22/10/2026

SINTESI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE E DEL MEDIATORE: LA NORMATIVA E LE CRITICITA’

Questo scritto breve costituisce – per gentile concessione della Collana ‘Diritto e Pratica delle Mediazioni’ (Sette Città Editore), di cui chi scrive è il direttore editoriale – un estratto dello scritto introduttivo dello studio completo.
A cura del Dott. Marco Quadrelli

Introduzione

Il problema deriva da un’incertezza interpretativa del Legislatore italiano, che ha individuato soluzioni ultronee rispetto alla IV Direttiva comunitaria. Le ispezioni fiscali si sono buttate a capofitto, comminando sanzioni. Indebite, secondo il mio sommesso parere. Premetto che mi ero già posto il problema in maniera autonoma, quando ho avuto notizia delle sanzioni comminate dalla GdF. 

La letteratura giuridica si conta sulla punta delle dita di una sola mano, non contemplando neppure l’anulare.

ll Legislatore ha ritenuto di assoggettare la mediazione civile agli obblighi antiriciclaggio sebbene, nell’attuale stesura del d.lg. 21.11.2007 n.231 (come modificata, da ultimo, dal d.lg. 204/2024) non sono state dettate norme specifiche relative alle modalità di assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, e al loro contenuto. Ciò si rileva anche dall’art.22 d.lg. 28/2010 – (Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo), per cui All’art.10 co.2 lett. e) d.lg. 21.11.2007 n.231, dopo il n.5) è aggiunto il seguente: «5 -bis) mediazione, ai sensi dell’art.60 L. 18.6.2009 n.69;». 

L’art.60 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione  delle controversie civili e commerciali, stabilendo principi, criteri e modalità di attuazione, con  l’obiettivo di coordinare la riforma con la normativa comunitaria e le disposizioni vigenti (co.1 e 2).  Il criterio direttivo attuato nel caso riguarda il fatto per cui la mediazione deve essere svolta  da organismi professionali, indipendenti e stabili, iscritti in un Registro degli organismi di  conciliazione istituito presso il Ministero della giustizia. 

Ai sensi del d.lg. 231/2007 il riciclaggio, consiste nel reimpiego dei profitti derivanti da attività  delittuose in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, ovvero finalizzate al finanziamento  del terrorismo. Di converso l’antiriciclaggio è costituito da attività volte a prevenire tali condotte. 

CRITICITA’ 

Una lettura larga e superficiale della normativa rileva che compito dell’interprete (nel caso di specie l’OdM cui il mediatore riceve l’incarico) parrebbe quello di ricostruire il sistema in un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, protetti da norme di rango costituzionale. Ciò tenuto conto della peculiarità dell’attività svolta dai soggetti obbligati in relazione ai dati, e alle informazioni acquisite o possedute nell’esercizio della propria attività. 

La prima criticità consiste nella questione se l’OdM è destinatario di tali norme. Solo in caso di risposta positiva ne segue una seconda, volta a comprendere se l’attività del mediatore sia da considerarsi istituzionale. 

Ma prima di procedere a comprendere la prima criticità, ci si deve chiedere quale sia la motivazione che ha indotto l’amministrazione finanziaria a compiere tali verifiche, mosse dal presupposto che  l’attività di mediazione rientri nell’ambito soggettivo. Rientrano nella categoria di ‘altri operatori  non finanziari’: i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell’art.60 L. 18.6.2009  n.69. 

Un problema concerne la categoria degli ‘altri operatori non finanziari’, che dal 4.7.2017, contempla

i nuovi soggetti che entrano a far parte della platea dei soggetti obbligati ad adempiere alle  prescrizioni in materia antiriciclaggio, operando una riclassificazione suddivisa in cinque fasce, in  cui i sono inclusi i ‘professionisti’ obbligati, dove il provvedimento ha ricompreso nella categoria dei  professionisti i seguenti soggetti:

  • ragionieri, dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’Albo professionale; • consulenti del lavoro iscritti all’Albo Professionale; 
  • periti, consulenti e altri soggetti (ced, tributaristi, ecc…) che svolgono in maniera  professionale attività in materia di contabilità e tributi; 
  • notai; 
  • avvocati; 
  • associazioni di categoria di imprenditori e commercianti (che svolgono attività in materia di  contabilità e tributi); 
  • revisori legali e società di revisione; 
  • C.A.F. e Patronati 
  • soggetti che esercitano attività di mediazione civile. 

