Dopo aver ricostruito le coordinate normative e il ruolo del giudice come peritus peritorum, l’articolo esamina i criteri di affidabilità elaborati dalla giurisprudenza (criteri Daubert), le criticità applicative emerse nella prassi e le specificità della prova genetica. Particolare attenzione è dedicata ai rischi di fideismo scientifico, all’utilizzo retorico dei criteri di validazione e alle asimmetrie nell’onere motivazionale. L’analisi si conclude auspicando una cultura della consapevolezza metodologica che consenta di valorizzare la prova scientifica senza cadere né nel fideismo acritico né nello scetticismo radicale.
Premessa: la centralità della prova scientifica nell’accertamento giudiziario
A oltre vent’anni dalla storica sentenza Franzese delle Sezioni Unite [1], la prova scientifica rappresenta un crocevia decisivo tra diritto e scienze esatte. Come autorevolmente rilevato, occorre acquisire consapevolezza dei limiti delle nostre possibilità di contributo, e del tasso di possibile errore, e dichiararli esplicitamente caso per caso per evitare il rischio che pareri privi del carattere di certezza siano indebitamente trasformati in verità processuali [2].
La prova scientifica ha acquisito un peso che rischia di sbilanciare la parità processuale garantita dall’art. 111 della Costituzione. Studi empirici condotti negli Stati Uniti dimostrano che, pur riconoscendosi l’impossibilità di certezze assolute, circa il 40% della popolazione ritiene un accertamento forense sufficiente per condannare, anche in presenza di elementi contrari che suggeriscano l’innocenza del sospettato [3]. Questo atteggiamento, che potremmo definire di fideismo scientifico, rappresenta un pericolo insidioso, la scientificità viene estesa acriticamente all’evidenza materiale o addirittura allo scienziato forense, prima ancora che al metodo utilizzato, trasformando la prova da strumento di conoscenza rigorosa in talismano di verità processuale [4].
Il sistema processuale penale italiano dedica alla prova scientifica un’articolazione normativa che ruota attorno alle figure della perizia e della consulenza tecnica. L’art. 220 c.p.p. definisce l’oggetto della perizia, ammettendola «quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche». Il perito, nominato ai sensi dell’art. 221 c.p.p., viene vincolato dal solenne impegno previsto dall’art. 226 c.p.p. «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».
Sul piano della valutazione, l’art. 192 c.p.p. stabilisce che «il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati», sancendo il principio del libero convincimento motivato.
La locuzione peritus peritorum identifica il ruolo valutativo del giudice rispetto ai contributi tecnico-scientifici. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale formula «non autorizza il giudicante ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, né a sostituirsi agli esperti». Il giudice, «portatore di una legittima ignoranza delle conoscenze scientifiche, non è tenuto né ha l’autorità per dare patenti di fondatezza all’una piuttosto che all’altra teoria» [5].
Il compito del giudice non è trasformarsi in scienziato, ma individuare il sapere accreditato che può orientare la decisione [6]. Deve valutare criticamente le basi fattuali dell’argomentazione peritale, l’ampiezza, oggettività e rigorosità della ricerca, nonché l’identità, autorità e indipendenza dell’esperto [7]. Come precisato dalla Corte di cassazione, il giudice «deve svolgere il ruolo di custode del metodo scientifico per evitare di aderire all’una o all’altra opinione sulla base di argomentazioni fallaci o non del tutto comprensibili» [8]. L’essenza dell’attività giudiziale nel governo dell’apporto scientifico consiste nella valutazione critica della legge scientifica o esperenziale che funge da criterio inferenziale, esaminando le basi fattuali sulle quali le argomentazioni dell’esperto sono state condotte, l’ampiezza, l’oggettività e la rigorosità della ricerca, l’identità, l’autorità e l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca [9].
Come osservato nella prassi medico-legale, il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituito dall’apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all’indipendenza di giudizio dell’esperto [10].
La giurisprudenza italiana ha recepito i criteri Daubert, traendo ispirazione dalla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. [11]. Questi criteri costituiscono una griglia metodologica per valutare l’affidabilità di una teoria o tecnica scientifica, e comprendono: la controllabilità e falsificabilità (la teoria è stata sottoposta a verifica?); la sottoposizione a peer review e pubblicazione (è stata sottoposta a revisione paritaria su riviste accreditate?); il tasso di errore noto (è conosciuto il margine di errore della tecnica?); l’accettazione nella comunità scientifica (la teoria è generalmente accettata?) [12].
