La consulenza tecnica in mediazione nella riforma del processo civile

La riforma del processo civile e delle ADR, di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149, ha portato importanti novità in tema di mediazione, delle quali, una delle più significative, è sicuramente la consulenza tecnica in mediazione.
a cura dell’Avv. Giuseppe Piccardo

Introduzione

La riforma del processo civile e delle ADR, di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149, ha portato importanti novità in tema di mediazione, delle quali, una delle più rilevanti, ad avviso dello
scrivente, è quella relativa alla consulenza tecnica in mediazione (la c.d. CTM).
Essa era già consentita dall’articolo 8 del D.Lgs 28/2010, ante riforma, ma quest’ultima ha meglio precisato un punto teorico e pratico molto rilevante, ovvero la sua utilizzabilità in sede di eventuale, successivo giudizio contenzioso, con un bilanciamento di tale facoltà con il principio di riservatezza, che informa tutto il procedimento di mediazione.

2. La normativa

L’art. 8, comma 1 e 4, del D.Lgs. n. 28/2010, come risultante dalle modifiche delle riforma, prevede espressamente che l’organismo di conciliazione “nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, può nominare uno o più mediatori ausiliari”(art. 8 comma 1) e che “Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali (art. 8 comma 4).

3. Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
A fronte di un così chiaro e preciso dato normativo, già la giurisprudenza, prima della riforma, si è occupata della questione oggetto della presente analisi, vale a dire l’utilizzo
della stessa nell’eventuale, successivo giudizio di merito, ammettendone, in via generale, l’ammissibilità in virtù di un equilibrato contemperamento fra l’esigenza di riservatezza che
orienta il procedimento di mediazione, nonchè quella di economicità e di utilità delle attività che si compiono nel corso – e all’interno – di tale procedimento (v.Tribunale di Roma, sez.
VIII, 17 marzo 2014; Tribunale di Ascoli Piceno, 18 ottobre 2018; Tribunale di Roma 25 gennaio 2022 n. 1094; Tribunale di Pordenone 4 novembre 2022, n. 595, secondo la
quale non è sanzionabile la produzione in giudizio della CTM, in quanto comportamento non sanzionabile, né illecito; tutte le sentenze citate sono reperibili in banca dati One legale).
La consulenza tecnica esperita in mediazione dovrà essere considerata, secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra citato, quale prova atipica, come tale ammissibile, secondo i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, a differenza della prova illecita e “Valutabile secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze e rilievi delle parti più che per fondare la sentenza per trarne argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio; (così Trib. Roma 17 marzo 2014, sopra citata).
Inoltre, in dottrina, sempre anteriormente all’intervento della riforma Cartabia, erano stati individuati dalla giurisprudenza, tre requisiti, affinché, in caso di mediazione negativa, la
consulenza tecnica in mediazione potesse essere prodotta e utilizzata nel successivo giudizio:
a) iscrizione del consulente presso gli albi dei consulenti presso i tribunali;
b) consenso delle parti;
c) rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.
Peraltro, secondo una tesi dottrinale maggiormente restrittiva, si dovrebbe ipotizzare un divieto assoluto e non superabile, di produzione della consulenza tecnica possa nel successivo giudizio, stante l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 28/2010, senza preventivo accordo di tutte le parti, risultante senza particolari formalità, nel corso del procedimento 1

Successivamente all’entrata in vigore della riforma del processo civile e delle ADR, la dottrina, pur accogliendo favorevolmente le innovazioni legislative, ha evidenziato il rischio di una eccessiva procedimentalizzazione della CTM, similmente a quanto avviene nei procedimenti di ATP e con le garanzie previste per la CTU, nell’ambito dei giudizi ordinari, in termini di contestazione e di osservazioni all’elaborato del perito nominato dal Giudice. 2 .
Sul piano strettamente normativo, le problematiche inerenti la riservatezza, meglio sopra evidenziate, paiono essere state chiarite dalla riforma del procedimento civile e delle ADR, in
particolare dal comma 7 dell’articolo 8, che contiene la previsione precedentemente inserita all’interno del comma 4 del medesimo articolo 8, secondo la quale il mediatore può avvalersi di
esperti, i cui compensi sono stabiliti nel regolamento di procedura dell’organismo. Peraltro, la questione del successivo utilizzo della CTM nel giudizio di merito, è stato superato con il
riconoscimento della possibilità, per le parti, di concordare l’utilizzo della CTM nel successivo giudizio, con deroga al principio di riservatezza, di cui all’articolo 9 del D. Lgs. 28/2010.
In caso di produzione dell’elaborato peritale in giudizio, tale documento potrà essere valutato dal Giudice, ai sensi dell’articolo 116, primo comma, c.p.c.

Conclusione

4. Conclusioni
Lo scrivente rileva favorevolmente la modifica legislativa suddetta, ritenendo di non aderire alla corrente di pensiero secondo la quale la consulenza tecnica in mediazione potrebbe svilire il ruolo del mediatore, a favore di quello del consulente, che diventerebbe, così il vero protagonista della procedura, come nel processo civile, tecnicizzando il procedimento. In realtà, la consulenza tecnica in mediazione, costituisce un utile strumento di soluzione della controversia in via anticipata, mediante l’introduzione di elementi tecnici, dei quali le parti, così come il mediatore, non sempre sono in possesso.
La CTM, peraltro, non fa venire meno i vantaggi della mediazione, rispetto alla via giudiziale; tuttavia, è opportuno segnalare che autorevole dottrina ha ritenuto, non senza forza persuasiva, che il mediatore potrebbe, anche senza il consenso delle parti, procedere in via officiosa, con la consulenza tecnica, in assenza di diversa previsione normativa 3 ,, con una traslazione del
baricentro del procedimento dalla volontà delle parti a quello di possibili decisioni unilaterali e non condivise del mediatore.

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