Con la sentenza n. 390 del 16-19 gennaio 2026, il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, ha dichiarato improcedibile la domanda di impugnazione di una delibera condominiale proposta da alcuni condomini ed ha accolto l’eccezione preliminare del Condominio convenuto. L’istanza di mediazione obbligatoria, pur depositata tempestivamente, è stata ritenuta tanto generica da non poter considerare la condizione di procedibilità validamente assolta, con conseguente operatività della decadenza ex art. 1137 c.c.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato (a partire dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 259/2022 alle più recenti sentenze del 2025 e 2026 di cui infra) che ha elevato il contenuto dell’istanza di mediazione da mero adempimento formale a presidio di effettività del contraddittorio stragiudiziale. In materia di impugnazione di delibere condominiali, laddove la mediazione si intreccia con un termine di decadenza perentorio di soli trenta giorni, il rigore del principio produce conseguenze particolarmente rigorose: una mediazione irrituale, infatti, non impedisce la decadenza, né può essere sanata da un successivo tentativo demandato dal giudice.
Come noto, la mediazione nelle controversie condominiali è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022). La disposizione va letta in combinato con l’art. 4, comma 2, del medesimo decreto, che prescrive il contenuto minimo della domanda di mediazione: «l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa».
La formulazione ricalca volutamente quella dell’art. 125 c.p.c. sul contenuto degli atti processuali e, per quanto attiene a «oggetto» e «ragioni della pretesa», quella dell’art. 163 c.p.c. per l’atto di citazione, con l’unica significativa differenza che l’istanza di mediazione non richiede l’indicazione degli «elementi di diritto». Proprio da questa assimilazione, la giurisprudenza ha tratto il principio per cui i fatti narrati in mediazione e quelli esposti in sede processuale devono essere corrispondenti e simmetrici. Come chiarito da Trib. Roma, n. 5787, V Sez. Civ., 14-15 aprile 2026 (Est. De Palo) – RG 13723/2023, l’art. 4, comma 2, pretende «l’indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo intendere – in un procedimento deformalizzato – come basti l’allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto».
Il quadro si completa con due ulteriori disposizioni:
L’intersezione tra queste norme genera una criticità che la sentenza in commento mette in evidenza: l’effetto interruttivo una tantum della decadenza, previsto dall’art. 8, comma 2, può essere riconosciuto solo a una procedura di mediazione validamente espletata. Se l’istanza è irrituale – perché generica, asimmetrica o priva dei requisiti minimi – l’effetto interruttivo non si produce, la decadenza non è impedita e la domanda giudiziale è tardiva.
L’elaborazione del principio di simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale si deve interamente alla giurisprudenza di merito. La sentenza capostipite è Trib. Roma, 11 gennaio 2022, n. 259, che ha affermato la necessaria corrispondenza tra fatti narrati in mediazione e fatti esposti in sede processuale, pena l’improcedibilità.
Il percorso argomentativo è stato ulteriormente affinato da Trib. Roma, 14 aprile 2026 (Est. De Palo), che ha esplicitato con particolare chiarezza il rapporto tra principio di simmetria e funzione deflattiva: «consentire alla parte di avvalersi del beneficio dell’impedimento delle decadenze con la mera presentazione di una “istanza” che non presenti i requisiti sopra indicati, significherebbe svilire l’istituto della mediazione ad un mero adempimento burocratico, in contrasto con la ratio ad esso sotteso, ed incentivare il suo uso meramente dilatorio, a beneficio di una sola parte».
La medesima pronuncia ha inoltre precisato, quanto alla eventuale sanatoria tramite mediazione demandata, che se è vero che per la mediazione ante causam il giudice può sempre disporre un nuovo esperimento, nel caso dell’impugnazione di delibera condominiale il termine di decadenza è interrotto – non sospeso – dalla comunicazione dell’istanza «una sola volta» e «tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione all’istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale».
L’orientamento si è rapidamente consolidato in una pluralità di pronunce, tra cui:
La sentenza in commento (Trib. Milano, 16 gennaio 2026) si colloca pienamente in questo solco, precisando un aspetto ulteriore: la mediazione demandata dal giudice ex art. 5-quater d.lgs. 28/2010 non sana l’asimmetria se l’istanza demandata, come nel caso di specie, reitera la medesima genericità di quella ante causam.
2.1. La ratio del principio
La doppia ratio del principio di simmetria è ormai pacifica e costituisce c.d. diritto vivente.
Da un lato, vi è la funzione deflattiva: la mediazione non è un adempimento burocratico, ma uno strumento per comporre la lite prima del processo. Una conciliazione è possibile solo se entrambe le parti conoscono con precisione la materia del contendere. Come affermato da Trib. Taranto n. 2485/2025, «la ratio che il legislatore ha voluto perseguire […] risiede nell’intento di realizzare, efficacemente, una effettiva deflazione del contenzioso giudiziario che si può conseguire solo se le parti si vengano a trovare, già in sede di mediazione, su di un piano paritetico attuabile attraverso un contraddittorio effettivo».
