IL CONTENUTO DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE PER L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DI CONDOMINIO – dell’Avv. Ester Turato

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Recenti sentenze fugano ogni dubbio su quale debba essere il contenuto della domanda di mediazione
in caso di impugnazione di delibera assembleare.
Il tema è particolarmente delicato, considerato che laddove si voglia impugnare la delibera per
annullabilità, il termine di decadenza è breve e la mediazione produce effetti interruttivi di quel termine,
impedendo la decadenza ex art 1137 c.c., dal momento in cui la domanda di mediazione è comunicata
al condominio.
Due recenti sentenze specificano e chiariscono però che la domanda di mediazione deve assolvere
determinati requisiti perché esplichi la condizione di procedibilità e spieghi l’effetto interruttivo.
In particolare il Tribunale di Avellino con sentenza n. 530 del 03.04.2025 ha statuito che ai sensi del
comma 2 dell’art. 4 del D. Lgs. 28/2010, l’istanza di mediazione deve necessariamente avere il
contenuto minimo indicato dall’art. 125 cpc relativamente al contenuto degli atti processuali, fatta
eccezione per i soli elementi di diritto, stante la natura del procedimento di mediazione.
Se nella domanda di mediazione è assente la sintetica indicazione dei motivi di impugnazione, la parte
chiamata non può conoscere la materia del futuro contendere e non può neppure partecipare
coscientemente alla mediazione, pertanto l’istanza di mediazione è valida se indica la delibera
impugnata, la richiesta (nullità o annullabilità).
Una domanda di mediazione generica non è valida e comporta l’improcedibilità della domanda
giudiziale e l’inevitabile decadenza per l’impugnazione della delibera da parte di chi ne aveva interesse.
Il Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 379/2025 specifica poi che l’effetto di sospensione o
interruzione del termine di decadenza per impugnare una delibera assembleare condominiale è
strettamente limitato alle pretese specifiche che sono state espressamente indicate e contestate nella
domanda di mediazione stessa, unitamente ai precisi motivi di annullabilità che sono stati in quella sede
evidenziati.
La vicenda trae origine dal giudizio di impugnazione di una delibera assembleare dove la procedura di
mediazione obbligatoria esperita dall’attore aveva riguardato esclusivamente il punto 6 dell’o.d.g della
deliberai impugnata. Il condominio eccepiva la decadenza dall’impugnazione della delibera sugli altri
punti all’ordine del giorno ed il Tribunale accoglieva l’eccezione del condominio, ritenendola fondata.
Il Tribunale motiva la sua decisione richiamando l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010 ed
evidenziando che l’effetto impeditivo della decadenza, connesso alla comunicazione della domanda di
mediazione, si produce solo in relazione alla specifica pretesa delineata nella domanda stessa Nel caso
specifico, seppur l’assemblea aveva deliberato su otto punti all’ordine del giorno, la domanda di
mediazione presentata dall’attore faceva espresso riferimento solo al punto 6, la decadenza è stata
impedita solo per quel punto specifico della delibera.
Attenzione dunque non solo a presentare la domanda di mediazione tenendo conto che l’effetto
interruttivo decorre dal momento della comunicazione alla parte convocata della domanda di
mediazione e non dal momento del deposito, ma anche a predisporre la domanda di mediazione
precisando i punti della delibera che si intende impugnare.
Tribunale di Grosseto sentenza n. 379/2025

Tribunale di Avellino con sentenza n. 530 del 03.04.2025

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