È importante tuttavia rilevare che, come osservato in dottrina, non va nascosto che si registrano innumerevoli revisioni, che hanno pregio quando rigorose e insistenti su un tema afferente ad una consolidata linea di ricerca sperimentale degli autori, mentre sono di grande opinabile qualità e impatto in moltissimi diversi casi [13].
La sentenza Cozzini del 2010, pietra miliare in materia, ha fatto propria questa impostazione, affermando che «il giudice deve verificare l’attendibilità del metodo seguito dall’esperto, valutando: la controllabilità della teoria; l’esistenza di un margine di errore conosciuto; il consenso che la teoria raccoglie nella comunità scientifica» [14].
La giurisprudenza successiva ha ribadito con forza che «un primo criterio concerne la valutazione di attendibilità delle teorie scientifiche proposte dai vari esperti, tenendo conto soprattutto del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica» [15]. E ancora, in modo limpido: «Se la maggioranza degli studiosi è contraria a ritenere attendibile una certa prova, se ne dovrà fare a meno, poiché troppo alto è il rischio di incorrere in errori forieri di conseguenze drammatiche per i soggetti coinvolti» [16].
Questa elaborazione rappresenta indubbiamente una luce nel panorama della prova scientifica: fornisce ai giudici una bussola metodologica per orientarsi nell’oceano delle opinioni scientifiche, evitando sia l’approccio fideistico (che accoglie acriticamente ogni affermazione ammantata di scientificità) sia quello scettico radicale (che rifiuta in blocco il contributo della scienza) [17].
Accanto ai progressi metodologici, la prassi applicativa rivela zone d’ombra significative.
3.1. Il rischio di esternalizzazione della decisione
Una prima criticità emerge quando il giudice, lungi dal valutare criticamente l’apporto scientifico, si limita a recepire acriticamente le conclusioni peritali [18]. La giurisprudenza ha previsto un’asimmetria nell’onere motivazionale quando il giudice aderisce al perito discostandosi dai consulenti di parte, basta dimostrare la valutazione critica delle conclusioni. Al contrario, se si discosta dal perito, occorre una motivazione penetrante che illustri le ragioni della scelta [19].
Questa asimmetria, fondata sulla diversa posizione processuale del perito d’ufficio (vincolato dall’impegno ex art. 226 c.p.p.) rispetto ai consulenti di parte, è comprensibile sul piano teorico ma può tradursi, nella prassi, in una sostanziale abdicazione del giudice al proprio ruolo di custode del metodo [20].
3.2. L’utilizzo retorico dei criteri scientifici
Una seconda ombra riguarda l’utilizzo meramente retorico o assertivo dei criteri scientifici. Come denunciato in dottrina, capita di leggere sentenze che arbitrariamente imprimono il suggello della elevata probabilità logica su argomentazioni probatorie piuttosto traballanti: un modo di infondere nell’argomentazione decisoria inflessioni retoriche [21].
Un caso paradigmatico è rappresentato da una sentenza del 2023 in cui la Corte d’appello aveva disatteso una perizia antropometrica che concludeva per l’impossibilità di comparare volti per bassa risoluzione delle immagini di videosorveglianza, valorizzando invece la testimonianza di un agente che sosteneva di riconoscere l’imputato, con la motivazione che «il dato scientifico non poteva essere estremizzato» e che «la capacità percettiva umana è superiore» agli strumenti tecnici [22]. La Cassazione ha censurato questa argomentazione, rilevando che «la Corte distrettuale si è sottratta al suo apprezzamento sulla base dei canoni di valutazione della prova scientifica», utilizzando «valutazioni astrattizzanti e non puntualmente correlate al metodo valutativo» [23].
3.3. Il giudice scienziato improvvisato
Un’ulteriore criticità emerge quando il giudice, ritenendosi esperto, non si avvale di consulenti e fonda il convincimento su massime di esperienza o dati scientifici di fonte ignota. In un caso relativo ad abusi sessuali su minore, la Cassazione ha annullato una sentenza che si fondava su affermazioni prive di supporto scientifico (relative alla durata dei sogni e al significato probatorio del pianto), disattendendo una consulenza tecnica difensiva senza avvalersi di perizie d’ufficio [24]. Si è affermato che «quando il giudice debba accertare o valutare fatti che richiedono l’ausilio del sapere esperto e mostri di essere in possesso delle conoscenze necessarie, tanto da non ritenere utile ricorrere all’assistenza di un esperto, deve dare conto in motivazione, sulla base di quali massime generalizzate di esperienza o dati scientifici abbia fondato il proprio convincimento» [25].
