24/09/2026

Mediazione e negoziazione assistita: prevalenza della prima e non equipollenza della seconda

Sempre più consolidato l’orientamento giurisprudenziale che rende possibile evitare la negoziazione assistita e optare per la mediazione. Non possibile, invece, sostituire la mediazione condizione di procedibilità con la negoziazione assistita.
A cura dell’Avv. Laura Gringeri

Introduzione

Mediazione e negoziazione sono per alcuni aspetti accomunate. Entrambe sono metodi alternativi di risoluzione delle controversie, mirati alla definizione consensuale di liti su diritti disponibili, tramite accordi che possono avere efficacia di titolo esecutivo. 

Entrambe inoltre, per talune controversie, costituiscono ex lege condizione di procedibilità delle domande giudiziali. La mediazione (art. 5 D.Lgs. n. 28/2010) per le controversie « in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura » (qui di seguito, per brevità, « Materie di Mediazione Obbligatoria»). La negoziazione assistita (art.3 D.L. n. 132/2014) per le controversie in materia di «risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti» e fuori dei casi di Materie di Mediazione Obbligatoria «per le controversie aventi ad oggetto domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro». 

Sotto altri profili, mediazione e negoziazione assistita presentano invece rilevanti elementi di disomogeneità. La mediazione vede come suoi imprescindibili soggetti, agenti nel procedimento, le parti e il mediatore (terzo imparziale, neutrale e indipendente). La presenza e l’assistenza degli avvocati, in mediazione, è: obbligatoria (art. 8, 5° comma D.Lgs. n. 28/2010), se trattasi di mediazione demandata dal giudice o condizione di procedibilità; facoltativa (anche se abituale e consigliabile), se trattasi di mediazione volontaria. La negoziazione assistita (art. 2 comma 1 D.L. n. 132/2014) vede, invece, come imprescindibili soggetti agenti nel procedimento le parti e gli avvocati che le assistono.  Inoltre, le mediazioni di cui al D. Lgs. n. 28/2010 sono sostanzialmente procedimenti di ADR amministrato (svolte presso organismi iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia), mentre le negoziazioni assistite di cui al D.Lgs. 132/2014 sono procedimenti ad hoc.  

Mediazione e negoziazione possono risultare entrambe necessarie in relazione alla stessa controversia? L’esperimento di una delle due può rendere superflua l’altra?

Stato dell’arte normativo e giurisprudenziale.  

Raffrontando i casi in cui mediazione e negoziazione assistita sono per legge condizione di procedibilità delle domande giudiziali e quelli in cui sono metodi ADR facoltativamente utilizzabili dalle parti in controversie civili e commerciali riguardanti diritti disponibili, in base a quanto testualmente previsto nel D. Lgs. n. 28/2010 e nel D.Lgs. 132/2014, ne possiamo ricavare quanto segue:

  1. sono condizionate all’esperimento della negoziazione assistita: (i) le controversie, di ogni e qualsiasi valore, in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; nonché (ii) le controversie, aventi ad oggetto domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme di valore non eccedente cinquantamila euro, in materia diversa da Materie di Mediazione Obbligatoria;
  2. sono condizionate all’esperimento della mediazione: le controversie, di ogni e qualsiasi valore, nelle Materie di Mediazione Obbligatoria; 
  3. possono essere rese oggetto di procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita, avviati facoltativamente e volontariamente dalle parti per tentare di raggiungere una soluzione consensuale della lite: le controversie, in materia diversa da Materie di Mediazione Obbligatoria, vertenti su diritti disponibili e aventi ad oggetto domande di pagamento di somme eccedenti cinquantamila euro o domande inerenti altri obblighi (ad esempio di fare o non fare); 
  4. possono, inoltre (in virtù dell’art. 2 – ter D.L. n. 132/2014, introdotto con la Riforma Cartabia), essere oggetto di procedimenti di negoziazione assistita, avviati facoltativamente e volontariamente dalle parti (in alternativa a possibili conciliazioni in sede sindacale): le controversie di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c. (e la relativa conciliazione, raggiunta con negoziazione assistita, costituirà accordo transattivo non impugnabili a sensi dell’art.2113 c.c.) [1]; 
  5. possono, infine, essere oggetto di negoziazione assistita anche alcune soluzioni consensuali di ambito familiare (ad esempio: per separazioni consensuali, modifica consensuale di condizioni di separazione e divorzio), come da art. 6 del D.L. n. 132 / 2014.

