissibilità
dell’impugnativa, in quanto tardiva rispetto al termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137,
comma 2°, cod. civ..
Nel merito, rilevava l’infondatezza della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva
l’accertamento dell’inidoneità del cortile alla sosta dei veicoli o, nel diverso caso di
inidoneità, la regolamentazione giudiziale di detto utilizzo.
A seguito del verificato, mancato esperimento del procedimento di mediazione
obbligatoria, veniva concesso termine per la sua introduzione cui parte attrice provvedeva,
ma il relativo procedimento si concludeva negativamente. Alla successiva udienza, i
convenuti, nel costituirsi a mezzo di nuovo difensore, insistevano nell’eccezione di
improcedibilità della domanda.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza numero 8893 del 18 ottobre 2024, dichiarava la
domanda improcedibile, in considerazione dell’assenza personale degli attori ai due
incontri di mediazione e la presenza del solo difensore, in virtù della procura ad litem.
Il giudice partenopeo, come anticipato, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale di
legittimità (v. Cass. 8473/2019; ; Cass. Civ. 18068/2019; Cass. Civ. 23002/2019) e di
merito (v. tra le altre Corte di Appello di Napoli 29 settembre 2020 n. 3227), non ritenendo
verificatasi la condizione di procedibilità per la mancata personale partecipazione degli
attori agli incontri di mediazione e per non avere rilasciato, al proprio difensore, una
procura speciale attributiva di poteri sostanziali,  autenticata da pubblico ufficiale, non
potendosi conferire detto potere mediante una semplice procura ad litem autenticata dal
difensore, in quanto non idonea a fornire le garanzie

sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi.
La sentenza della Corte d’appello di Napoli, numero 23843 del 19 settembre 2022, conforme a
quella in commento,
muovendo dal dettato dell’articolo 8 del Decreto legislativo n. 28/2010, nella parte in cui prevede la
partecipazione personale delle parti alla mediazione, aveva affermato e ribadito l’obbligatorietà
della presenza delle parti al primo incontro. Inoltre, precisava che tale obbligo di partecipazione
non si deve sostanziare in una “attività non delegabile”, potendo essere oggetto di delega ad un
soggetto terzo (che può essere anche il difensore della parte) il potere sostanziale di partecipazione
al procedimento/conciliazione della lite.
Il suddetto potere rappresentativo deve essere conferito, secondo la citata giurisprudenza, ripresa
dalla Corte d’Appello di Napoli, mediante una procura avente lo specifico oggetto della
partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto
di mediazione. Di conseguenza, in caso di sostituzione della parte per mezzo del difensore, tale
potere non può essere conferito con la procura alle liti rilasciata e autenticata dal difensore per il
giudizio, avente un diverso oggetto rispetto al procedimento di mediazione.
I motivi di gravame relativi ai poteri rappresentativi dell’avvocato della parte in mediazione,
venivano, quindi, accolti dal giudice del gravame.
Circa, invece, la questione relativa al ritardo nella presentazione della domanda di mediazione, la
Corte partenopea rigettava i motivi di ricorso, sul presupposto che l’articolo 5, comma 2, del,
D.Lgs. n. 28/2010 prevede che, al di fuori delle ipotesi in cui la mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale, “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la
natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre
l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello (…) Il
giudice (…) quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
La Corte d’Appello, in conformità alla sentenza della Suprema Corte numero 40035 del 14
dicembre 2021, riteneva il termine di cui sopra meramente ordinatorio, affermando il seguente
principio di diritto: “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5,
comma 2 e comma 2 bis del D.Lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria
ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di
mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza
l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice
delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”..

In conseguenza del vizio di partecipazione della parte al procedimento di mediazione, per assenza
di delega, il giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Napoli si concludeva con una pronuncia di
inammissibilità dello stesso.

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