Dall’altro lato, vi è il diritto di difesa della controparte: la parte chiamata in mediazione deve poter valutare le ragioni avversarie e prendere posizione già in sede stragiudiziale, esercitando difese che possono condurre a una soluzione conciliativa o almeno ridurre il thema decidendum. La sentenza del Trib. Roma, 14-15 aprile 2026, n. 5787 sopra citata, ha efficacemente sintetizzato che l’istanza deve ricalcare la futura domanda di merito «sia per consentire all’istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore, sia per consentire alla controparte evocata in mediazione di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa già nel corso della procedura».
Non occorre (ed è questo un punto fermo della giurisprudenza) la qualificazione giuridica dei vizi. L’espressione «ragioni della pretesa» va intesa come allegazione dei fatti principali su cui si fonderà l’azione giudiziale, non come sussunzione normativa. È sufficiente che l’istanza consenta di comprendere quali capi della delibera sono oggetto di impugnazione e per quali ragioni fattuali.
Nel caso in esame deciso dal Tribunale di Milano, l’istanza di mediazione si limitava a indicare come «ragioni della pretesa» la violazione di una serie di articoli del codice civile (1105, 1106, 1109, 1120 ss., 1129, 1130-bis, 1136, 1137) e del regolamento condominiale, con riferimenti generici al rendiconto e ai criteri di redazione. La domanda giudiziale conteneva invece, per ciascun punto dell’o.d.g., censure articolate e specifiche. L’asimmetria è stata considerata chiara.
Il profilo più insidioso del principio di simmetria riguarda tra le altre il rapporto con la decadenza. E’ noto infatti che nelle controversie condominiali, il termine per impugnare la delibera assembleare è di trenta giorni (art. 1137 c.c.). La comunicazione dell’istanza di mediazione alla controparte interrompe questo termine, che ricomincia a decorrere dal deposito del verbale conclusivo (art. 8, comma 2, d.lgs. 28/2010). Ma l’interruzione opera una sola volta.
Ne consegue che:
Questo snodo è espresso con particolare nettezza, ancora una volta, dal Trib. Roma, sent. n. 5787 del 14-15 aprile 2026: «se è vero che per la mediazione ante causam è sempre possibile sanare l’improcedibilità, potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della mediazione e, solo in caso di mancato (valido) esperimento di tale nuova mediazione, pronunciare l’improcedibilità della domanda, è anche vero che nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di decadenza che viene interrotto (e non sospeso) dalla comunicazione della istanza di mediazione alla controparte una sola volta».
Da ciò il corollario decisivo: «sarebbe risultato inutile demandare alle parti una nuova mediazione che mai avrebbe potuto sanare la decadenza nella quale è incorsa la parte attrice».
La sentenza in commento applica rigorosamente questo schema. Né la mediazione ante causam, né quella demandata (che riportava il medesimo oggetto generico) sono state ritenute idonee a impedire la decadenza.
4.1. Il principio della ragione più liquida
La decisione assorbe ogni altra questione di merito in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», enucleato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U., 8 maggio 2014, n. 9936). La questione preliminare di rito (improcedibilità) è dirimente e consente di definire il giudizio senza esaminare il merito delle contestazioni.
4.2. Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Il Condominio convenuto aveva chiesto la condanna degli attori per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. Il Giudice ha rigettato la domanda, aderendo all’orientamento – espresso da Cass., 30 luglio 2010, n. 17902 – secondo cui la liquidazione d’ufficio del danno non trasforma quest’ultimo in una pena pecuniaria e non deroga all’onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l’effettività del pregiudizio. Elementi non dedotti, né provati dal Condominio nel caso di specie.
4.3. Le spese di mediazione
La sentenza condanna gli attori in solido a rifondere al Condominio 6.350,00 euro per compensi, comprensivi anche delle spese della procedura di mediazione, confermando la prassi di includere queste ultime nella condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. in favore della parte vittoriosa.
La sentenza suggerisce alcune cautele nella redazione dell’istanza di mediazione ex art. 4, comma 2.
La sentenza del Tribunale di Milano si inserisce in un orientamento ormai dominante – confermato dalle coeve pronunce di Roma (Est. De Palo), Salerno e dalle precedenti di Taranto e Avellino – che eleva la mediazione obbligatoria da formalità a strumento di effettivo contraddittorio anticipato. La sua validità condiziona la procedibilità della domanda e, nelle impugnazioni di delibere condominiali, la stessa ammissibilità dell’azione.
Il rigore del principio di simmetria non è un inutile formalismo, ma la necessaria conseguenza della funzione deflattiva affidata dal legislatore alla mediazione. Senza un’istanza sufficientemente specifica, la controparte non può valutare la fondatezza delle pretese, né può formulare una proposta conciliativa informata; la mediazione si riduce così – per usare le parole del Tribunale di Roma – a «mero adempimento burocratico», con aggravio di tempi e costi per tutte le parti coinvolte.
Per l’avvocato, l’insegnamento è prezioso: la redazione dell’istanza di mediazione merita la stessa attenzione dell’atto di citazione. Non è la “causa minore” da cui ci si libera in fretta per arrivare al processo; è, invece, il primo e spesso decisivo banco di prova in cui la pretesa si presta ad essere raccolta e ascoltata.
Normativa
Giurisprudenza di merito
Giurisprudenza di legittimità