La prova genetica rappresenta il paradigma delle tensioni tra rigore scientifico e accertamento processuale. L’affidabilità teorica dell’analisi del DNA può oscurare criticità pratiche legate a repertazione, conservazione, analisi e interpretazione [26].
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato un orientamento che attribuisce decisiva rilevanza al rispetto dei protocolli scientifici internazionali. Nel processo penale possono trovare ingresso solo esperienze scientifiche verificate secondo canoni metodologici generalmente condivisi. Ne deriva che l’utilizzabilità dei risultati della prova scientifica comporta inevitabilmente il rispetto delle regole che ne disciplinano l’acquisizione e la formazione [27].
Il punto decisivo «Il procedimento di assunzione della prova incide sui risultati cui la stessa perviene, inficiandoli irreparabilmente nel caso in cui risultino violate le regole che ne presidiano la formazione» [28].
Con riferimento alle indagini genetiche, l’affidabilità giuridica dei risultati dipende dalla correttezza del procedimento seguito, le cui regole sono consacrate nei protocolli, che cristallizzando i risultati di collaudate conoscenze compendiano gli standard di affidabilità delle risultanze dell’analisi [29].
Si è registrato un contrasto in ordine alle conseguenze della violazione dei protocolli. Secondo il primo orientamento, «l’analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali priva del carattere di gravità e precisione i risultati cui è pervenuta». La violazione determina un vulnus irreparabile [30].
Secondo un diverso orientamento, «l’inosservanza delle regole procedurali, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria, non comporta l’inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l’esito dell’esame» [31].
La giurisprudenza più recente ha esplicitamente preferito il primo orientamento, osservando che «l’inosservanza di basilari regole cautelari nella repertazione dei campioni costituisce un vulnus alla procedura complessa di formazione della prova, che incide sull’efficacia rappresentativa della stessa, specialmente nel caso in cui essa costituisca l’unica fonte a supporto del quadro probatorio» [32].
Questo orientamento appare preferibile, ammettere la rilevanza probatoria di analisi genetiche condotte in violazione dei protocolli equivale a introdurre nel processo un dato di incerta provenienza e affidabilità, contraddicendo la ratio del ricorso alla prova scientifica [33].
Non sempre l’analisi genetica conduce a identificazione certa; talvolta si perviene solo a compatibilità. I Supremi Giudici hanno sottolineato che «il risultato di mera compatibilità è insufficiente ai fini della condanna quando manchi la certezza scientifica dell’attribuzione» [34]. Inoltre, «la presenza di DNA dell’imputato su indumenti della vittima non prova necessariamente la sua presenza sul luogo del delitto al momento del fatto quando non sia accertata l’origine del materiale biologico» [35].
La giurisprudenza ammette l’utilizzo di metodologie innovative, ma dopo rigorosa verifica di affidabilità. «Il giudice ha l’onere di verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali, e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti» [36].
Nel giudizio di revisione ex art. 630 lett. c) c.p.p., «una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire prova nuova quando risulti fondata su nuove metodologie scientifiche accreditate dalla comunità scientifica» [37]. Tuttavia, «ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, l’esame preliminare circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione quando le prove nuove sono fondate su innovativi metodi scientifici che devono essere approfonditi mediante opportuni accertamenti peritali» [38].
Le metodologie innovative possono costituire prova nuova, ma la valutazione della loro affidabilità non può essere demandata a un giudizio sommario: occorre l’instaurazione del giudizio con perizie collegiali che verifichino l’effettivo grado di accreditamento [39].
L’onere motivazionale del giudice varia in funzione di diversi fattori. Quando aderisce al perito discostandosi dai consulenti, basta dimostrare di avere valutato criticamente e di non avere ignorato le argomentazioni. Quando si discosta dal perito, occorre motivazione rigorosa che illustri le ragioni, i passaggi argomentativi, la conformità dei postulati scientifici allo stato delle conoscenze [40].