Mi sono chiesto allora perché i soggetti che esercitano attività di mediazione civile siano compresi  nell’elenco cui all’art.3 co.5 lett.g) d.lg. 231/2007. 

La risposta non si trova nelle faq del Ministero della Giustizia aggiornate alla luce del d.lg. 216/2014  (il correttivo Cartabia in tema di mediazione, in vigore dal 25.1.2025), bensì guardando al ruolo del  mediatore (art.3), in quanto i professionisti operanti nell’area legale e commerciale — inclusi i  mediatori quando l’attività professionale assuma connotati di assistenza in operazioni finanziarie o  immobiliari — rientrano tra i soggetti obbligati.  

Nello specifico, gli obblighi scattano quando la prestazione riguarda:  

  • Il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche.  ● La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni del cliente.  
  • L’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito o conti titoli.  
  • L’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione o gestione di società.  ● La costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe. 

Ciò nell’approccio basato sul ‘rischio’, che impone al professionista di graduare l’intensità della verifica in funzione del rischio rilevato, distinguendo i parametri relativi al cliente (natura giuridica  del soggetto e assetto proprietario; prevalente attività lavorativa o commerciale svolta;  comportamento tenuto all’atto del conferimento dell’incarico; area geografica di residenza, sede o  operatività (La Comunicazione UIF dell’8.6.2026 richiama espressamente gli intermediari  a rafforzare il monitoraggio delle operazioni caratterizzate da elementi sintomatici di frode 

(frequenti modifiche dei dati identificativi, utilizzo condiviso di dispositivi o indirizzi IP, incoerenze  nelle informazioni fornite dal cliente, impiego di identità sintetiche o ricorso a money mule). Indicatori che non determinano automaticamente l’obbligo di rifiutare l’operazione, ma impongono  l’attivazione di adeguati approfondimenti, controllo costante e, ove ricorrano i presupposti,  della segnalazione di operazione sospetta (SOS). Il monitoraggio continuo dell’operatività deve  consentire di intercettare tempestivamente gli elementi di anomalia, e di documentare le valutazioni  svolte. Questo perché pone elementi quanto dall’ABF nell’accertamento della responsabilità  dell’intermediario), e infine la eventuale qualifica di Persona Politicamente Esposta) da quelli relativi  all’operazione (tipologia e modalità di svolgimento della prestazione; valore economico  dell’operazione o della prestazione; ragionevolezza dell’operazione rispetto al profilo del cliente;  frequenza delle operazioni e durata del rapporto, e infine l’area geografica di destinazione dei beni o  fondi).  

L’obbligo di identificazione e adeguata verifica della clientela, scatta quando la prestazione ha per  oggetto mezzi di pagamento o beni di valore superiore a € 15.000,00 (anche se frutto di operazioni  frazionate), in presenza di operazioni finanziarie o di valore indeterminato. 

Il processo di identificazione del titolare effettivo si articola in tre passaggi fondamentali:  1. Raccolta dati: acquisizione delle generalità complete del cliente e, ove applicabile, del soggetto per 

conto del quale il cliente opera.  

  1. Verifica documenti: riscontro dei dati tramite documento d’identità valido (o permesso di  soggiorno per cittadini extracomunitari). L’identificazione richiede la presenza fisica del cliente,  salvo i casi di identificazione a distanza previsti (es. firma digitale o atti pubblici).  3. Controllo poteri: per le persone giuridiche, verifica dei poteri di rappresentanza tramite visura  camerale aggiornata o procura notarile. Il Titolare Effettivo è la persona fisica per conto della quale  l’operazione è realizzata o che detiene il controllo sostanziale dell’entità giuridica, nel senso del  possesso diretto o indiretto di una partecipazione superiore al 25% più uno del capitale sociale o dei  diritti di voto. Si configura una eccezione rilevante relativo alle società quotate su mercati 

regolamentati sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa UE o a standard  internazionali equivalenti. 

