SPUNTI DI RIFLESSIONE SULL’ INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA A SUPPORTO DEL MEDIATORE – OPPORTUNITA’ CAUTELE E RISCHI

Analisi e ipotesi di soluzione del conflitto con il supporto dell’intelligenza artificiale generativa: indici di mediabilita’. Il prompt. Principi di antropocentrismo e responsabilita’ del mediatore. Disciplina normativa (AI ACT;GDPR;CDF;guida CCBE)
a cura dell’avvocato Rossana Cataldi

Introduzione

il mediatore, al quale e’ affidato il compito di facilitare la risoluzione di un conflitto e’ un professionista con competenze di tipo relazionale e umano,
che aiuta a (ri)costruire il dialogo e si adopera per comprendere – attraverso un’attivita’ esplorativa che favorisce il confronto – gli interessi delle parti , al
di la’ delle pretese, per poi mettere in atto un’attivita’ negoziale finalizzata a trovare un accordo. Ebbene, l’ intelligenza artificiale generativa e’ una
potenzialita’ anche per il mediatore, il quale deve saperla usare, cogliendone le opportunita’, senza incorrere in rischi.
Per prima cosa e’ utile fare chiarezza su alcune conoscenze tecnologiche di base: l’intelligenza artificiale e’ un ramo dell’informatica che sviluppa sistemi
capaci di svolgere attivita’ tipiche dell’intelligenza umana , come “ pensare “e “ imparare” in modo simile ad un essere umano.
L’intelligenza artificiale generativa – come definita dagli addetti ai lavori – e’ una capacita’ creativa simile al cervello umano, un sistema di problem
solving, in grado di produrre nuovi contenuti sotto forma di testi, immagini, audio, video ; e’ definita anche multimodale, per i molti modi di acquisire le
informazioni e produrre output di diverse modalita’ ( audio / video ecc); ed anche conversazionale / dialogativa: potendo interagire attraverso un dialogo
( chatbot = robot che dialoga; prompt = istruzione / richiesta)

Entrando piu’ nel dettaglio, si osserva che
l’intelligenza artificiale e’ una tecnica con cui i mediatori-professionisti possono interagire , potenziando il contributo specialistico con l’uso della
tecnologia , con l’obiettivo di integrare in ipotesi – con un’ idea supplementare fornita appunto dall’IA – il lavoro di analisi e accompagnamento svolto dal mediatore stesso. In buona sostanza, l’IA, in base alle istruzioni ricevute ( dati / informazioni anonimizzate nel rispetto della privacy) puo’ supportare il mediatore, fornendo una soluzione creativa
che sia soddisfacente per le parti confliggenti , potendo anche simulare gli effetti di diverse proposte di bozze di accordo. Trattasi di una potenzialita’ che
offre, quale supporto al mediatore, nuovi scenari nell’analisi e ipotesi di soluzione dei conflitti , integrandone l’attivita’ . Al mediatore resta comunque,
in via esclusiva, la responsabilita’ personale delle scelte e il percorso di empatia che , come noto, consente di comprendere le emozioni/ motivazioni
/ timori , creando un clima di fiducia reciproca.
Per l’uso dell’IA occorre una formazione continua finalizzata ad acquisire una competenza trasversale che consenta di utilizzare un adeguato linguaggio
tecnico nella comunicazione e conoscere potenzialita’ e limiti degli applicativi utilizzati ( sicurezza del sistema / riservatezza/ trasparenza/ bias /
allucinazioni).
Per prima cosa, la qualita’ del risultato dipende dallo strumento utilizzato ( chatbot = robot che dialoga) e dalla qualita’ del prompt ( la richiesta). Il
chatbot ( robot che dialoga) e’ un aiutante – consulente al quale fare domande giuste per ricevere risposte giuste. Va sempre controllata
l’affidabilita’ di quanto prodotto dal chatbot.Il prompt ( richiesta) va personalizzato ( da impostazioni: settaggio : Ruolo/Istruzione /Contesto /
dettagli senza fornire dati riservati)