L’onere aumenta in relazione a complessità e innovatività della prova. Quando emergono censure specifiche sulla metodologia, il giudice non può limitarsi ad affermazioni generiche [41]. Il giudice non è tenuto a rispondere a tutti i rilievi delle consulenze di parte, ma non può ignorare obiezioni su aspetti decisivi [42].
Il sindacato di legittimità non si estende alla valutazione dell’attendibilità scientifica delle acquisizioni, ma verifica solo la correttezza metodologica dell’approccio e la razionalità logica della motivazione [43]. La Cassazione «non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio al sapere tecnico-scientifico» [44].
La prova scientifica costituisce risorsa preziosa e indispensabile, ma reca rischi significativi: il fideismo scientifico, la secolarizzazione del metodo, l’esternalizzazione della decisione, la retorica scientifica [45].
Il giudice come custode del metodo scientifico deve verificare che le metodologie siano accreditate, esaminare le basi fattuali, valutare rigorosità della ricerca, accertare indipendenza dell’esperto, confrontarsi con tesi contrapposte spiegando le proprie scelte [46].
In materia di prove di laboratorio, il rispetto dei protocolli scientifici internazionali è condizione essenziale di affidabilità. La violazione inficia irreparabilmente i risultati, degradando la prova a mero dato privo di autonoma capacità dimostrativa [47].
Quando emergano tesi contrapposte, il criterio-guida deve essere il grado di consenso nella comunità scientifica di riferimento. Il consenso scientifico non è verità assoluta, ma costituisce, nel contesto processuale, la migliore approssimazione possibile e l’unico argine contro arbitrio e soggettività [48].
La vera sfida è culturale prima che giuridica: formare una comunità di operatori che condividano una sensibilità metodologica comune, una consapevolezza critica dei limiti e delle potenzialità della prova scientifica, un habitus di rigore che rifugga tanto dal fideismo quanto dallo scetticismo radicale [49].
Come rilevato da taluni Autori, «uno scienziato forense non può abiurare l’ortodossia interpretativa per fornire al decisore ciò che questi vorrebbe sentirsi dire». L’indipendenza intellettuale dell’esperto è condizione essenziale di affidabilità [50]. Ma parimenti essenziale è l’indipendenza intellettuale del giudice, che non può cedere alla tentazione di esternalizzare la decisione né di utilizzare retoricamente il linguaggio della scienza per mascherare scelte arbitrarie [51].
A venti anni dalla sentenza Franzese, resta attuale il suo monito: «non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione solo leggi scientifiche universali», ma occorre «una verifica particolarmente attenta e puntuale della fondatezza delle generalizzazioni e della loro applicabilità nella fattispecie concreta» [52].
La prova scientifica illumina il cammino della giustizia. Ma come ogni fonte di luce, può anche accecare. Sta agli operatori del diritto fare in modo che quella luce rischiari la verità processuale, anziché proiettare ombre ingannevoli sui destini delle persone [53].
NOTE
[1] Cass. pen., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1133 ss.
[2] A. Fiori, La perizia medico-legale in materia penale e civile, Milano, 1999, p. 234.
[3] Cfr. studio citato in F. D’Alessandro, La prova scientifica tra dubbi, bugie e verità, in Riv. it. med. leg., 2022, n. 4, p. 1050.
[4] F. D’Alessandro, La prova scientifica tra dubbi, bugie e verità, cit., p. 1051.
[5] Cass. pen., Sez. IV, 13 giugno 2019, n. 29845, in Cass. pen., 2020, p. 234 ss.
[6] P. Di Geronimo, La sentenza Franzese: ascendenze e proiezioni nel futuro, in Cass. pen., 2024, n. 12, p. 3760.
[7] M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, Milano, 1992, p. 271 ss.
[8] Cass. pen., Sez. VI, 29 aprile 2014, n. 39220, in Cass. pen., 2015, p. 345.
[9] Cass. pen., Sez. IV, 13 giugno 2019, n. 29845, cit.
[10] A. Fiori, La perizia medico-legale, cit., p. 156.
[11] Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993).
[12] F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, III ed., Milano, 2003, p. 63 ss.
[13] F. D’Alessandro, La prova scientifica tra dubbi, bugie e verità, cit., p. 1052.