Qualora il criterio del capitale non permetta l’individuazione univoca del titolare effettivo, il  mediatore deve procedere all’identificazione della persona fisica che esercita il controllo sostanziale  attraverso altri mezzi come vincoli contrattuali o poteri di nomina, guardando alla presenza dei  rappresentanti legali. 

Macro-categorie di Indicatori di Anomalia 

Il mediatore deve orientarsi tramite gli indicatori forniti dal d.m. Giustizia: Indicatori connessi al cliente Reticenza nel fornire dati, incongruenza tra attività dichiarata e capacità economica, o inusuale conoscenza delle procedure antiriciclaggio. Indicatori connessi alle modalità di esecuzione Richiesta di prestazioni non compatibili con il profilo economico o operazioni per conto terzi senza giustificato motivo. Indicatori relativi al pagamento Utilizzo di strumenti incoerenti con la prassi (es. frazionamenti ingiustificati o uso di moneta elettronica non nominativa). 

E’ pertanto indispensabile la creazione, l’adozione e l’osservanza dimostrabile di un Protocollo dell’OdM affinché ciò costituisca un elemento determinante – ai sensi dell’art.67 – per la valutazione della gravità delle violazioni da parte del MEF, e disciplini, in via interna, i presidi organizzativi e le procedure adottate dall’OdM in coerenza con il d.lg. 231/2007, con la disciplina della mediazione civile e commerciale (d.lg. 28/2010 e d.m. Giustizia, 24.10.2023 n.150), e con la normativa in materia di protezione dei dati personali. 

L’implementazione di modelli organizzativi, procedure di controllo interno e programmi di formazione continua per i mediatori agisce come presidio di legalità che può mitigare l’entità delle sanzioni amministrative, dimostrando la diligenza dell’Organismo nell’adempiere ai propri compiti di vigilanza e prevenzione. 

Ritengo che sia opportuno per gli OdM di operare sulla creazione di un sistema modello 231, comprendendo non solo gli obblighi antiriciclaggio, ma pure quelli di privacy a cilindri (come ha mostrato Michele Iaselli in un suo recente intervento su linkedin). 

L’adeguata verifica della clientela è anche strettamente collegata alla privacy quanto alla raccolta,  l’archiviazione e il trattamento dei dati personali dei clienti deve essere fatta in modo lecito,  trasparente e proporzionato rispetto alle finalità stabilite.  

I dati raccolti devono essere utilizzati solo per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio (la  prevenzione e il contrasto del riciclaggio), conservati per cinque anni dalla cessazione del rapporto  con il cliente, e successivamente devono essere cancellati in modo sicuro. 

I clienti conservano il diritto di accedere ai propri dati, richiederne la rettifica, la cancellazione (nei  limiti della legge), e opporsi a trattamenti illeciti. 

Gli OdM devono garantire che i dati personali siano trattati in modo sicuro, adottando misure  tecniche e organizzative adeguate per proteggerli da accessi non autorizzati, perdita o distruzione. Per gestire al meglio i dati dei propri clienti al fine di ottemperare agli obblighi normativi e infondere  loro fiducia. 

Ciò tenuto conto che per l’operatività corrente e la trasmissione delle segnalazioni, i mediatori devono fare riferimento esclusivamente al portale INFOSTAT-UIF, e sulla necessità di integrare le procedure interne con il Provvedimento UIF del 12.5.2023 e le Istruzioni operative del 18.12.2025. Per l’analisi dei comportamenti anomali, è necessario consultare periodicamente gli Schemi di

aggiornati sul sito istituzionale http://uif.bancaditalia.it/ normativa/norm-indicatori-anomalia 

La logica delle procedure giurisdizionali che precedono la procedura di mediazione, e l’eventuale fase giurisdizionale successiva (se procedibile) costituiscono un tutt’uno. 

Onde è indispensabile l’individuazione delle procedure semplificate che siano in grado di assicurare  le medesime garanzie alle parti contendenti, assicurate dal procedimento che si svolge innanzi  all’Autorità Giudiziaria. 