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Tra gli indici di mediabilita’ ( alta , media, bassa) , troviamo a titolo di esempio ( non esaustivo): relazione preesistente tra le parti; valore economico definibile / definito; elementi probatori; bassa emotivita’ tra i confliggenti; partecipazione delle parti agli incontri; fiducia nel mediatore;
costi e tempi del contenzioso giudiziario.
Passiamo ora ad analizzare sinteticamente il quadro normativo europeo e nazionale che disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale, con particolare
riferimento ai doveri e alle cautele da adottare onde prevenire i rischi di contenuti ingannevoli.
Nello specifico abbiamo :

  •  l’A.I. ACT : regolamento europeo 2024 / 1689 sull’uso dell’ IA, che disciplina l’utilizzo consapevole / cauto / competente nel rispetto dei
    diritti fondamentali delle persone ( art. 14: sorveglianza umana), art.4 (alfabetizzazione in materia di AI). Garanzie di sicurezza, trasparenza,
    eticita’, valutazione del rischio ;
  •  la Legge 132 del 23.9.25 “ disposizioni e deleghe al Governo in materia di IA” – art. 13 : professioni intellettuali che recita testualmente:”: 1 comma: l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e’ finalizzato al solo esercizio delle attivita’ strumentali e di supporto all’attivita’ professionale e con prevalenza del
    lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. 2 comma: per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le
    informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario dellaprestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.
    – art. 24, 2 comma, lettera e), nell’ambito della delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale all’AI ACT, tra i vari principi e
    criteri indica la “ previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale “
  • Codice deontologico forense : art. 13 dovere di segretezza e riservatezza; art 14: dovere di competenza ; art. 15 dovere di
    aggiornamento professionale e formazione continua , conservando e accrescendo le conoscenze con riferimento ai settori di
    specializzazione e a quelli di attività prevalente; art. 62 “ l’avvocato che svolga le funzioni di mediatore deve rispettare gli obblighi
    dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione nei limiti in cui queste non
    contrastino con quelle del presente codice” Regolamento UE 2016/679 GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’
    alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
  • Guida del CCBE sull’uso dell’intelligenza artificiale da parte degli avvocati 2 ottobre 2025 – con l’obiettivo di “ aumentare la
    consapevolezza su cosa sia l’intelligenza artificiale generativa , illustrarne gli usi attuali nella pratica legale e mettere in evidenza le
    opportunita’ e i rischi potenziali connessi al suo impiego” ( protezione dati – sicurezza informatica/ riservatezza/ competenza professionale –
    dovere di competenza/ formazione continua / indipendenza/ trasparenza e informazione al cliente/ centralita’ della decisione umana )

Conclusione

In base alle attuali innovazioni tecnologiche e al quadro normativo vigente, si puo’ concludere che l’intelligenza artificiale generativa rappresenta
un’opportunità a supporto dell’attivita’ del mediatore che, – come detto sopra, – resta tuttavia l’unico responsabile delle scelte e decisioni che assume .
Inoltre, l’utilizzo dell’IA generativa da parte del mediatore richiede una preventiva formazione, finalizzata ad acquisire un’ adeguata competenza
tecnologica, che lo renda consapevole dei rischi potenziali e gli consenta di agire nel rispetto degli obblighi professionali e criteri di diligenza ( art.1176 2
comma cc).
In buona sostanza, durante la conversazione con il chatbot si dovrà sempre:
garantire la riservatezza ( non inserendo nei prompt dati personali e informazioni riservate); valutare le risposte ai prompt se scevre da
allucinazioni (risposte fattualmente inesatte o illogiche ( es: argomentazioni giuridiche apparentemente plausibili ma del tutto inventate); Bias (
pregiudizio) compiacenza; verificare l’output generato da IA prima di utilizzarlo; Trasparenza e informazione al cliente.

 

FONTI
1. Ai Act Regolamento Europeo 2024/1689
2. Regolamento Ue 2016/679 GDPR
3. L. 132/ 23.9.25 Disposizioni e Deleghe al Governo in materia di I.A.
4. Codice Deontologico Forense
5. Guida Del CCBES sull’uso dell’intelligenza artificiale da parte degli
avvocati 2 Ottobre 2025
6. D. legvo 28/2010 e succ.mod. e integr.
7. Decreto Min. Giustizia 150 del 24 ottobre 2023

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