[14] Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786 (Cozzini), in Dir. pen. proc., 2011, p. 450 ss.
[15] Cass. pen., Sez. VI, 29 aprile 2014, n. 39220, cit.
[16] Cass. pen., Sez. VI, 29 aprile 2014, n. 39220, cit.
[17] P. Tonini, L’influenza della sentenza Franzese sul volto attuale del processo penale, in Dir. pen. proc., 2012, p. 1225 ss.
[18] Cass. pen., Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 17934, in www.italgiure.giustizia.it.
[19] Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 10137, in Cass. pen., 2020, p. 678 ss.
[20] G. Di Chiara, Indagini per colpa medica, accertamenti tecnico-scientifici, sequenze procedimentali e regole-filtro, in Riv. it. med. leg., 2026, n. 1, p. 110.
[21] P. Di Geronimo, La sentenza Franzese: ascendenze e proiezioni nel futuro, cit., p. 3765.
[22] Cass. pen., Sez. I, 19 maggio 2023, n. 18811, in Cass. pen., 2023, p. 2234 ss.
[23] Cass. pen., Sez. I, 19 maggio 2023, n. 18811, cit.
[24] Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 2023, n. 29820, in Dir. pen. proc., 2023, p. 1594.
[25] Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 2023, n. 29820, cit.
[26] F. D’Alessandro, La prova scientifica tra dubbi, bugie e verità, cit., p. 1053 ss.
[27] Cass. pen., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 27813, in Cass. pen., 2024, p. 3456 ss.
[28] Cass. pen., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 27813, cit.
[29] Cass. pen., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 27813, cit.
[30] Cass. pen., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 27813, cit.
[31] Orientamento minoritario citato in Cass. pen., Sez. I, 4 febbraio 2026, n. 4426, in www.italgiure.giustizia.it.
[32] Cass. pen., Sez. I, 4 febbraio 2026, n. 4426, cit.
[33] F. D’Alessandro, La prova scientifica tra dubbi, bugie e verità, cit., p. 1055.
[34] Cass. pen., Sez. VI, 29 aprile 2014, n. 39220, cit.
[35] Cass. pen., Sez. VI, 29 aprile 2014, n. 39220, cit.
[36] Cass. pen., Sez. IV, 13 dicembre 1997, n. 2751, in Cass. pen., 1998, p. 567 ss.
[37] Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 2024, n. 2143, in Dir. pen. proc., 2024, p. 789 ss.
[38] Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 2024, n. 2143, cit.
[39] P. Tonini, L’influenza della sentenza Franzese, cit., p. 1230.
[40] Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 10137, cit.
[41] Cass. pen., Sez. VI, 19 giugno 2024, n. 24284, in Cass. pen., 2024, p. 4123 ss.
[42] Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 2023, n. 29820, cit.
[43] Cass. pen., Sez. IV, 24 settembre 2016, n. 40788, in Cass. pen., 2017, p. 234 ss.
[44] Cass. pen., Sez. III, 10 gennaio 2025, n. 17934, cit.
[45] F. D’Alessandro, La prova scientifica tra dubbi, bugie e verità, cit., p. 1056 ss.
[46] G. Di Chiara, Indagini per colpa medica, cit., p. 115.
[47] Cass. pen., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 27813, cit.
[48] Cass. pen., Sez. VI, 29 aprile 2014, n. 39220, cit.
[49] F. D’Alessandro, La prova scientifica tra dubbi, bugie e verità, cit., p. 1058.
[50] F. D’Alessandro, La prova scientifica tra dubbi, bugie e verità, cit., p. 1057.
[51] P. Di Geronimo, La sentenza Franzese: ascendenze e proiezioni nel futuro, cit., p. 3768.
[52] Cass. pen., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328, cit.
[53] F. D’Alessandro, La prova scientifica tra dubbi, bugie e verità, cit., p. 1059.
Nota bibliografica finale: Le fonti citate in questo articolo sono state selezionate per rappresentare la dottrina e la giurisprudenza più autorevoli in materia di prova scientifica nel processo penale. I riferimenti giurisprudenziali sono tratti dalle banche dati ufficiali della Corte di Cassazione e dalle principali riviste giuridiche specializzate. Per un approfondimento completo dei temi trattati, si rimanda alla bibliografia specialistica in materia di prova scientifica, epistemologia forense e giusto processo.