Un dubbio può cogliere l’interprete che sia mediatore, che inerisce il fatto che l’attività  giurisdizionale precedente sia già stata adempiuta anche sotto il profilo degli adempimenti  antiriciclaggio. Dubbio anestetizzato dal fatto che gli obblighi del mediatore non sussistono nella fase  iniziale della mediazione medesima, ma in quella dell’accordo (atto di natura negoziale riferibile  esclusivamente alle parti sebbene allegato al processo verbale di mediazione e conservato dall’OdM),  con il passaggio di somme a componimento della lite. 

Quindi gli obblighi antiriciclaggio sono diversi sostanzialmente da quelli che attengono l’attività  giurisdizionale sia precedente che successiva allo svolgimento della mediazione. Scrivo ‘successiva’  per il non raggiungimento di un accordo in sede di mediazione.  

Ciò è rintracciabile nell’art.3 co.5 lett. g) d.lg. 231/2007, che espressamente dispone che rientrano  tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, e  il soggetto obbligato pare essere l’OdM e non il singolo mediatore. 

L’interpretazione sopra indicata è confermata dalla circostanza che il rapporto contrattuale  (l’incarico di mediazione – con l’istanza di mediazione depositata presso l’OdM da un soggetto  coinvolto in una controversia), e la successiva adesione (e anche in caso di non adesione) dell’altra  parte alla mediazione, si crea tra dette parti e l’organismo un rapporto contrattuale misto: artt.1655  e 2230 c.c., avente per oggetto l’erogazione di un servizio verso un corrispettivo – e deontologico:  

  1. principio dell’autodeterminazione delle parti;  
  2. sull’imparzialità del mediatore nella condotta della mediazione;  
  3. sull’assenza di conflitto di interessi (rapporto di coinvolgimento oggettivo nel conflitto), con la  responsabilità di informarne le parti;  
  4. Sulla propria competenza;  
  5. sulla riservatezza, in rapporto alle informazioni acquisite nel corso della procedura, diffondibili se  non per espressa autorizzazione della parte da cui l’informazione proviene;  6. Sulla qualità della procedura (trasparenza, diligenza, rispetto del principio di autodeterminazione  delle parti, rispetto delle regole contenute nel regolamento adottato dall’organismo presso il quale il  mediatore presta la sua opera);  
  6. Compensi. Il mediatore deve dare chiare informazioni sui compensi e i costi della procedura a  carico delle parti) sussiste tra le parti e l’organismo (le parti non sono clienti dell’avvocato/singolo  mediatore incaricato dall’Organismo. Ergo lo stesso vale per gli esercenti le altre libere  professioni/singolo mediatore incaricato dall’Organismo, come chi sia mediatore e anche svolgente  altra professione), in quanto rileva la circostanza che il contratto è stipulato tra le parti e l’organismo  di mediazione, e non con il mediatore. 

Nello specifico, l’attività del mediatore porta a ricondurre la disposizione di Legge che li annovera  tra i soggetti obbligati “i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell’art.60 L.  18.6.2009 n.69”.  

L’art.60 co.3 lett. b) prevede che: “Nell’esercizio della delega di cui al co.1, il Governo si attiene ai  seguenti principi e criteri direttivi: (…) b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi  professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione  L’interpretazione sopra indicata è confermata dalla circostanza che il rapporto contrattuale  (l’incarico di mediazione) sussiste tra le parti e l’organismo (le parti non sono clienti  dell’avvocato/singolo mediatore incaricato dall’Organismo)”. 

Dato che l’organismo di mediazione può usufruire dell’opera di ausiliari, i mediatori, che operano  sotto la propria direzione e responsabilità. L’attività svolta dal mediatore, lungi dall’essere pubblico 

ufficiale, ha comunque poteri certificativi quanto al verbale (art.11 co.3 e 4 d.lg 28/2010). In questa  sede non ci interessa approfondire la questione.  

Il mediatore ha con l’organismo un rapporto di natura autonoma, non subordinata, che si perfeziona con la comunicazione dell’atto di designazione da parte del responsabile (o della segreteria)  dell’OdM. È un’obbligazione di mezzi quella ottemperata dal mediatore incaricato. 

Dato che l’OdM assume un rapporto contrattuale con la parte la questione dovrebbe riguardare l’adempimento da parte dell’OdM, e non il mediatore. Il motivo, ritengo, sia che l’obbligazione non  si trasferisce dall’OdM al mediatore, anche se è il mediatore che è a conoscenza delle parti, e della  loro situazione. 

