il mediatore, al quale e’ affidato il compito di facilitare la risoluzione di un conflitto e’ un professionista con competenze di tipo relazionale e umano,
che aiuta a (ri)costruire il dialogo e si adopera per comprendere – attraverso un’attivita’ esplorativa che favorisce il confronto – gli interessi delle parti , al
di la’ delle pretese, per poi mettere in atto un’attivita’ negoziale finalizzata a trovare un accordo. Ebbene, l’ intelligenza artificiale generativa e’ una
potenzialita’ anche per il mediatore, il quale deve saperla usare, cogliendone le opportunita’, senza incorrere in rischi.
Per prima cosa e’ utile fare chiarezza su alcune conoscenze tecnologiche di base: l’intelligenza artificiale e’ un ramo dell’informatica che sviluppa sistemi
capaci di svolgere attivita’ tipiche dell’intelligenza umana , come “ pensare “e “ imparare” in modo simile ad un essere umano.
L’intelligenza artificiale generativa – come definita dagli addetti ai lavori – e’ una capacita’ creativa simile al cervello umano, un sistema di problem
solving, in grado di produrre nuovi contenuti sotto forma di testi, immagini, audio, video ; e’ definita anche multimodale, per i molti modi di acquisire le
informazioni e produrre output di diverse modalita’ ( audio / video ecc); ed anche conversazionale / dialogativa: potendo interagire attraverso un dialogo
( chatbot = robot che dialoga; prompt = istruzione / richiesta)
Entrando piu’ nel dettaglio, si osserva che
l’intelligenza artificiale e’ una tecnica con cui i mediatori-professionisti possono interagire , potenziando il contributo specialistico con l’uso della
tecnologia , con l’obiettivo di integrare in ipotesi – con un’ idea supplementare fornita appunto dall’IA – il lavoro di analisi e accompagnamento svolto dal mediatore stesso. In buona sostanza, l’IA, in base alle istruzioni ricevute ( dati / informazioni anonimizzate nel rispetto della privacy) puo’ supportare il mediatore, fornendo una soluzione creativa
che sia soddisfacente per le parti confliggenti , potendo anche simulare gli effetti di diverse proposte di bozze di accordo. Trattasi di una potenzialita’ che
offre, quale supporto al mediatore, nuovi scenari nell’analisi e ipotesi di soluzione dei conflitti , integrandone l’attivita’ . Al mediatore resta comunque,
in via esclusiva, la responsabilita’ personale delle scelte e il percorso di empatia che , come noto, consente di comprendere le emozioni/ motivazioni
/ timori , creando un clima di fiducia reciproca.
Per l’uso dell’IA occorre una formazione continua finalizzata ad acquisire una competenza trasversale che consenta di utilizzare un adeguato linguaggio
tecnico nella comunicazione e conoscere potenzialita’ e limiti degli applicativi utilizzati ( sicurezza del sistema / riservatezza/ trasparenza/ bias /
allucinazioni).
Per prima cosa, la qualita’ del risultato dipende dallo strumento utilizzato ( chatbot = robot che dialoga) e dalla qualita’ del prompt ( la richiesta). Il
chatbot ( robot che dialoga) e’ un aiutante – consulente al quale fare domande giuste per ricevere risposte giuste. Va sempre controllata
l’affidabilita’ di quanto prodotto dal chatbot.Il prompt ( richiesta) va personalizzato ( da impostazioni: settaggio : Ruolo/Istruzione /Contesto /
dettagli senza fornire dati riservati)
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Tra gli indici di mediabilita’ ( alta , media, bassa) , troviamo a titolo di esempio ( non esaustivo): relazione preesistente tra le parti; valore economico definibile / definito; elementi probatori; bassa emotivita’ tra i confliggenti; partecipazione delle parti agli incontri; fiducia nel mediatore;
costi e tempi del contenzioso giudiziario.
Passiamo ora ad analizzare sinteticamente il quadro normativo europeo e nazionale che disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale, con particolare
riferimento ai doveri e alle cautele da adottare onde prevenire i rischi di contenuti ingannevoli.
Nello specifico abbiamo :
In base alle attuali innovazioni tecnologiche e al quadro normativo vigente, si puo’ concludere che l’intelligenza artificiale generativa rappresenta
un’opportunità a supporto dell’attivita’ del mediatore che, – come detto sopra, – resta tuttavia l’unico responsabile delle scelte e decisioni che assume .
Inoltre, l’utilizzo dell’IA generativa da parte del mediatore richiede una preventiva formazione, finalizzata ad acquisire un’ adeguata competenza
tecnologica, che lo renda consapevole dei rischi potenziali e gli consenta di agire nel rispetto degli obblighi professionali e criteri di diligenza ( art.1176 2
comma cc).
In buona sostanza, durante la conversazione con il chatbot si dovrà sempre:
garantire la riservatezza ( non inserendo nei prompt dati personali e informazioni riservate); valutare le risposte ai prompt se scevre da
allucinazioni (risposte fattualmente inesatte o illogiche ( es: argomentazioni giuridiche apparentemente plausibili ma del tutto inventate); Bias (
pregiudizio) compiacenza; verificare l’output generato da IA prima di utilizzarlo; Trasparenza e informazione al cliente.
FONTI
1. Ai Act Regolamento Europeo 2024/1689
2. Regolamento Ue 2016/679 GDPR
3. L. 132/ 23.9.25 Disposizioni e Deleghe al Governo in materia di I.A.
4. Codice Deontologico Forense
5. Guida Del CCBES sull’uso dell’intelligenza artificiale da parte degli
avvocati 2 Ottobre 2025
6. D. legvo 28/2010 e succ.mod. e integr.
7. Decreto Min. Giustizia 150 del 24 ottobre 2023