La giurisprudenza ha già da tempo avuto modo di chiarire che, per le controversie entro i cinquantamila euro di valore, in Materie di Mediazione Obbligatoria, laddove si palesi una possibile concorrenza tra i due metodi di ADR (classico è l’esempio della controversia, derivante da rapporto di locazione, inerente domande di valore inferiore ad euro cinquantamila, per canoni di locazione e/o risarcimenti di danni all’immobile locato), si tratta di concorrenza in realtà solo apparente dei due metodi di ADR.  Non è cioè richiesto l’esperimento di entrambi i procedimenti. L’esperimento della mediazione soddisfa il tentativo di conciliazione stragiudiziale della lite (e non è necessario anche l’esperimento della negoziazione assistita) [2].  Anche se tale conclusione giurisprudenziale si è resa necessaria in relazione ad eccezioni di improcedibilità sollevate in giudizio in rito da alcune parti (in casi in cui la controparte aveva previamente avviato e tentato la mediazione e non la negoziazione assistita), trattasi di conclusione in realtà del tutto in linea con il dato testuale normativo.  L’art.3 comma 1 del D.L. n. 132/2014 con l’inciso «fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28” (art. 5, comma 1-bis che trova ora corrispondenza nell’art. 5 D.L. n. 28/2010 riformato), richiama infatti espressamente le norme in tema di mediazione e prevede un meccanismo di coordinamento tre le due ADR, dando normativamente prevalenza al criterio della materia rispetto a quello del valore e quindi, in Materie di Mediazione Obbligatoria, alla mediazione rispetto alla negoziazione assistita [3]. 

In recenti sentenze di merito questo concetto è stato anche confermato ed espresso, diciamo così, a contrario, con riferimento a casi di controversie in Materie di Mediazione Obbligatoria, per le quali era stata attivata ed esperita la procedura di negoziazione assistita (e non la mediazione). Espressamente il Tribunale di Piacenza, Sez.I Civ., con la sentenza del 4 agosto 2026 n. 272 (in causa inerente lite su rapporto locatizio) ed implicitamente il Tribunale d’Ancona, Sez.II Civ., con la sentenza del 10 febbraio 2026 n.289  (in causa inerente lite su contratto assicurativo), hanno chiarito che la negoziazione assistita non è equipollente alla mediazione; non può sostituire la mediazione e non soddisfa quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge per le cause in Materie di Mediazione Obbligatoria. 

Altra questione è invece quella riguardante la possibilità o meno di soddisfare, con l’esperimento della mediazione,  la condizione di procedibilità per le cause che, ex lege, sarebbero soggette a negoziazione assistita  (e cioè in base al testo dell’art.3 D.L. n. 132/2014:  quelle di ogni e qualsiasi valore in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; nonché quelle aventi ad oggetto domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro in materia diversa da Materie di Mediazione Obbligatoria). 

 Ancora in qualche minoritaria, relativamente recente decisione, si legge che «ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra tra i poteri delle parti scegliere l’una piuttosto che l’altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dalla potenziale efficacia dell’una o dell’altra » [4].  

Più diffusa recente giurisprudenza si è invece espressa nel senso di riconoscere chiaramente la prevalenza della mediazione sulla negoziazione assistita. Secondo tale sempre più consolidato filone giurisprudenziale [5], l’esperimento del tentativo di mediazione rende procedibili le controversie che, ex lege, sarebbero soggette all’obbligo di negoziazione assistita (e cioè quelle poco sopra qui richiamate di cui  all’art.3 del D.L. n. 132/2014), con l’effetto che se è stata tentata una mediazione, la condizione di procedibilità per l’azione giudiziale è soddisfatta, anche se non è stata esperita la negoziazione assistita. 

Detto prevalente orientamento, che considera la prevalenza della mediazione sulla negoziazione assistita (in sostanza per la sua struttura e le sue caratteristiche di maggiore garanzia e potenziale efficienza derivanti dalla presenta di un terzo imparziale quale è il mediatore), supporta anche di fatto il preferibile ricorso alla mediazione, in casi in cui la negoziazione assistita appaia a priori un inutile passaggio.  Si pensi, ad esempio, a quei casi di negoziazione assistita obbligatoria ex lege in relazione ai quali pregressi tentativi di conciliazione siano già stati infruttuosamente esperiti tra le parti, tramite i rispettivi legali. In tali casi le negoziazione assistita, di cui al D.Lgs. 132/2014, può in concreto risultare uno step del tutto formale, una duplicazione (anche non agevolmente spiegabile dai legali ai clienti), un iter che a priori presenta il rischio di ripiombare nei medesimi incagli comunicativi tra parti e avvocati già manifestatisi nelle precedenti interlocuzioni. In un contesto di mediazione (con l’assistenza di un facilitatore terzo quale è il mediatore), tali incagli potrebbero invece avere maggiori possibilità di essere superati e di portare quindi ad un accordo di definizione della lite, che ne eviti il seguito giudiziario.