Sussiste pure la regola tecnica n.2 approvata dal Consiglio Nazionale Forense il 20.9.2019 (col  parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria) che dispone che “non rientrano tra le  operazioni di cui all’art.3 co.4 lett.c) del Decreto” (www.consiglionazionaleforense.it/antiriciclaggio  decreto 90/2017, che, in accoglimento della quarta direttiva antiriciclaggio, ha attribuito ai c.d.  “organismi di autoregolamentazione”, vale a dire gli organismi nazionali di rappresentanza dei  professionisti interessati dalla normativa, in via ufficiale, il compito di accompagnare con regole  tecniche la normativa primaria al fine di integrarla rispetto alle specificità degli avvocati.

Le regole tecniche sono volte a facilitare l’attività dell’avvocato, circoscrivendo il perimetro di  applicazione di una normativa eccessivamente penalizzante, in quanto troppo concentrata sugli  adempimenti formali, e fornendo utili indicazioni per adeguarvisi senza incorrere nel rischio di  sanzioni. A parere di chi scrive sarebbe utile formulare delle regole tecniche uniformi relativi agli  OdM). 

Vieppiù l’incarico di mediatore (art.16 d.lg. 28/2010) è distinto dalle professioni che la persona  svolge, non dovendosi far riferimento alle norme che regolano la loro attività professionale, facendo  riferimento esclusivamente alle norme che regolano la loro attività di mediatori civili. Quindi, al mediatore civile, quale destinatario degli obblighi antiriciclaggio permarrebbero gli  obblighi di adeguata verifica nel solo caso previsto dall’art.17 co.2 lett. a) d.lg. 231/2007 con  previsione espressa secondo cui “I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all’adeguata verifica  del cliente e del titolare effettivo: a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile”. 

Il secondo dubbio attiene il fatto per cui il mediatore deve conoscere la normativa antiriciclaggio? È insito nel suo dovere effettuare le verifiche necessarie? 

La risposta positiva attiene all’interpretazione dell’art.2 d.lg. 231/2007 (Art.2 d.lg. 231/2007  (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo). 1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza ubicazione, disposizione, movimento proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività) in punto di ‘ragionevolezza’ nell’interpretazione delle norme stesse,  nel significato dato dal legislatore. 

Guardando alla peculiarità e specificità delle attività svolte dal mediatore (la cui definizione è data  dal d.lg. 28/2010), le misure contenute nel decreto antiriciclaggio devono essere sia proporzionate  al rischio derivante dall’attività svolta che tener conto di: 

1) la peculiarità dell’attività svolta dai soggetti obbligati;  

2) i dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività.  Onde questa attività si deve collocare all’interno dell’attività svolta dai soggetti obbligati,  finalizzandola sia agli scopi fisiologici all’attività stessa, che dei controlli di contrasto.  Questo perché i soggetti obbligati (mediatori e OdM) devono acquisire dati e informazioni dalle parti  del procedimento di mediazione, compatibilmente con l’attività istituzionale o professionale svolta,  con i poteri istruttori indicati dalla Legge.

 

Conclusione

L’estensione al mediatore civile dei doveri di riservatezza e garanzie analoghi a quelli previsti per gli  avvocati è giustificato dalla medesima rilevanza che il legislatore ha dato all’interesse delle parti di  agire in giudizio (artt.24 e 111 Cost.), fornendo tutti i dati ed informazioni utili all’affermazione dei  propri diritti, con equiparazione in seno a una corretta lettura degli artt.18 u.c. e 35 d.lg. 231/2007. 

Rileva, e può avere un qualche effetto pratico la norma sulla riservatezza di cui agli artt.9 e 10 d.lg.  28/2010 sulla definizione dei parametri degli obblighi antiriciclaggio?  

Si tratta di un tema da valutare attentamente, soprattutto con riguardo alle tutele del segnalante di  cui all’art.38 d.lg.231/2007. 

Ne scriveremo ampiamente nel volume dedicato dalla Collana ‘Diritto e Pratica delle Mediazioni’.

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