Conclusione

Anche a fronte del menzionato via via sempre più consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la prevalenza della mediazione sulla negoziazione assistita e delle frequenti eccezioni che parti in lite sono solite sollevare in giudizio, viene da chiedersi se – de jure condendo – abbia senso il mantenimento del doppio binario di metodi ADR  (mediazione e negoziazione assistita), previsti come condizione di procedibilità per talune domande giudiziali derivanti da controversie di natura civile e commerciale. 

Viene da chiedersi se non sia invece preferibile un chiaro e codificato ampliamento, de jure condendo appunto, delle controversie civili e commerciali riservate (per materia o valore) alla mediazione quale condizione di procedibilità; lasciando, in ipotesi, la negoziazione assistita come possibile strumento per le soluzioni consensuali di ambito familiare di cui attualmente all’art. 6 del D.L. n. 132 / 2014.  Ciò contribuirebbe ad eliminare o quantomeno a ridurre dubbi interpretativi di possibile concorrenza tra i due sistemi di ADR per le controversie di ambito civile e commerciale; si ridurrebbe quindi anche la possibilità di appiglio per capziose eccezioni preliminari di rito, che – purtroppo – l’attuale normativa sulle due procedure (in controtendenza con gli auspicati intenti deflattivi del contenzioso) ha dato prova di poter generare. 

 

Note:

[1] Ferma l’impugnabilità, in base alle regole generali di invalidità dei contratti; quindi se, in ipotesi, la conciliazione laburistica raggiunta in sede di negoziazione assistita fosse di contenuto difforme rispetto a norme imperative e di ordine pubblico o inerente diritti indisponibili.

[2] Tribunale di Verona, Sez. III Civile, ordinanza in data 12 maggio 2016 in https://dejure.lefebvregiuffre.it; Corte d’Appello di Firenze, Sez. Locazioni, sentenza in data 15 marzo 2023 n. 543; Tribunale di Latina, Sez.II Civile, sentenza in data 6 novembre 2024, n.2022.

[3] In merito al coordinamento tra le due ADR, la Corte Costituzionale, con la sentenza in data 12 dicembre 2019, n. 266 ha avuto occasione di ricordare: «quel meccanismo di raccordo tra la negoziazione assistita e la mediazione obbligatoria che il legislatore prevede all’art. 3, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 132 del 2014. Per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme entro il limite di valore dei cinquantamila euro, la condizione di procedibilità della negoziazione assistita non opera per quelle che – riguardando la materia delle «successioni ereditarie» – già siano assoggettate alla condizione di procedibilità della mediazione civile obbligatoria, in base all’art. 5, comma 1-bis ».  Richiama tale meccanismo di raccordo anche la Corte d’Appello di Palermo, nella sentenza in data 13 settembre 2024 n. 1456.  

[4] Corte d’Appello di Napoli, Sez.IX Civ., sentenza in data 7 marzo 2025 n. 1123. 

[5] Tribunale di Roma, Sez.XIII Civ., ordinanza 12 aprile 2021 nella causa r.g. 58211/2018; Corte d’Appello di Roma, Sez. V Civ., sentenza in data 13.11.2023 n. 7272; Tribunale di Gorizia, sentenza in data 29 gennaio 2024 n.35; Tribunale di Termini Imerese, sentenza in data 12 settembre 2024 n. 1277; Corte d’Appello di Palermo, sentenza in data 13 settembre 2024 n. 1456; Tribunale di Agrigento, sentenza in data 8 gennaio 2025 n. 15; Tribunale di La Spezia, sentenza in data 27 gennaio 2025 n. 42; Tribunale di Civitavecchia, sentenza in data 18 settembre 2025 n. 1032; Tribunale di Palermo, Sez.III Civile, sentenza in data 25 novembre 2025 n. 4747; Tribunale di Roma, Sez. XII Civ., sentenza in data 30 dicembre 2025 n. 18148; Tribunale di Roma, Sez. XIII Civ., sentenza in data 1 aprile 2026 n. 5065; Tribunale di Nola, Sez.I Civ., sentenza in data 15 giugno 2026 n. 2609.

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